La circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne sono conseguite

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 11 luglio 2018, n. 31634.

La massima estrapolata:

La circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della c.d. regolarità causale.

Sentenza 11 luglio 2018, n. 31634

Data udienza 27 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/12/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PRATOLA GIANLUIGI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) in sostituzione (OMISSIS) del foro di COMO come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p.depositata in udienza che si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, in data 13 dicembre 2017, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano in data 29 settembre 2016 in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera B), aggravato dall’aver provocato un incidente stradale, contestato come commesso in (OMISSIS). Con la stessa sentenza d’appello e’ stata confermata l’assoluzione del (OMISSIS) quanto al reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti, che pure gli era stato contestato.
Giova premettere che, durante il procedimento di primo grado, il (OMISSIS) aveva chiesto e ottenuto l’ammissione alla messa alla prova, con correlativa sospensione del procedimento, ma il Tribunale, dopo una prima proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni all’uopo impartite e a fronte di una seconda richiesta di proroga da parte dell’imputato (ritenuta peraltro qualificabile come richiesta di elaborazione di un nuovo programma), aveva dichiarato conclusa la probation con esito negativo. Il procedimento era poi proseguito nelle forme ordinarie.
2. Il ricorso del (OMISSIS) e’ articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo, l’esponente lamenta violazione di legge in riferimento all’articolo 464-quinquies c.p.p.: in particolare l’esponente si sofferma sul fatto che la proroga della messa alla prova era stata richiesta, il 21 marzo 2016, per la sopravvenuta impossibilita’ dell’Ente a fare svolgere al (OMISSIS) i lavori di utilita’ sociale; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, tale sopravvenuta impossibilita’ costituiva motivo grave e, pertanto, la richiesta di proroga della probation doveva essere accolta, tanto piu’ che il (OMISSIS) aveva prodotto contestualmente una dichiarazione di disponibilita’ rilasciata da altra associazione.
2.2. Con il secondo motivo l’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di guida in stato d’ebbrezza: assoluzione che era stata invece pronunciata quanto al reato di cui all’articolo 187 C.d.S. perche’, sostiene l’esponente, il giudice di primo grado non aveva ritenuto comprovato tale reato per la mancanza di esami delle urine che consentissero di riscontrare l’esito del prelievo ematico, mentre quest’ultimo era stato ritenuto illogicamente sufficiente ad affermare la penale responsabilita’ del (OMISSIS) per guida in stato d’ebbrezza.
2.3. Con il terzo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante del risarcimento del danno (articolo 62 c.p., n. 6), pur avendo egli dimostrato di avere risarcito i danni derivanti dalle lesioni procurate con l’incidente stradale da lui provocato.
2.4. Con il quarto motivo di lagnanza l’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena: la Corte di merito ha ritenuto documentati problemi di dipendenza e disagio che in realta’ non sono riscontrati da alcun documento in atti, e il fatto che egli fosse dedito all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti collide con l’assoluzione del prevenuto dal reato di cui all’articolo 187 C.d.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Va invero premesso che la proroga del termine di sospensione del procedimento con messa alla prova puo’ bensi’ essere concessa solo per gravi motivi, ma soprattutto non puo’ essere concessa per piu’ di una volta, in base a quanto stabilito testualmente dall’articolo 464-quinquies c.p.p..
Cio’ posto, deve considerarsi che il (OMISSIS) aveva gia’ richiesto una proroga del termine de quo in data 25 gennaio 2016, proroga che veniva infatti concessa.
Quand’anche, tuttavia, la richiesta fosse classificabile come istanza di elaborazione di un nuovo programma, correttamente questa e’ stata disattesa perche’, al momento della richiesta medesima, il nuovo progetto non era stato predisposto.
Dalla documentazione disponibile si ricava poi che il (OMISSIS) non aveva intrapreso i lavori di utilita’ sociale previsti dal programma per ragioni di salute che, con adeguata motivazione, il Tribunale prima, la Corte d’appello poi hanno ritenuto inidonee a comprovare l’inabilita’ assoluta del (OMISSIS) ad ottemperare alle prescrizioni. Non puo’ dunque egli dolersi della sopravvenuta indisponibilita’ dell’Ente presso il quale egli avrebbe dovuto svolgere il programma, cagionata all’evidenza dal suo comportamento inerte.
2. Manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo di ricorso.
Erroneamente il giudice di primo grado ha assolto il (OMISSIS) per il reato di cui al capo b) confondendo il ben piu’ probante accertamento nella specie effettuato sulla persona del (OMISSIS) (prelievo ematico) con l’esame delle urine, in realta’ mai eseguito, sul rilievo (pacifico) che quest’ultimo e’ inidoneo a comprovare da solo l’alterazione alla guida da uso di stupefacenti: di cio’ la Corte di merito ha fornito adeguata e puntuale motivazione, rilevando peraltro che, oltre all’esito del prelievo ematico (la cui valenza probatoria, sul piano scientifico, e’ sicuramente superiore a quella delle analisi sui campioni di urina, che rilevano unicamente la presenza di metaboliti delle sostanze stupefacenti), erano presenti chiari sintomi di alterazione sulla persona dell’imputato al momento del fatto, tanto piu’ che costui nell’occorso ando’ ad urtare un New Jersey in cemento.
