Illegittima la cartella di pagamento che non decurta quanto versato per la definizione agevolata da condono.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 8 giugno 2018, n. 14958.

Ordinanza 8 giugno 2018, n. 14958

Data udienza 2 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12949-2011 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 19/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE depositata il 01/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ e il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. In seguito al decesso di (OMISSIS), i coeredi presentavano dichiarazione di successione, versando le relative imposte, le quali venivano rettificate dall’ufficio, successivamente all’attribuzione di maggiori rendite catastali.
Il 13.06.2003, gli eredi condonavano l’avviso di accertamento ai sensi della L. n. 289 del 2002, articolo 15 – versando la somma di Euro 24.625,63 – condono respinto dall’amministrazione finanziaria, la quale comunicava ai comunisti la possibilita’ di condono ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge.
La somma versata non veniva restituita ma presumibilmente imputata ai fini della definizione agevolata ex articolo 11 cit.
Il 22.05.2004 veniva notificato ai coeredi il diniego di definizione agevolata, impugnata dalla ricorrente innanzi alla CTP di Firenze che con sentenza n. 54/16/05, divenuta definitiva, rigettava il ricorso.
Nelle more, l’ufficio notificava al coerede (OMISSIS) una cartella esattoriale per Euro 119.157,47, corrispondente all’originario importo preteso, la quale veniva impugnata dinanzi alla CTP di Firenze che accoglieva il ricorso con sentenza confermata dai giudici di appello con pronuncia n 6/36/2007.
L’agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da questa Corte (con ordinanza n. 4463/2010, depositata il 22.02.2010).
Intanto, veniva notificata nei confronti della ricorrente altra cartella recante la medesima pretesa impositiva e sanzionatoria che veniva impugnata dinanzi alla CTP di Firenze. L’autorita’ adita accoglieva il ricorso con sentenza che veniva riformata dai giudici di appello, n. 19/1/10, sul presupposto che l’originario avviso notificato anche alla coerede ricorrente non era stato impugnato e che la sentenza della CTP n. 54/16/2005 aveva definito la questione affermando l’inapplicabilita’ delle norme della L. n. 289 del 2002.
Avverso detta sentenza – n. 19/1/2010 – ricorre per cassazione (OMISSIS) svolgendo tre motivi.
Nessuno si costituisce per l’Ufficio.
L’ufficio ha depositato istanza per la partecipazione all’udienza pubblica.
Il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso.
RGIONI DELLA DECISIONE
2.Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 36, della L. n. 289 del 2002, articolo 11; dell’articolo 1292 c.c., con riferimento all’articolo 53 Cost., ex articolo 360 c.p.c., n. 3, deducendo l’intervenuto giudicato in favore del coerede con cui e’ stata annullata la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti recante la medesima pretesa impositiva ed eccependo l’intervenuto pagamento mediante definizione agevolata di cui si era regolarmente avvalso uno dei coeredi, estinguendo l’integrale obbligazione erariale.
3.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 10 e articolo 97 Cost. ex articolo 360, n. 3, lamentando che, benche’ nel ricorso introduttivo era stata evidenziata l’intervenuta definizione agevolata della lite L. n. 289 del 2002, ex articolo 11, su invito dell’ufficio, la CTR non aveva considerato che l’amministrazione aveva agito senza osservare i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti con il contribuente, e che, dunque, l’ufficio non aveva il potere di agire per l’originaria pretesa fiscale, estinta ai sensi del cit. articolo 11 su indicazioni dell’ufficio.
4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’articolo 53 Cost. e del principio del divieto della doppia imposizione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, avendo i coeredi versato la somma indicata in premessa ai fini della definizione agevolata, somma mai restituita dall’ufficio ne’ scomputata al momento dell’iscrizione da ruolo.
§.4 Il terzo motivo va esaminato in via preliminare, in quanto
fondato, restando assorbiti gli altri.
A seguito dell’ordinanza di questa Corte – con cui e’ stata dichiarato inammissibile il ricorso dell’ufficio – e’ divenuto definitivo l’accertamento contenuto nella sentenza n. 6/36/2007 che ha dichiarato, nei confronti del coerede, (OMISSIS), l’estinzione della procedura impositiva per intervenuta definizione agevolata; detta sentenza e’ passata in giudicato successivamente al deposito della sentenza impugnata con l’odierno ricorso.
Il giudicato cui fa riferimento la CTR di Firenze, con sentenza qui impugnata, riguarda il diniego di condono ex articolo 11 cit. richiesto dai coeredi (OMISSIS).
In tema di solidarieta’ tributaria, i coeredi che siano destinatari di un unico avviso di accertamento di valore dei beni caduti in successione sono titolari di rapporti giuridici tributari autonomi, pur permanendo la solidarieta’ tra i coeredi stessi (Cass. n. 24624/2014; n. 18008/2006), solidarieta’ che puo’ essere invocata, ai fini dell’estensione di un giudicato riflesso, ai sensi dell’articolo 306 c.c., soltanto dal coerede o dai coeredi nei cui confronti non si sia gia’ formato un giudicato diretto; analogamente, non puo’ invocarsi l’applicazione di una disposizione agevolativa, in un momento successivo alla definizione del rapporto tributario, avvenuta attraverso una sentenza non piu’ suscettibile d’impugnazione (Cass. n. 27058/2007; S.U. n. 7053/2001).
Ebbene, pur volendo considerare il giudicato, non puo’ trascurarsi l’illegittimita’ della cartella emessa dall’amministrazione finanziaria nei confronti della ricorrente, in quanto comprensiva dell’intero importo originariamente dovuto, da cui non risulta decurtata la somma versata dai coeredi ai sensi della definizione agevolata di cui al cit. articolo 11.
Il pagamento (della parte) del tributo del coerede (OMISSIS), ha determinato, per volonta’ del Fisco, una duplicazione d’imposta, che doveva essere valutata ai fini del calcolo delle imposte dovute da (OMISSIS) (v. Cass. n. 12993/2000) e, indi, scomputata dalla imposta originariamente determinata.
Ebbene, la cartella di pagamento “deve contenere indicazioni sufficienti a consentire ai contribuente l’agevole identificazione delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria”, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto del contribuente, mentre nella fattispecie l’atto impugnato ha riprodotto l’imposta tributaria originariamente rettificata, omettendo di considerare le vicende successive all’originario avviso di accertamento, quale quella relativa alle somme versate a titolo di condono dai coeredi (Cass.nr. 15188 del 18 giugno 2013).
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell’andamento della lite nei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;
Condanna l’ufficio alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimita’ sostenute dalla ricorrente che liquida in Euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese dei giudizi di merito.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *