In tema di bancarotta il termine di prescrizione decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 11 giugno 2018, n. 26590.

La massima estrapolata:

In tema di bancarotta il termine di prescrizione decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria, sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo della fattispecie penale, sia qualora la si ritenga, come in alcune decisioni di recente conio, condizione obiettiva di punibilita’.

Se e’ vero, che in tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell’amministrazione della societa’ fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, e’ altrettanto vero che tale responsabilita’ puo’ essere affermata solo in presenza di una rigorosa dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 26590

Data udienza 28 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PINELLI MARIO MARIA STEFANO che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine chiede l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Roma, in data 24.2.2011, aveva condannato, tra gli altri, (OMISSIS) e (OMISSIS), ciascuno alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di cui all’articolo 110 c.p., articolo 223, articolo 216, comma 1, n. 1 e n. 2 e articolo 219 L. Fall., in rubrica loro ascritti, assolveva i predetti imputati dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.
2.1. Il (OMISSIS), in particolare, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la torte d’appello ha fondato la sua decisione su di un meccanico automatismo, in base al quale la responsabilita’ penale dell’imputato viene dedotta dalla semplice constatazione della carica di amministratore da lui ricoperta; alcuna rilevanza, invece, e’ stata attribuita alle ulteriori circostanze – come la limitata durata della carica in questione (il (OMISSIS) era stato amministratore di diritto della societa’ fallita per poco piu’ di due mesi), tempo ritenuto dal ricorrente troppo breve per consentirgli di esercitare i suoi poteri di gestione della societa’ o comunque di rendersi conto del disegno criminoso perseguito dall’amministratore di fatto. La Corte d’appello, pertanto, ha configurato la responsabilita’ del ricorrente per il reato di bancarotta documentale fraudolenta unicamente sulla base della previsione dell’articolo 40 cpv. c.p., incriminando il mancato adempimento dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, che gravava sul (OMISSIS) in qualita’ di amministratore di diritto della societa’ fallita.
Il giudice di secondo grado, tuttavia, pur riconoscendo che nel caso di specie si era in presenza di una testa di legno, e’ comunque giunto all’affermazione di colpevolezza dell’imputato, prescindendo dall’esame circa le concrete funzioni esercitate e dagli atti concretamente posti in essere dal (OMISSIS), per cui una volta riconosciuto che tutti i poteri inerenti alla gestione dell’azienda sono stati pacificamente ricondotti al coimputato (OMISSIS), la corte territoriale avrebbe dovuto configurare profilare una responsabilita’ dell’imputato per il reato di minore gravita’, previsto dall’articolo 217 L. Fall..
Il ricorrente evidenzia, inoltre, che la illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata si manifesta anche con riferimento all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il quale richiede, ai fini della sua configurabilita’, il dolo specifico di realizzare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, laddove, nel caso in esame, a carico dell’imputato e’ ipotizzabile solo una condotta colposa, con la conseguente diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta documentale semplice.
2.2. Il (OMISSIS) lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al disposto dell’articolo 192 c.p.p., denunciando la illogicita’ e la contraddittorieta’ della sentenza impugnata nella misura in cui il giudice di secondo grado non ha utilizzato gli stessi parametri valutativi con cui ha escluso la sussistenza della prova della bancarotta patrimoniale, anche con riguardo alla bancarotta documentale.
Secondo il ricorrente, infatti, non sussiste agli atti alcun elemento da cui desumere che l’imputato fosse effettivamente a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla carica di amministratore e che, all’atto di assumere la predetta carica, per un periodo di tempo particolarmente breve, dal precedente amministratore, la contabilita’ – nella sua materialita’ – effettivamente esistesse;
2) vizio di motivazione, sotto il profilo della determinazione dell’entita’ del trattamento sanzionatorio, atteso che il giudice di secondo grado ha assolto l’imputato dal piu’ grave reato di bancarotta patrimoniale, senza procedere, pero’, alla rideterminazione della pena, dalla cui entita’ avrebbe dovuto scorporare la porzione relativa ai fatti di bancarotta patrimoniale, per i quali e’ stata pronunciata l’assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In via preliminare va rilevato che il termine di prescrizione del reato per cui si procede, nella sua massima estensione, in considerazione degli atti interruttivi intervenuti e tenuto conto delle disposte sospensioni per un periodo pari a sessantuno giorni, risulta perento alla data dell’11.3.2016, dovendosi considerare il reato di bancarotta fraudolenta documentale consumatosi alla data di adozione della dichiarazione di fallimento, da parte della competente autorita’ giudiziaria, intervenuta, nel caso in esame il 10.7.2003.
Giova ricordare, al riguardo, che, come evidenziato da una serie di recenti arresti, condivisi dal collegio, in tema di bancarotta il termine di prescrizione decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria, sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo della fattispecie penale, sia qualora la si ritenga, come in alcune decisioni di recente conio, condizione obiettiva di punibilita’ (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, 11.5.2017, n. 45288, rv. 271114).
Si e’ pertanto verificata, dopo la sentenza di secondo grado, pronunciata il 27.11.2015, una causa di estinzione del reato, che compete a questa Corte di Cassazione rilevare, non potendosi considerare inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati, in quanto incentrate,’ su questioni di diritto, non manifestamente infondate, ne’ genericamente prospettate.
Cio’ vale in particolare per i rilievi incentrati sulla responsabilita’ degli imputati quali soggetti investiti solo formalmente della qualifica di amministratori di diritto della societa’ fallita, in presenza di un amministratore di fatto, reale dominis dell’impresa.
Se e’ vero, infatti, che in tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell’amministrazione della societa’ fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, e’ altrettanto vero che tale responsabilita’ puo’ essere affermata solo in presenza di una rigorosa dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (cfr. Cass., sez. 5, 30.10.2013, n. 642, rv. 257950), che e’ proprio uno dei profili aggrediti con i motivi di ricorso.
Va, pertanto, ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’, sancito dall’articolo 129 c.p.p., comma 2, opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale e’ la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Conti).
Logico corollario di tale affermazione sulla piena operativita’ dell’articolo 129, c.p.p., e’ che anche nel giudizio di legittimita’ sussiste l’obbligo di dichiarare una piu’ favorevole causa di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p., comma 2, pur ove risulti l’esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, rv. 253458).
Il sindacato di legittimita’ che, pertanto, si richiede alla torte in questo caso deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall’articolo 129 c.p.p., comma 2: la conclusione puo’ essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneita’ a esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilita’ di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operativita’ della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui e’ intervenuta, non puo’ essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’articolo 129 c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilita’ piu’ favorevole all’imputato, deve prevalere l’esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (articolo 129 c.p.p., comma 2) puo’ essere adottata solo quando dagli atti risulti “evidente” la prova dell’innocenza dell’imputato, sicche’ la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene piu’ al concetto di “constatazione” che di “apprezzamento” (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non puo’ ritenersi sussistente nel caso in esame.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Motivazione semplificata.

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