3. Il terzo motivo e’ infondato.
Se infatti e’ vero che la responsabilita’ per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti, nondimeno assumono rilievo ai fini dell’invocata attenuante ex articolo 62 c.p., n. 6 i soli danni che costituiscano effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarita’ causale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota e altri, Rv. 269271), per tale dovendosi intendere la sequenza costante dello stato di cose posto in essere dal soggetto attivo.
Cio’ che non sembra poter essere comunque revocato in dubbio e’ che deve trattarsi di danni causalmente derivanti dal reato.
Nella specie, si discute della riferibilita’ causale delle lesioni oggetto dell’allegato risarcimento al reato contestato al prevenuto, che come si e’ detto e’ quello di guida in stato d’ebbrezza, consistente come noto nel condurre un veicolo in condizioni d’ebbrezza riferibili al tasso alcolemico di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b) e c). Reato che, nel caso in esame, e’ aggravato dall’avere l’imputato provocato un incidente.
Orbene, quanto alla fattispecie criminosa di base (quella di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera B), non e’ chi non veda che la causazione di lesioni a terzi, pur sicuramente possibile quale conseguenza della condotta alla guida del soggetto in stato di alterazione, non costituisce per cio’ stesso “effetto normale” di tale imputazione, atteso che il reato per cui il (OMISSIS) e’ stato condannato e’ reato di pura condotta, e che ben puo’ accadere (e di solito accade) che l’atto di guidare in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti non si traduca in danni a carico di altre persone.
Quanto al fatto che il reato de quo era aggravato dall’avere il (OMISSIS) provocato un incidente, tale elemento circostanziale non sposta il problema della riferibilita’ causale del danno (ossia delle lesioni al terzo trasportato) al reato cosi’ circostanziato: ed invero deve osservarsi che, per ascrivere all’imputato l’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2-bis, non si pone la necessita’ di verificare se la causazione dell’incidente stradale sia dipesa o meno dal fatto che il conducente guidava in stato di alterazione da alcoolici, essendo necessario unicamente accertare che costui versi in stato d’alterazione in occasione di un incidente da lui provocato.
In altri termini, l’aggravante non postula che la colpa sia riconducibile allo stato d’ebbrezza del conducente, ma solo al fatto che il conducente in stato d’ebbrezza stesse guidando quando provoco’ l’incidente: infatti, da un lato, la lettera della norma riconduce la causazione dell’incidente al “conducente in stato d’ebbrezza”, e non allo “stato d’ebbrezza”, e dunque si rivolge alla condotta alla guida piuttosto che alla condizione d’alterazione in se’ considerata; dall’altro, la soluzione avuta di mira dal legislatore appare coerente con tale assunto, in quanto e’ di tutta evidenza che il rimprovero mosso dall’ordinamento e’ rivolto a colui che, versando in stato d’ebbrezza, si sia messo alla guida, cosi’ ponendo in essere una condizione di pericolo; e il fatto che egli, in tali condizioni, abbia “provocato” un incidente appare qualificabile come la concretizzazione del rischio che il conducente, ponendosi alla guida in condizioni di alterazione, aveva introdotto, nonche’ come un fattore che aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento del conducente.
Ne deriva che il nesso meramente “occasionale” tra la causazione dell’incidente che provoco’ il danno e il reato oggetto di imputazione esclude che si possa parlare, nel caso di che trattasi, di risarcimento di un danno derivante da una relazione di “regolarita’ causale” con il reato oggetto di addebito.
4. E’, infine, manifestamente infondato e generico l’ultimo motivo di ricorso. E’ evidente, nel percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito, il riferimento all’atteggiamento inerte del prevenuto a fronte dell’ammissione alla probation; quanto alla negazione dei problemi di dipendenza e di disagio (che il ricorrente ritiene non documentati) vi e’ da osservare che essa, oltre ad essere frutto di mera allegazione, non tiene conto che la benevola assoluzione del (OMISSIS) in primo grado dal reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti non elide il dato costituito dalla sua assunzione di cannabinoidi comprovata dall’esito del prelievo ematico; in aggiunta a cio’, il riferimento al comportamento processuale dell’imputato (non caratterizzato da una reale volonta’ di affrontare adeguatamente i suoi problemi) appare ampiamente bastevole a denegare motivatamente il beneficio invocato, oltretutto in relazione a un episodio nel quale, oltre all’accertata guida in condizioni di alterazione, il giudicabile ha provocato un incidente con rilevanti danni ad altra persona (40 giorni di prognosi).
E’ appena il caso di osservare che il reato non e’ prescritto, avuto riguardo al periodo di sospensione del termine di prescrizione risultante dall’arco temporale in cui l’odierno ricorrente era stato ammesso alla probation (16 ottobre 2015 21 marzo 2016).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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