L’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza in favore del figlio minore sussiste anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore ovvero terze persone

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20835.

La massima estrapolata:

L’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza in favore del figlio minore sussiste anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore ovvero terze persone, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 20835

Data udienza 13 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/12/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANTINI ANTONIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CARDIA DELIA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore, avvocato (OMISSIS), quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che deposita conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Vasto il 29 giugno 2012, che aveva condannato il (OMISSIS) alla pena di mesi 4 ed Euro 500 di multa, pena detentiva convertita in Euro 30.000 per complessivi Euro 30.500, in ordine al delitto di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza, omettendo il sostegno economico deciso in sede di separazione in favore della moglie e del figlio minore, in (OMISSIS).
2. Il ricorrente deduce i motivi di cui appresso.
2.1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 570 c.p., comma 2, e vizi di motivazione.
Si censura la motivazione contraddittoria ed apodittica della sentenza impugnata; pur risultando provato che il ricorrente avesse adempiuto parzialmente alle proprie obbligazioni civilistiche, provvedendo all’integrale pagamento del mutuo della casa, oltre alle altre spese necessarie, la Corte territoriale ha ritenuto che lo stato di bisogno del figlio dovesse ritenersi sussistente in quanto presunto; presunzione che, sulla base di giurisprudenza di questa Corte in ordine alla fattispecie di cui all’articolo 570 c.p., essendo chiaramente relativa, stata superata dalle allegazioni che hanno dimostrato l’assenza dello stato di bisogno del figlio minore.
2.2. Violazione dell’articolo 133 c.p., e mancanza di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.
La Corte territoriale ha omesso di considerare tutti gli elementi soggettivi e soggettivi sulla quantificazione della pena, in tal senso deviando dai parametri dell’articolo 133 c.p., che necessita di una valutazione complessiva del fatto e della personalita’ dell’autore, non considerando la sostanziale incensuratezza del ricorrente, il parziale adempimento degli obblighi e le condizioni economiche della moglie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile sotto plurimi profili.
2. Quanto al primo motivo con cui si contesta la violazione di legge oltre a vizi di motivazione con riferimento all’articolo 570 c.p., si rileva la acritica reiterazione di analoga deduzione formulata in sede di gravame e puntualmente disattesa, in ordine alla cui inammissibilita’ sussiste pacifica giurisprudenza di questa Corte alla quale di rinvia (tra le tante: Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Si rileva il tentativo del ricorrente di confutare in fatto le risultanze che hanno condotto la Corte distrettuale, con motivazione coerente e priva di omissioni, a ritenere sussistente la fattispecie contestata e che lo ha visto condannato per il reato di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, essendo inconferente la giurisprudenza citata al riguardo che concerne il distinto reato previsto dall’articolo 570 c.p., comma 1, senza un reale confronto con la motivazione della Corte distrettuale.
Oltre ad aver motivatamente dato atto del percorso che ha condotto alla condanna anche sulla base della assoluta carenza di elementi di segno contrario, meramente asseriti ma non allegati, dai quali desumere la parziale adempienza degli obblighi, i giudici di merito hanno fatto riferimento alla possidenza economica del ricorrente, gestore di un esercizio commerciale, alla non decisivita’ della circostanza che la ex moglie avesse provveduto al suo mantenimento ed a quello del figlio minore grazie all’aiuto dei genitori e delle cugine, tanto a riprova dell’inadempienza che non viene meno nel caso in cui siano altri soggetti a provvedervi.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza in favore del figlio minore sussiste anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore ovvero terze persone, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo (Sez. 6, n. 14906 del 03/02/2010, B., Rv. 247022).
3. Egualmente generico risulta il secondo motivo che, oltre ad astrattamente riferire i principi di diritto che sovrintendono l’applicazione dell’articolo 133 c.p., nulla riferiscono circa la decisione della Corte territoriale sulla quantificazione della pena ritenuta adeguata in base al perdurante inadempimento del ricorrente protrattosi per un lungo periodo di tempo (dal 13 novembre 2009 al 29 giugno 2012), circostanza che ha consentito di quantificarla tra il minimo e quella media e, quindi, ritenerla non eccessiva.
4. Da tanto discende l’inammissibilita’ del ricorso cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’articolo 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile (OMISSIS), che liquida in Euro tremilacinquecento, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, IVA e CPA.

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