La natura dell’istituto della continuazione

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 maggio 2018, n. 21720.

La massima estrapolata:

La natura dell’istituto della continuazione, per il quale rileva “l’esistenza del requisito soggettivo rappresentato dalla unicita’ del disegno criminoso, che non si identifica assolutamente con il dolo (che e’ anzi diverso per ciascun reato), ma con l’ideazione complessiva, con il piano criminoso generale, di cui ciascun reato e’ un momento attuativo”, e che deve trovare dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti i fatti siano frutto realmente, sia pure nei dati essenziali, di una originaria ideazione e determinazione volitiva, cui segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica mentre il programma di attivita’ delinquenziale, che sia meramente generico, ovvero la generica deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti rileva soltanto, in quanto espressiva di un’attitudine soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi -e negativi per il reo- come la recidiva e l’abitualita’ criminosa.
Non solo lo status di tossicodipendente puo’ e deve essere preso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario, l’unicita’ del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano concretamente collegati e dipendenti dallo stesso stato, in concomitanza con il quale sono stati commessi, ma anche che, non essendo mutate le norme che delineano la continuazione, l’indicato status di tossicodipendente non si sovrappone, sostituendola, alla nozione stessa di continuazione delineata nell’articolo 81 c.p., comma 2, e cioe’ alla necessita’ che i fatti, alla stregua di altri elementi sintomatici, siano riferibili a un medesimo (originario) disegno criminoso e non siano legati a un mero sistema di vita, sia pure quello di tossicodipendente.

