L’eventuale confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non incide in alcun modo sul potere di riesaminare il titolo custodiale rappresentato dal sequestro

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 12 luglio 2018, n. 31813.

La massima estrapolata:

L’eventuale confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non incide in alcun modo sul potere di riesaminare il titolo custodiale rappresentato dal sequestro, in quanto il titolo legittimante rimane solo ed esclusivamente il provvedimento di sequestro e non la confisca definitiva.

Sentenza 12 luglio 2018, n. 31813

Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
rappresentato e assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania, n. 269/2017, in data 16/04/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso; sentita la discussione del difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16/04/2018, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla difesa di (OMISSIS) avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro del conto corrente bancario n. 70196645 pronunciato dalla Corte di appello di Catania in data 12/10/2017.
2. Avverso detta ordinanza, nell’interesse di (OMISSIS), viene proposto ricorso per cassazione per lamentare:
– violazione di legge per inosservanza dell’articolo 591 c.p.p., in relazione agli articoli 321, 322 bis e 323, nonche’ vizio di motivazione per apparente motivazione (motivo unico).
Evidenzia il ricorrente come il titolo custodiale sul conto corrente veniva fatto dipendere dalla contestazione di reato di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, (condotta esplicitatasi in tre distinti momenti consumativi: (OMISSIS)), bene di cui veniva disposta la confisca ex articolo 240 c.p., all’esito del giudizio di primo grado; in sede di appello, la Corte territoriale assolveva il (OMISSIS) dal reato di intestazione fittizia limitatamente alla condotta contestata il (OMISSIS) per insussistenza del fatto (pronuncia passata in giudicato); la condanna in relazione agli altri due episodi contestati, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, pende attualmente avanti ad altra sezione della medesima Corte d’appello.
Il ricorrente aveva proposto avanti a questa ultima Corte istanza di dissequestro: istanza che veniva rigettata avendo il giudice rilevato come la questione devoluta quale giudice del rinvio appariva pur sempre rilevante e decisiva ai fini della decisione in ordine al sequestro. Detto provvedimento era stato impugnato avanti al Tribunale del riesame che lo aveva dichiarato inammissibile assumendo alternativamente che:
– se si riteneva operante l’obbligo di dissequestro del bene ex articolo 323 c.p.p., in capo alla Corte di appello che aveva emesso la sentenza parziale di assoluzione, doveva essere azionato l’incidente di esecuzione;
– se si considerava tuttora pendente il giudizio a seguito del rinvio della Suprema Corte in relazione alle due condotte di intestazione fittizia consumate nell’anno 2002 e nell’anno 2003, doveva essere azionato lo strumento dell’impugnazione della sentenza di cognizione.
Detta pronuncia viene censurata per aver omesso di considerare il dictum delle Sezioni Unite (sent. n. 48126 del 20/07/2017) secondo cui:
– l’eventuale confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non incide in alcun modo sul potere di riesaminare il titolo custodiale rappresentato dal sequestro, in quanto il titolo legittimante la temporanea ablazione del bene rimane solo ed esclusivamente il provvedimento di sequestro preventivo (a carattere cautelare) e non gia’ la confisca non definitiva (a carattere decisorio);
– il Tribunale del riesame continua a rimanere il giudice cautelare, cosi’ come l’appello allo stesso Tribunale continua a rimanere rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e, come tale, meritevole di accoglimento, con le consequenziali statuizioni di cui in dispositivo.
2. Invero, come correttamente evidenziato dal ricorrente, si e’ in presenza di una situazione assimilabile di fatto ad una formazione progressiva del giudicato.
