In tema di misure cautelari personali il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), deve essere non solo concreto fondato cioe’ su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20841.

La massima estrapolata:

In tema di misure cautelari personali il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), deve essere non solo concreto fondato cioe’ su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalita’ dell’accusato, desumibile anche dalle modalita’ del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita, sicche’ sia compiutamente dimostrata la sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarita’ della vicenda cautelare.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 20841

Data udienza 29 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MOGINI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG Dr. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di MESSINA il quale insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse del ricorrente con riferimento all’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Patti in data 24/11/2017 che gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora in relazione al reato di associazione a delinquere a lui contestato al capo B dell’imputazione provvisoria.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge penale e processuale con riferimento all’articolo 273 c.p.p., articolo 192 c.p.p., comma 1, articolo 309 c.p.p. e articolo 416 c.p., in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 111 Cost., comma 6, e vizi di motivazione in punto di ritenuta gravita’ indiziaria per il contestato reato associativo, posto che il Tribunale ha ignorato gli argomenti difensivi enunciati dall’indagato nel corso del diffuso interrogatorio di garanzia e dal suo difensore con la richiesta di riesame e motivi nuovi, in particolare per quanto attiene la circostanza che il (OMISSIS) ha incontrato il coindagato (OMISSIS) in una sola circostanza.
Inoltre, l’ordinanza impugnata afferma l’indubbia continuita’ della condotta illecita posta in essere dagli indagati, raggiunti da ben 60 capi di imputazione, la’ dove, al contrario, al ricorrente risulta contestato il solo reato associativo descritto al capo B e un ulteriore reato di falso (capo U4), per il quale peraltro non risulta applicata la misura cautelare in questione. Anche in cio’ il provvedimento in esame dimostra di essere frutto di un superficiale copia incolla di altra ordinanza emessa nei confronti del coindagato (OMISSIS), della quale il ricorrente sollecita a questa Corte l’acquisizione, negata alla difesa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti.
Unico elemento potenzialmente dotato di valenza indiziaria e’ costituito dall’incontro tra (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), al quale peraltro il ricorrente non prende parte attivamente.
Sprovviste di valenza dimostrativa devono poi ritenersi: a) la considerazione attribuita al (OMISSIS) in ordine alla possibilita’ di mettere un telefono sotto controllo solo previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria, rispetto alla quale il ricorrente ha fornito al G.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia ampie giustificazioni; b) l’affermazione della coindagata (OMISSIS) secondo la quale il ricorrente era una bestia perche’ solito parlare troppo al telefono.
Ne’ valore indiziario del reato associativo puo’ essere attribuito alla condotta falsificatrice di cui al capo U4, trattandosi di comportamento connotato da superficialita’, posto in essere col solo scopo di inserire iscrizioni nel sindacato di riferimento e non gia’ di rafforzare il vincolo dell’associazione per delinquere. Il ricorso richiama poi elementi di fatto ritenuti dimostrativi di una alternativa versione delle vicende riconducibile al rapporto di collaborazione, quale tecnico informatico, con la coindagata (OMISSIS) e alla successiva attivita’ di acquisizione di nominativi di persone interessate all’iscrizione nel sindacato (OMISSIS).
La fattiva appartenenza all’associazione di cui al capo B non puo’ del resto desumersi dalla mera commissione del solo reato di falso di cui al capo U4.
2.2. Motivazione apparente e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di un rischio attuale e concreto di recidiva specifica, desunto dall’asserito consapevole apporto assicurato ad un sodalizio dedito a plurime attivita’ criminose, e della conseguente necessita’ di limitare la liberta’ di circolazione del ricorrente, allo scopo precipuo di consentire un controllo costante in funzione deterrente.
2.3. In data 22/3/2018 il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso con riferimenti documentali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato, nei limiti e termini di seguito illustrati.
3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di gravita’ indiziaria del reato associativo contestato al ricorrente al capo B dell’imputazione provvisoria, e’ infondato.
Esso si sostanzia infatti nella mera sollecitazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto acquisiti al procedimento che, contrariamente agli assunti del ricorrente, sono stati adeguatamente apprezzati ai fini cautelari nell’ordinanza impugnata. Il provvedimento sorregge in vero il giudizio di gravita’ indiziaria con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, la’ dove (pp. 7-10, ed in particolare p. 9) sono analizzate le condotte associative poste in essere dal (OMISSIS) con particolare riferimento alla partecipazione del ricorrente all’attivita’ di procacciamento e di predisposizione dei ricorsi previdenziali mediante modalita’ illecite, a lui note, con il sistematico e consapevole utilizzo delle certificazioni mediche del (OMISSIS) e di visite specialistiche presso professionisti compiacenti, nonche’ alla seriale sottoscrizione di deleghe sindacali false da parte dello stesso (OMISSIS).
3.2. Il secondo motivo di ricorso e’ invece fondato, poiche’ la motivazione del provvedimento impugnato in punto di ritenuta sussistenza di un rischio di recidiva specifica si riferisce a parametri individuati in modo del tutto generico con riferimento alla trascorsa attivita’ del sodalizio in esame, mentre in tema di misure cautelari personali il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), deve essere non solo concreto fondato cioe’ su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalita’ dell’accusato, desumibile anche dalle modalita’ del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216), sicche’ sia compiutamente dimostrata la sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarita’ della vicenda cautelare (Sez. 3, n. 12477 dei 18/12/2015, Mondello, Rv. 266485).
3.3. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Messina perche’, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimita’, proceda a nuovo esame in punto di sussistenza di esigenze cautelari, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e discrasie della motivazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Messina, Sezione del riesame. Rigetta nel resto il ricorso.

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