Sentenza 16 maggio 2018, n. 21720

Data udienza 30 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TARDIO Angela – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 02/03/2016 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 marzo 2016 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da (OMISSIS), volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’articolo 671 c.p.p., tra i reati giudicati con le sentenze di condanna indicate nella istanza, riprese nella premessa dell’ordinanza ed emesse:
. la sentenza n. 4148/2013 dalla stessa Corte il 20 luglio 2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Partanna, irrevocabile il 23 ottobre 2014, per il reato di cui agli articoli 110 e 624 c.p., articolo 625 c.p., comma 1, n. 1, articolo 99 c.p., comma 2, n. 1 e comma 4, commesso in (OMISSIS) (sub 1);
– la sentenza n. 349/2013 dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 11 aprile 2013, in riforma della sentenza del 29 novembre 2011 del Tribunale di Enna, irrevocabile il 28 aprile 2014, per il reato di cui all’articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 7, accertato in (OMISSIS) (sub 2);
– la sentenza n. 1039/2011 dal Tribunale di Livorno in data 18 luglio 2011, irrevocabile il 6 marzo 2013, per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e articolo 73, comma 5, articolo 99 c.p., comma 2, n. 2 e comma 4., commesso in (OMISSIS) (sub 3);
– la sentenza n. 110/2011 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Sciacca in data 28 ottobre 2011, irrevocabile il 27 settembre 2012, per il reato di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1, commesso in (OMISSIS) (sub 4);
– la sentenza n. 283/2012 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Livorno il 20 giugno 2012, irrevocabile il 21 dicembre 2012, per il reato di cui all’articolo 572 c.p., commesso in (OMISSIS) e per il reato di cui agli articoli 582 e 585 c.p., articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 99 c.p., comma 2, n. 2 e comma 4, commesso in (OMISSIS) (sub 5);
– la sentenza n. 751/2008 dal Tribunale di Termini Imerese in data 14 novembre 2008, irrevocabile il 14 ottobre 2010, per il reato di cui all’articolo 635 c.p., commesso in (OMISSIS) (sub 6);
– l’ultima sentenza dal Tribunale di Trapani il 13 luglio 2009, irrevocabile il 13 marzo 2013, per il reato di cui all’articolo 635 c.p., comma 1 e comma 2, n. 3, commesso in (OMISSIS) (sub 7).
Il Giudice, che premetteva che l’istante aveva dedotto a fondamento della richiesta che i reati erano stati commessi in ristretto lasso temporale e che egli aveva una pregressa dipendenza da sostanze stupefacenti sin dall’eta’ di tredici anni e accentuati disturbi della personalita’ incidenti sulla sua capacita’ di autodeterminazione, rilevava, a ragione della decisione, che:
– dalla documentazione offerta in udienza dalla difesa si traeva che l’istante aveva avuto prima della carcerazione una storia di tossicodipendenza, con diagnosi di disturbo della personalita’ borderline e di reazione di adattamento con umore depresso ed era stato ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Paolo, e che quanto rappresentato dall’istante in ordine alla sua risalente dipendenza da sostanze stupefacenti era evincibile dalla valutazione psicologica della dottoressa (OMISSIS) del 17 gennaio 2014;
– il Sert aveva attestato il 14 aprile 2015 che l’istante per la sua dipendenza da oppiacei era seguito dal servizio e la Ausl di (OMISSIS) presso la Casa circondariale aveva certificato il 30 marzo 2011 che la dipendenza da oppiacei poteva farsi risalire a epoca prossima al 2011, in mancanza di altri antecedenti;
– i reati commessi prima di tale periodo non potevano pertanto ritenersi connessi con la dipendenza da sostanza stupefacente, ne’ vi erano elementi per ritenere che tale dipendenza avesse influito sulla commissione delle diverse attivita’ delittuose;
– le condotte e i beni tutelati, inoltre, non erano omogenei (detenzione stupefacenti nel (OMISSIS), danneggiamenti negli anni (OMISSIS) e (OMISSIS), furti negli anni (OMISSIS) e (OMISSIS), rapina, maltrattamenti e lesioni nel (OMISSIS)), erano stati commessi nell’arco di sette anni in luoghi diversi e lontani e con differente modus operandi;
– non vi era prova che i reati fossero stati deliberati e sorretti da un medesimo disegno criminoso, ne’ avevano inciso sulle condotte i disturbi della personalita’ diagnosticati solo il 23 ottobre 2013.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia avv. (OMISSIS), l’interessato, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia “contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per violazione dell’articolo 81 c.p. e dell’articolo 671 c.p.p.”.
2.1. Secondo il ricorrente, che ha premesso il richiamo ai principi di diritto in tema di continuazione, i reati giudicati sono avvinti dal medesimo disegno criminoso per l’assoluta omogeneita’ di alcune delle condotte contestate e dei beni giuridici, oltre che per il ristretto lasso temporale della loro commissione.
In particolare, il Giudice ha escluso la connessione temporale, riportando le condotte delittuose in modo casuale e privando di rilevanza il ristretto lasso temporale tra le stesse, sottoposto alla sua attenzione in sede di gravame, mentre doveva porre a confronto le condotte nella loro corretta successione cronologica, espressiva di preordinata determinazione criminosa.
2.2. Quanto allo stato di tossicodipendenza, ad avviso del ricorrente, il Giudice, pur dopo averne valutato la documentata sussistenza dal 2011, non ne ha apprezzato correttamente la rilevanza fattuale e normativa nel contesto dei delitti oggetto della richiesta, poiche’ ne ha escluso ogni rilevanza per i delitti commessi e non solo in un periodo immediatamente precedente ma anche in data successiva.
Ne’ assume rilievo la circostanza che egli non sia stato ammesso a un programma terapeutico, risultando che egli ha alle spalle una risalente storia di tossicodipendenza, ponendosi la certificazione del Sert solo come il momento finale o, comunque, piu’ prossimo della operata costatazione senza esaurire le problematiche connesse alla grave tossicodipendenza pregressa.
Egli, inoltre, e’ affetto da disturbo della personalita’ tipo borderline, che, alterando la sua capacita’ di autodeterminazione, ha influito sulla sfera emotiva e volitiva influenzando negativamente le sue azioni, in particolare in relazione ai delitti di danneggiamento e di lesioni personali, caratterizzati da violenza su cose e persone ed espressivi come tali di atteggiamenti erompenti dalla sua patologia.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso sviluppa censure manifestamente infondate ovvero non consentite.
2. I fatti, cui e’ riferita la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, sono stati presi in esame dalla Corte di appello che ha escluso la ravvisabilita’ nei comportamenti illeciti del condannato degli elementi caratterizzanti l’istituto invocato.
