Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 2 maggio 2018, n. 18673.

La polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorche’ la persona sulla quale si siano gia’ addensati indizi di reita’ con riferimento alle condotte descritte dall’articolo 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, puo’ anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l’esame spirometrico, ma di delegare l’accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto. L’avviso, obbligatorio in tal caso, potra’ essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita’ di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che e’ quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi e’ la facolta’ di nominare un difensore che lo assista durante l’atto.

Sentenza 2 maggio 2018, n. 18673
Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnatore il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURA NARDIN;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FIMIANI PASQUALE che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 ottobre 2017 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena con cui (OMISSIS) e’ stato ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 sexies, perche’ si era posto alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 2,3297 g/l, in ora notturna, provocando un sinistro stradale che non coinvolgeva altri mezzi, ma provocava il suo ferimento.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore, affidandolo un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova e la violazione della legge processuale in relazione agli articoli 354 e 356 e 114 disp. att. c.p.p. per avere la Corte ritenuto non dovuto il previo avviso al difensore, nell’ipotesi di controllo ematico presso presidio ospedaliero, allorquando questo sia svolto nell’ambito di un protocollo terapeutico dai medici che prendono in cura l’interessato. Sottolinea che la sentenza, errando, ha ritenuto la legittimita’ della richiesta della Polizia Giudiziaria in ordine all’accertamento tasso alcolemico, senza informare il soggetto del suo diritto di dare previo avviso al difensore, in quanto l’accertamento era avvenuto nell’ambito di un protocollo di cura, avendo i sanitari – intervenuti sul luogo dell’incidente – autonomamente deciso di sottoporre il (OMISSIS) all’accertamento per provvedere alle cure mediche.
Al contrario, dagli atti del processo emergeva come la P.G. avesse sollecitato gli accertamenti urgenti, tendenti a rilevare l’eventuale stato di ebbrezza, cosicche’ l’omesso avviso di cui all’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., rende la prova regina della rilevazione ematica, inutilizzabile, configurandosi l’accertamento come urgente, ai sensi dell’articolo 354 c.p.p.. Ne discenderebbe la manifesta contraddittorieta’ fra la sentenza e le risultanze documentali e quindi l’erronea applicazione della legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che reato si e’ prescritto in data 18 marzo 2017 e nondimeno, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, debbono essere introdotte le osservazioni che seguono.
2. Il tema introdotto con il primo motivo di ricorso riguarda la natura degli accertamenti esperiti ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 5, nel caso in cui il conducente coinvolto in incidente stradale venga sottoposto alle cure mediche e’ stato risolto con una recentissima pronuncia questa sezione secondo cui: “Nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 5, sussiste l’obbligo di dare l’avviso di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p., allorche’ il conducente sia gia’ indiziato di reato, al momento in cui la P.G., ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, e se l’accertamento non venga espletato a fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalita’ terapeutiche del caso concreto e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato”.(Sez. 4 n. 51284 ud. 10/10/2017 dep. 9/11/2017).
L’ipotesi di specie del tutto sovrapponibile a quella oggetto della decisione di cui si e’ appena richiamato il principio, sicche’ puo’ rimandarsi alle argomentazioni cola’ espresse sulla distinzione fra l’ipotesi in cui l’accertamento intervenga nell’ambito protocollo sanitario e quella in cui sia espressamente richiesta dalle forze di polizia ai fini dell’accertamento alcolimetro, riaffermando che in quest’ultimo caso si tratta di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, equiparabile a quelli previsti negli articoli 352 e 354, al quale, pertanto, ha facolta’ di assistere il difensore dell’indagato e soltanto in relazione al quale, proprio in considerazione della sua vocazione probatoria e della conseguente necessita’ di un controllo sulla regolarita’ dell’operato della polizia giudiziaria, il legislatore ha previsto l’avviso ex articolo 114 disp. att. c.p.p. (cfr. Sez. U. n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335), norma che va ad integrare la previsione di cui all’articolo 356 c.p.p., rendendo concretamente esercitabile il diritto ivi previsto, attraverso l’avvertimento all’indagato della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Come ha ritenuto la decisione appena richiamata “Tale apparato di facolta’ e garanzie e’ direttamente collegato alla natura dell’atto (un accertamento, cioe’, che s’inserisce nel corso di un’attivita’ endoprocessuale), alla qualita’ dei soggetti che lo pongono in essere e alla posizione dialettica che costoro assumono rispetto all’indiziato di un reato e si giustifica in ragione del fatto che le fonti di prova cosi’ assicurate verranno acquisite al dibattimento attraverso i meccanismi propri del processo penale. Esso e’, peraltro, coerente con il disposto di cui all’articolo 220 disp. att. c.p.p., secondo cui, quando “nel corso di attivita’ ispettive o di vigilanza (…) emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (…) sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice” (cfr., sul punto, in motivazione, Sez. U., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi). Cio’ spiega perche’ l’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., non sussiste nel caso in cui il conducente del veicolo sia sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’articolo 186 C.d.S., comma 3: essi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’articolo 354 c.p.p. (cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi).
In definitiva: “la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorche’ la persona sulla quale si siano gia’ addensati indizi di reita’ con riferimento alle condotte descritte dall’articolo 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, puo’ anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l’esame spirometrico, ma di delegare l’accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto”. L’avviso, obbligatorio in tal caso, potra’ essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita’ di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che e’ quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi e’ la facolta’ di nominare un difensore che lo assista durante l’atto (cfr. sez. 4 n. 15189 del 18/01/2017, Rv. 269606; sez. 3 n. 23697 del 01/03/2016, Rv. 266825).
Qui, pacificamente, nessun avviso e’ stato dato all’interessato, sicche’ va pronunciato l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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