Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si e’ verificata la sottrazione

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 10 settembre 2018, n. 40207.

La massima estrapolata:

Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si e’ verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della Forza pubblica.

Sentenza 10 settembre 2018, n. 40207

Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6008/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/02/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilita’.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi aventi identico contenuto, (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che il 3.2.2017, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale che il 16.6.2016 li aveva condannati per concorso in rapina aggravata e detenzione di un cutter, riduceva loro la pena, confermando nel resto.
Lamentano i ricorrenti la mancata qualificazione del fatto come tentativo di rapina, l’eccessivita’ della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacche’ i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di piu’, non specifici. La mancanza di specificita’ del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’, conducente a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, non puo’ che ribadirsi che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si e’ verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della Forza pubblica. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze aspecifiche dedotte sul punto in sede di ricorso.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 2.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 2.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

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