A tal fine la Corte, con motivazione logicamente congruente, ha rimarcato la diversa tipologia dei reati, giudicati con le sentenze di condanna in esame, la diversita’ dei beni tutelati e delle modalita’ esecutive e le diversita’ spazio-temporali delle rispettive commissioni, e ha evidenziato che essi non apparivano deliberati e sorretti da un medesimo e originario disegno criminoso, alla cui esistenza ne’ gli evidenziati disturbi di personalita’ ne’ il documentato stato di tossicodipendenza del loro autore offrivano di per se’ elementi decisivi di apprezzamento.
2.1. La valutazione svolta e’ del tutto coerente con la natura dell’istituto della continuazione, per il quale rileva “l’esistenza del requisito soggettivo rappresentato dalla unicita’ del disegno criminoso, che non si identifica assolutamente con il dolo (che e’ anzi diverso per ciascun reato), ma con l’ideazione complessiva, con il piano criminoso generale, di cui ciascun reato e’ un momento attuativo” (Corte cost. n. 115 del 1987), e che deve trovare dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti i fatti siano frutto realmente, sia pure nei dati essenziali, di una originaria ideazione e determinazione volitiva, cui segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica (tra le altre, Sez. 3, n. 21496 del 02/05/2006, Moretti, Rv. 235523; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596), mentre il programma di attivita’ delinquenziale, che sia meramente generico, ovvero la generica deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti rileva soltanto, in quanto espressiva di un’attitudine soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi -e negativi per il reo- come la recidiva e l’abitualita’ criminosa (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
2.2. Sono coerenti con il parametro normativo di cui all’articolo 81 c.p., e in linea con la nuova previsione dell’articolo 671 c.p.p., comma 1, seconda parte, anche le argomentazioni del Giudice dell’esecuzione, che ha evidenziato la non sufficienza, al fine dell’accertamento della continuazione e a fronte degli elementi fattuali esaminati, della indicazione da parte dell’istante del suo stato di tossicodipendenza.
Detto stato, secondo l’apprezzamento della Corte, in quanto documentato dalla certificazione del Sert di (OMISSIS) del 14 aprile 2015 e dalla certificazione dell’Ausl di (OMISSIS) presso la locale Casa circondariale del 30 marzo 2011, era al piu’ risalente a epoca prossima al 2011, in mancanza di documentazione anteriore che ne attestasse la pregressa sussistenza, neppure avvalorata da eventuale, e non provata, ammissione dell’istante a programmi terapeutici, ed era, pertanto, da escludere la connessione con esso dei reati commessi anteriormente all’indicato periodo.
La valutazione svolta e’, invero, del tutto coerente con il consolidato principio che non solo lo status di tossicodipendente puo’ e deve essere preso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario, l’unicita’ del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano concretamente collegati e dipendenti dallo stesso stato, in concomitanza con il quale sono stati commessi, ma anche che, non essendo mutate le norme che delineano la continuazione, l’indicato status di tossicodipendente non si sovrappone, sostituendola, alla nozione stessa di continuazione delineata nell’articolo 81 c.p., comma 2, e cioe’ alla necessita’ che i fatti, alla stregua di altri elementi sintomatici, siano riferibili a un medesimo (originario) disegno criminoso e non siano legati a un mero sistema di vita, sia pure quello di tossicodipendente (tra le altre, Sez. 1, n. 30310 del 29/05/2009, Piccirillo, Rv. 244828; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, Presta, Rv. 248841; Sez. 1, n. 20144 del 27/04/2011, Casa’, Rv. 250297).
2.3. Ne’ la Corte ha prescisso dal verificare la dedotta incidenza sulla commissione delle condotte illecite dei dedotti disturbi della personalita’, che ha escluso alla luce delle emergenze processuali, delle ripercorse risultanze della documentazione prodotta dal ricorrente e del rilievo della intervenuta diagnosi dei disturbi solo il 23 ottobre 2013.
3. Le linee argomentative dell’ordinanza, congrue ed esenti da vizi logici e giuridici, resistono alle censure difensive.
Con dette censure, invero, il ricorrente del tutto infondatamente deduce la incorsa erronea applicazione dell’articolo 81 c.p. e articolo 671 c.p.p., e la inadeguatezza del discorso giustificativo della decisione quanto alla individuazione degli indici rivelatori della unicita’ del programma delinquenziale, reclamando, invece e sostanzialmente, una differente lettura, invasiva del merito e non consentita in sede di legittimita’, di elementi, pertinenti ai fatti giudicati con le sentenze di condanna, correlati alla omogeneita’ di alcune delle condotte contestate e alla loro connessione logico temporale, in contrapposizione argomentativa rispetto all’apprezzamento gia’ plausibilmente svolto delle medesime evidenze come non espressive, in dipendenza della diversita’ di indole dei reati e della loro distanza spazio-temporale, della unitarieta’ progettuale e unicita’ della risoluzione criminosa.
Con rilievi del pari manifestamente infondati il ricorrente contesta la sottovalutazione, in contrasto con la disciplina legale di cui all’articolo 671 c.p.p., comma 1, del proprio stato di tossicodipendenza, del quale deduce la rilevanza centrale nell’accertamento da svolgersi per essere il collante giustificativo della unitarieta’ del disegno criminoso tra i reati da esso dipendenti, svolgendo, da un lato, rilievi pertinenti alla valutazione di fatto, non suscettibile di ulteriore verifica in questa sede, con la quale si e’ ricondotta la insorgenza della tossicodipendenza in epoca prossima al 2011, si’ da inferire che il detto stato avesse potuto condizionare pregressi episodi criminosi, e astenendosi, dall’altro lato, dal considerare i rilievi coerentemente svolti nell’ordinanza in ordine alla comunque negata influenza, esclusiva o concorrente, dell’indicato stato in rapporto alle altre circostanze concrete dimostrative, si’ come emerse, della carenza, invece essenziale, di altri elementi sintomatici della unicita’ del disegno criminoso.
Ne’ la insistita influenza del disturbo della personalita’ ai fini della commissione dei reati e’ andata oltre la deduzione della sua sussistenza, traducendosi l’espresso dissenso in una pretesa diversa lettura e interpretazione, per trarne atteggiamenti patologici, di elementi gia’ apprezzati ovvero ritenuti subvalenti nel discorso giustificativo con logica analisi fattuale e plausibile opinabilita’ di valutazione, e, pertanto, estranee al tema di indagine consentito in questa sede.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
A tale dichiarazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ -valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione- al versamento della somma, ritenuta congrua, di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.

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