In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 10 settembre 2018, n. 21941.

La massima estrapolata:

In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 c.p.c.., ad entrambi i fori generali di cui all’art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiché quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza.

Ordinanza 10 settembre 2018, n. 21941

Data udienza 29 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21560-2017 R.G. proposto da:
AZIENDA AGRICOLA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2115/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 18/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CAGNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

Azienda Agricola (OMISSIS) propone regolamento di competenza avverso sentenza 18-7-2017 del Tribunale di Torre Annunziata, con cui, in accoglimento dell’appello di (OMISSIS) spa, e’ stata dichiarata l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre del Greco a decidere la controversia di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) in (OMISSIS) (mandamento del Giudice di Pace di Pozzuoli); giudizio promosso dall’Azienda Agricola (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), residente a (OMISSIS), e della sua Compagnia Assicuratrice (OMISSIS) SpA, avente sede legale a (OMISSIS).
In particolare il Tribunale ha considerato ammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla (OMISSIS), in quanto ritenuta correttamente riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli articoli 18, 19 e 20 c.p.c.; nello specifico, in ordine all’assunto del primo Giudice secondo cui l’eccezione di incompetenza era incompleta in quanto non contenente l’indicazione – ex articolo 19 c.p.c. – degli altri fori competenti in relazione ai luoghi ove la Compagnia assicuratrice aveva i propri stabilimenti o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ha evidenziato che la (OMISSIS) in comparsa di risposta aveva invece dichiarato espressamente “la inesistenza di alcuna sua filiale e/o sede di rappresentanza (sostanziale e processuale) nel territorio sul quale il Giudice di pace adito esercitava la sua competenza”, in quanto era “notorio che (OMISSIS) SpA non agiva per il tramite di alcuna Agenzia esercitando la sua attivita’ direttamente da Trieste”.
Con il proposto regolamento l’Agenzia Agricola (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) rileva l’incompletezza dell’eccezione sia perche’ non era stata contestata – ex articolo 18 c.p.c. – l’esistenza del foro del domicilio della (OMISSIS) in (OMISSIS) sia perche’ la Compagnia non aveva provato quanto dichiarato in relazione al criterio di cui all’articolo 19 c.p.c..
Resiste la (OMISSIS) SpA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il regolamento e’ fondato.
Come evidenziato anche dal P.G., la sollevata eccezione di incompetenza e’ inammissibile in quanto incompleta, ed e’ pertanto da ritenere come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
Va innanzitutto precisato che, come piu’ volte gia’ chiarito da questa S.C., la completezza e’ requisito di ammissibilita’ dell’eccezione e, quindi, l’eventuale incompletezza puo’ essere rilevata anche d’ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (conf. Cass. 22510/2016; 26094/14; 5725/13).
Cio’ posto, va rilevato, quanto al primo profilo (articolo 18 c.p.c.), che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’articolo 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all’articolo 18, cioe’ sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiche’ quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (conf. Cass. 24277/07).
Nel caso di specie, invece, la Compagnia, con riferimento al foro generale delle persone fisiche (articolo 18 c.p.c.), ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo in relazione alla “residenza” della convenuta (OMISSIS), e non anche al “domicilio” della stessa.
Attesa la rilevabilita’ d’ufficio dell’incompletezza, non importa che siffatto profilo non sia stato oggetto di specifica contestazione nei gradi di merito, ove invero la questione appare incentrata in particolare sul rispetto del criterio di collegamento di cui all’articolo 19.
L’accoglimento del regolamento sotto il primo profilo (articolo 18 c.p.c.) rende superfluo l’esame dello stesso anche in relazione al secondo (articolo 19 c.p.c.).
In conclusione, quindi, in accoglimento del proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere il presente giudizio nel merito in grado di appello.
Lo stesso Tribunale regolamentera’ anche le spese processuali relative al presente regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento; dichiara la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere nel merito in grado di appello; rimette al detto Tribunale la regolamentazione delle spese relative al presente regolamento di competenza.

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