2.1. Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il gravame “autoescludendo” i propri poteri di giudice cautelare in presenza di una pronuncia di confisca seppur non definitiva, aveva evocato un precedente giurisprudenziale in base al quale, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies, qualora venga disposta, con la sentenza di condanna in primo grado, la confisca dei beni sequestrati all’imputato, questi potra’ far valere il proprio diritto alla restituzione dei beni solo attraverso lo strumento dell’impugnazione della sentenza ex articolo 579 c.p.p., comma 3, con la conseguente inammissibilita’ dell’impugnazione cautelare eventualmente proposta (Sez. 1, n. 12769 del 12/02/2016, Verde, Rv. 266691).
2.2. In realta’, il principio affermato in questa pronuncia e’ stato superato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 48126 del 20/07/2017, ric. Muscari e altro, che, sebbene formalmente riguardante la posizione dei terzi estranei nei confronti di una vicenda cautelare reale, ha espresso principi generali di immediata applicazione alla fattispecie.
In particolare, i giudici di legittimita’, dopo aver decisamente ribadito il divieto di ricorrere alla procedura dell’incidente di esecuzione in pendenza del giudizio di merito, hanno superato l’interpretazione che negava al Tribunale del riesame il potere di intervenire in costanza di giudizio di cognizione e di disporre il dissequestro in presenza di un provvedimento di confisca non definitivo.
2.3. Inoltre, in detta pronuncia, viene definito il rapporto tra misure cautelari reali e provvedimento non definitivo di confisca e riaffermati i poteri di ordine generale del Tribunale del riesame in materia cautelare reale.
3. Di particolare interesse per la fattispecie dedotta in giudizio, e’ l’esplicito riconoscimento della radicale diversita’ delle ragioni giustificatrici del sequestro preventivo rispetto a quelle della confisca. In tal senso, viene riaffermata la bonta’ dell’orientamento giurisprudenziale (cfr., Sez. 3, n. 39715 del 06/01/2010, Pignatelli, Rv. 248624; Sez. 3, n. 42362 del 18/09/2013, Ariano, Rv. 256976) secondo cui, proprio il mancato passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, rende la stessa come non irrevocabile, situazione che, a ragione della sua non definitivita’, lascia inalterato il titolo giuridico dell’ablazione, che continua ad essere rappresentato dall’originario provvedimento di sequestro: di tal che “… il bene… finche’ la sentenza non diviene irrevocabile, e’ indisponibile, non perche’ confiscato, ma perche’ sequestrato”.
3.1. Fermo quanto precede – prosegue la Suprema Corte – “… proprio la natura incidentale del procedimento cautelare consente di ritenere che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione. Esso infatti non interferisce con il thema decidendum rimesso al giudice, ma incide su di un aspetto… definito parentetico e che dunque non vincola e non rischia di contraddire la decisione definitiva del giudicante. Prova di cio’ e’ costituita, per quel che riguarda le misure cautelari personali, dal fatto che, anche in pendenza del processo di cognizione e persino dopo la pronunzia di sentenza di condanna (in primo o in secondo grado), l’imputato puo’ chiedere che sia rivalutata la sua posizione in relazione allo status libertatis e, in caso di risposta (ritenuta) insoddisfacente, puo’ ricorrere al tribunale del riesame. Non si vede per qual motivo cio’ non debba essere possibile per quel che riguarda le misure cautelari reali, con specifico riferimento al sequestro preventivo, posto che, da un lato, ricorre la eadem ratio; dall’altro non puo’ essere di ostacolo il dettato dell’articolo 586 c.p.p., commi 1 e 2, proprio per la natura incidentale della “questione cautelare”…”.
3.2. Riassumendo:
– l’eventuale confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non incide in alcun modo sul potere di riesaminare il titolo custodiale rappresentato dal sequestro, in quanto il titolo legittimante la temporanea ablazione del bene rimane solo ed esclusivamente il provvedimento di sequestro e non la confisca non definitiva;
– l’organo legittimato a compiere detto controllo, in assenza di irrevocabilita’ della pronuncia di merito, e’ il Tribunale del riesame.
4. Da qui l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione integrale degli atti al Tribunale di Catania, sezione misure cautelari, per l’esame

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnati e dispone la trasmissione integrale degli atti al Tribunale di Catania, sezione misure cautelari, per l’esame.

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