In materia di appalto, l’eventuale responsabilità del direttore dei lavori ha presupposti, contenuto e natura giuridica del tutto diversi da quelli previsti dall’art. 1490 c.c.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 17 maggio 2018, n. 12116.

La massima estrapolata:

In materia di appalto, l’eventuale responsabilità del direttore dei lavori ha presupposti, contenuto e natura giuridica del tutto diversi da quelli previsti dall’art. 1490 c.c., fondandosi sulla violazione di specifici obblighi di vigilanza, secondo il parametro della diligentia quam in concreto.

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L’Appalto

Sentenza 17 maggio 2018, n. 12116

Data udienza 10 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. FEDERICO Guida – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19693/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC, IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 587/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), e per delega dell’Avvocato (OMISSIS) l’Avvocato (OMISSIS), difensori del ricorrente che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e depositano nota spesa;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della Societa’ (OMISSIS) che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la (OMISSIS) s.n.c. (ora (OMISSIS) s.n.c.) convenne innanzi al Tribunale di Latina (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. nella qualita’, rispettivamente, di progettista e direttore dei lavori, e di appaltatrice, in relazione alla costruzione della villa del titolare della (OMISSIS), sita in (OMISSIS).
L’attrice lamento’ di avere commissionato una villa da costruirsi secondo criteri di eco-compatibilita’, la cui pavimentazione in cotto striato era risultata mediocre, scadente e difettosa ed aggiunse che i vizi suindicati erano stati tempestivamente denunciati ad entrambi i convenuti.
I convenuti, costituitisi, resistettero.
Il Tribunale di Latina condanno’ la (OMISSIS) all’integrale risarcimento dei danni subiti dall’attrice, mentre rigetto’ la domanda proposta nei confronti della (OMISSIS) srl.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 584/2012, confermo’ la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale, in particolare, ritenne che la comunicazione inviata dall’architetto (OMISSIS) alla committente, con la quale il professionista garantiva l’ottima qualita’ del prodotto, costituisse una valida assunzione di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1490 c.c. in quanto l’architetto (OMISSIS), preposta alla direzione dei lavori, aveva la qualifica e la competenza per orientare le scelte di acquisto della committenza, che si era rivolta a lei dopo aver contattato altri professionisti del settore.
Ad avviso della Corte territoriale, l’architetto (OMISSIS), garantendo il prodotto sia sotto il profilo della qualita’ del processo produttivo che sotto quelle del buon nome del produttore, aveva fatto proprie le garanzie verso il compratore tradizionalmente proprie del venditore, atteso che il compratore non era in grado di apprezzare le diverse caratteristiche dei materiali edili ed aveva delegato al direttore dei lavori ogni verifica sui dati conoscitivi.
Il giudice di appello ritenne altresi’ che l’assorbente responsabilita’ della direzione dei lavori, cui era unicamente riconducibile la scelta del materiale, escludesse la concorrente responsabilita’ dell’impresa appaltatrice, la quale, da un lato, non possedeva specifica competenza valutativa in ordine al particolare profilo dell’eco-compatibilita’, e dall’altro aveva avanzato riserve sulla qualita’ del materiale, disattese dalla direzione dei lavori con la gia’ menzionata comunicazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, l’architetto (OMISSIS).
Resistono con controricorso la (OMISSIS) snc e la (OMISSIS) srl. In prossimita’ dell’odierna udienza, tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di assunzione della garanzia per vizi della cosa venduta ex articoli 1490 c.c. e ss. e responsabilita’ del direttore dei lavori nell’ambito di un contratto di appalto, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di Appello di Roma le abbia erroneamente imputato la responsabilita’ dei danni derivanti da vizi della pavimentazione utilizzata, individuando la fonte della responsabilita’ nella lettera, con la quale la ricorrente medesima, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, aveva affermato la congruita’ del prezzo e la buona qualita’ del prodotto.
L’architetto (OMISSIS) contesta che detta comunicazione abbia determinato una valida assunzione di responsabilita’ a suo carico, considerata in particolare la pacifica circostanza che la lettera era successiva (di oltre tre mesi) alla scelta e ordinazione del prodotto da parte della committente ed alla messa in opera dello stesso da parte dell’impresa appaltatrice.
Il motivo e’ fondato e va accolto.
La Corte territoriale ha infatti individuato quale fonte della responsabilita’ dell’architetto (OMISSIS) la lettera del 17 novembre 1992, successiva non solo alla consegna del materiale ma alla stessa posa in opera dello stesso, quale atto idoneo a determinare l’assunzione, in capo al direttore dei lavori, della tipica garanzia del venditore ex articolo 1490 c.c., richiamando un arresto di questa Corte espresso nella sentenza n.13869/1991, secondo cui la garanzia per vizi della cosa venduta puo’ essere assunta da un soggetto diverso e distinto dal venditore.
Tale statuizione della sentenza impugnata non e’ conforme a diritto.
Conviene premettere che secondo lo stesso arresto di legittimita’ citato nella sentenza impugnata, espresso nella sentenza di questa Corte n.13869/1991, la garanzia ex articolo 1490 c.c., che e’ tipica garanzia del venditore, puo’ essere assunta da un soggetto che e’ in particolari rapporti (di commissione, di preposizione istitutoria etc.) con il venditore e non con il committente – acquirente, come nel caso di specie.
Si osserva inoltre che la lettera in oggetto e’ certamente successiva alla consegna e posa in opera del materiale, onde la stessa non puo’ ritenersi certamente idonea ne’ all’assunzione della garanzia ex articolo 1490 c.c., ne’ ad aver determinato la scelta della pavimentazione, che, a quella data, era gia’ stata acquistata e posata.
Lo stesso contenuto della lettera, inoltre, non integra alcuna assunzione in proprio della tipica garanzia per vizi della cosa venduta ex articolo 1490 c.c., che, come gia’ evidenziato, e’ una tipica garanzia del venditore: con essa il direttore dei lavori, estraneo al rapporto contrattuale diretto tra il fornitore della merce ed il committente, si e’ limitato ad esprimere un parere di congruita’ sul materiale utilizzato, peraltro gia’ acquistato dalla committente e posato dall’appaltatrice, ma non ha certo assunto gli specifici obblighi di garanzia, anche in relazione ad eventuali vizi occulti, posti dall’articolo 1490 c.c. a carico del venditore.
E’ appena il caso di rilevare che l’eventuale responsabilita’ del direttore dei lavori, ai sensi degli articoli 1655 e 2230 ss. c.c., ha presupposti, contenuto e natura giuridica del tutto diversi da quelli previsti dall’articolo 1490 c.c., fondandosi sulla violazione di specifici obblighi di vigilanza, secondo il parametro della diligentia quam in concreto (Cass. 20.7.2005 n.15255; 3.5.2016 n.8700), che non risultano specificamente presi in esame dalla sentenza impugnata, la quale ha fondato la sua ratio decidendi e la conseguente affermazione di responsabilita’, sull’assunzione della garanzia per i vizi del materiale utilizzato ex articolo 1490 c.c. e ss. da parte dell’architetto (OMISSIS).
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo, con il quale la ricorrente lamenta, in relazione alla medesima statuizione di riconoscimento a suo carico della responsabilita’ per vizi della pavimentazione, l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5).
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per nuovo esame, innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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