Illegittimo il sequestro preventivo di un bene, anche se finalizzato alla confisca, in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell’esercizio dell’azione penale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 giugno 2018, n. 28511.

La massima estrapolata:

Illegittimo il sequestro preventivo di un bene, anche se finalizzato alla confisca, in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell’esercizio dell’azione penale, rilevando tale aspetto, sotto il profilo della mancanza del fumus del reato, anche in sede di riesame.
Infatti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei terreni oggetto di ipotizzata lottizzazione abusiva non puo’ essere legittimamente adottato quando l’esercizio dell’azione penale risulti precluso, essendo gia’ maturata la prescrizione del reato, poiche’ in tal caso e’ impedito al giudice di compiere, nell’ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l’accertamento del reato (nei suoi estremi oggettivi e soggettivi) e della sussistenza di profili quanto meno di colpa nei soggetti incisi dalla misura, presupposto necessario per disporre la confisca anche in presenza di una causa estintiva del reato

Sentenza 20 giugno 2018, n. 28511

Data udienza 20 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/07/2017 del Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 luglio 2017 il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha accolto il riesame proposto da (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS) in un procedimento pendente per i reati di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 30, comma 1 e articolo 44, lettera c); Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146 e 181, in tal modo annullando il decreto di sequestro preventivo del 22 giugno 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi limitatamente all’area infine di proprieta’ della s.r.l. (OMISSIS) in Comune di (OMISSIS), gia’ di proprieta’ di (OMISSIS) e quindi della s.r.l. (OMISSIS), disponendone la restituzione all’avente diritto.
2. Avverso la predetta decisione proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, articolando due motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo l’odierno ricorrente ha dedotto inosservanza di legge penale a norma dell’articolo 324 c.p.p., comma 7 e articolo 309 c.p.p., comma 9, assumendo che il provvedimento impugnato aveva ritenuto inadeguata e non approfondita’ la motivazione del sequestro preventivo, siccome resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale brindisino. In proposito, e’ stato altresi’ osservato che il Tribunale avrebbe potuto annullare il decreto solamente nelle ipotesi, non ricorrenti in specie, di motivazione mancante ovvero non contenente l’autonoma valutazione degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, altrimenti dovendo semmai avvalersi del potere di integrazione di cui all’articolo 309, comma 9 cit.. In realta’ il provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, aveva violato la legge omettendo di esercitare il proprio potere-dovere di integrazione della motivazione.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente, quanto all’inosservanza della legge penale in relazione agli articoli 324, 309 e 649 c.p.p., ha ricordato l’intervenuta formazione del giudicato cautelare in ordine al reato di lottizzazione abusiva sui terreni siti in catasto ai fogli (OMISSIS) in territorio comunale di (OMISSIS). Al contrario, il provvedimento impugnato aveva rilevato il difetto di motivazione nel merito, sotto il profilo del difetto di elementi individualizzanti quanto alla comprensione della posizione dell’ (OMISSIS) nel quadro lottizzatorio generale, mentre al contrario la sussistenza della lottizzazione abusiva rappresentava questione ormai non piu’ revocabile in dubbio, stante l’efficacia preclusiva endo-processuale delle ordinanze in materia cautelare, come in specie.
3. La difesa dell’ (OMISSIS) depositava memoria.
4. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso e’ infondato.
5.1. Vero e’, infatti, che l’odierno ricorrente pone questioni astrattamente meritevoli di attenzione, quanto alla possibilita’ di integrare, da parte del Giudice del riesame, la motivazione del provvedimento applicativo di misura cautelare (in tema di sequestro preventivo, arg., ad es., ex Sez. 2, n. 3103 del 18/12/2007, dep. 2008, Di Vincenzo e altro, Rv. 239267; Sez. 6, n. 30109 del 12/07/2012, Minuzzo, Rv. 252998), ovvero in ordine all’esistenza di giudicato cautelare circa l’accertamento dell’ipotesi di lottizzazione abusiva, in tal modo contestando l’attivita’ ermeneutica siccome posta dall’ordinanza impugnata, che ha tra l’altro ritenuto di non condividere il provvedimento cautelare assumendo l’assenza di elementi individualizzanti relativi alla posizione della parte sequestrata (per vero il nominativo dell’ (OMISSIS) neppure risulta nell’epigrafe del ricorso per cassazione).
5.1.1. Cio’ posto, peraltro, parte ricorrente – che in effetti si e’ limitata a dare conto del fatto che l’area di proprieta’ dell’ (OMISSIS) (anzi, della societa’ di cui l’ (OMISSIS) e’ legale rappresentante) era censita al medesimo foglio catastale interessato dalla lottizzazione – non ha ritenuto di affrontare le ulteriori questioni poste a fondamento della revoca della misura, in ordine essenzialmente alla circostanza che ancor prima dell’esercizio dell’azione penale, ovvero in limine dell’udienza preliminare o delle prime battute del dibattimento, sarebbe certamente maturata la prescrizione dei reati contestati, visto l’abnorme decorso del tempo del procedimento.
5.1.2. Invero e’ stato considerato illegittimo il sequestro preventivo di un bene, anche se finalizzato alla confisca, in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell’esercizio dell’azione penale, rilevando tale aspetto, sotto il profilo della mancanza del fumus del reato, anche in sede di riesame (Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vitale, Rv. 250641).
Infatti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei terreni oggetto di ipotizzata lottizzazione abusiva non puo’ essere legittimamente adottato quando l’esercizio dell’azione penale risulti precluso, essendo gia’ maturata la prescrizione del reato, poiche’ in tal caso e’ impedito al giudice di compiere, nell’ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l’accertamento del reato (nei suoi estremi oggettivi e soggettivi) e della sussistenza di profili quanto meno di colpa nei soggetti incisi dalla misura, presupposto necessario per disporre la confisca anche in presenza di una causa estintiva del reato (Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese e altri, Rv. 267534; cfr. altresi’ Sez. 3, n. 30933 del 19/05/2009, Costanza, Rv. 244247).
5.1.3. In proposito, quindi, da un lato lo sforzo motivazionale maggiore richiesto da parte del Tribunale del riesame all’ordinanza applicativa della misura quanto alla singola posizione della parte, tra l’altro neppure formalmente indagata (v. altresi’ Sez. 3, n. 18920 del 18/03/2014, Di Palma, Rv. 259752, quanto alla decorrenza del termine prescrizionale relativamente all’acquirente del singolo lotto nell’ambito della lottizzazione) – sarebbe stato in tesi richiedibile anche al Giudice collegiale in ossequio ai richiamati principi.
D’altro canto, in definitiva, nulla e’ stato in questa sede dedotto in relazione ai prospettati rilievi in tema di prescrizione, nonche’ al difetto di allegazione circa le particolari ragioni (anche in considerazione del fatto che nulla e’ stato concretamente dedotto in relazione alla posizione personale del soggetto sequestrato, ed in ordine altresi’ al possibile rilievo dell’elemento soggettivo del terzo acquirente) che avrebbero integrato il periculum in mora in relazione all’ulteriore disponibilita’ materiale o giuridica del bene ultimato da parte del soggetto indagato o di terzi (cfr., in tema di reati paesaggistici, Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017, dep. 2018, Dessi e altri, Rv. 272071).
5.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso del Pubblico Ministero non puo’ che essere disatteso, in difetto dei requisiti di applicazione della misura cautelare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

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