Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusto il richiamo disposto dall’articolo 447 bis c.p.c. il “dies a quo” di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall’articolo 327 c.p.c., con riferimento alla pubblicazione della sentenza, deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui e’ stato definito il giudizio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14724.

La massima estrapolata:

Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusto il richiamo disposto dall’articolo 447 bis c.p.c., in seguito alla modifica del primo comma dell’articolo 429 c.p.c., disposta dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008 – applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge -, la lettura in udienza del “dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, in quanto conforme allo statuto degli elementi di validita’ della sentenza prescritti dall’articolo 132 c.p.c., e dall’articolo 118 disp. att. c.p.c., equivale a pubblicazione della sentenza, con esonero della comunicazione di Cancelleria, analogamente a quanto previsto dall’articolo 281 sexies c.p.c., comma 2, essendo identica la funzione acceleratoria del processo cui entrambe le norme di legge risultano preordinate in funzione attuativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., comma 2, non ostandovi la diposizione dell’articolo 430 c.p.c. – secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia – atteso che la stessa deve essere coordinata con la diposizione della seconda parte dell’articolo 429 c.p.c., comma 1, – introdotta dal Decreto Legge n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008 – che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversie di particolare complessita’ per le quali il giudice, letto il dispositivo in udienza, disponga il differimento del deposito della motivazione al termine stabilito, operando l’articolo 430 c.p.c., in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa la indicazione del termine di differimento. Consegue che il “dies a quo” di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall’articolo 327 c.p.c., con riferimento alla pubblicazione della sentenza, deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui e’ stato definito il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con conseguente conoscenza legale del provvedimento, ai sensi dell’articolo 176 c.p.c., comma 2, per le parti presenti o che avrebbero dovuto comparire alla udienza.

Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14724

Data udienza 7 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29350/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 978/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2017 dal Consigliere STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO PEPE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) con conseguente conferma della gravata sentenza della Corte d’appello di Firenze.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 27.5.2015 n. 978, decidendo in ordine a controversia avente ad oggetto locazione di immobili urbani, ha dichiarato inammissibile per tardivita’ ex articolo 327 c.p.c., comma 1, (nel testo modificato dalla legge n. 69/2009) l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, pronunciata ai sensi dell’articolo 429 c.p.c., comma 1, (come modificato dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008 – applicabile “ratione temporis”), in quanto tardivamente depositato oltre il termine di decadenza, dovendo essere fatto decorrere il “dies a quo” dalla pronuncia in udienza del dispositivo e della motivazione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 281 sexies c.p.c., e non invece dal deposito in Cancelleria della sentenza effettuato in data 15.11.2013 in quanto dal verbale di udienza risultava il malfunzionamento della “Consolle”.
Impugnano per cassazione la sentenza di appello (OMISSIS) e (OMISSIS) con due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, instando per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con l’unico motivo, deducono la violazione degli articoli 281 sexies, 429 (nel testo modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 53, comma 2, conv. con mod. in L. 6 agosto 2008, n. 133) e 430 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato che la fattispecie perfezionativa della pubblicazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine lungo di impugnazione ex articolo 327 c.p.c., comma 1, (nel testo riformato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 17, applicabile ratione temporis, giusta il disposto dell’articolo 58, della medesima legge, essendo stato depositato in data 14.7.2009 il ricorso introduttivo ex articolo 447 bis c.p.c., proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avanti il Tribunale di Firenze ed avente ad oggetto condanna del conduttore al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del maggior danno ex articolo 1591 c.c.), e’ regolata diversamente nel caso della pronuncia emessa dal Giudice unico (articolo 281 sexies c.p.c.) e nel caso della pronuncia emessa nelle cause locative, assoggettate al rito del lavoro in relazione alle disposizioni richiamate dall’articolo 447 bis c.p.c., atteso che in quest’ultime e’ espressamente richiesto dall’articolo 430 c.p.c., che alla “lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione” segua necessariamente entro quindici giorni il “deposito della sentenza” in Cancelleria. Ne segue, secondo la prospettazione dei ricorrenti, che essendo stata depositata in Cancelleria la sentenza del Tribunale di Firenze in data 15.11.2013, il “dies a quo” di decorrenza del termine “lungo” di impugnazione era stato osservato con il deposito in data 15.4.2014 del ricorso in appello, che avrebbe dovuto, pertanto, essere dichiarato ammissibile.
Il motivo e’ infondato.
La individuazione del contenuto precettivo delle norme processuali, tanto piu’ nel caso in cui venga in questione l’applicazione di norme da cui derivino effetti decadenziali sui poteri del difensore, richiedono un’interpretazione costituzionalmente orientata alla attuazione dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonche’ di difesa della parte ex articolo 24 Cost., in modo da assicurare alle parti un processo “giusto” e contenuto in una “ragionevole durata” ex articolo 111 Cost., dovendo quindi ripudiarsi, ove confliggente con lo scopo predetto, una interpretazione fondata su una lettura ed una mera applicazione formalistica delle norme processuali.
In particolare il “principio di strumentalita’ che le forme processuali hanno in funzione della attuazione della giurisdizione mediante decisione di merito” deve essere declinato in conformita’ ai predetti valori di rango costituzionale, che trovano piena corrispondenza anche nei valori espressi anche nella CEDU (articolo 6, paragr. 1, della Convenzione internazionale: diritto all’accesso ad un organo di giustizia indipendente ed imparziale che esamini in modo giusto, pubblicamente, ed in un termine ragionevole, la situazione giuridica che il singolo assume essere stata lesa) e dall’ordinamento comunitario (articolo 47, CDFUE, Carta cd. di Nizza), e che, come piu’ volte ribadito da questa Corte, hanno imposto “un mutamento di prospettiva all’interprete, che, fra possibili letture di una norma deve preferire quella piu’ aderente al testo costituzionale”. Il principio della ragionevole durata del processo – da integrare con gli altri valori espressione di un “processo equo”: garanzia della parita’ degli strumenti di difesa; garanzia del contraddittorio; effettivita’ della tutela accordata al diritto controverso – viene, pertanto, a costituire il “parametro ai fini della conformita’ a Costituzione di tutte quelle norme che, direttamente o indirettamente, determinano una ingiustificata durata del processo… (ndr: e ad esso occorre riferirsi come) punto costante di riferimento nell’ermeneutica delle norme, in particolare di quelle processuali, e nella individuazione del rispettivo ambito applicativo, conducendo a privilegiare, pur nel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio” (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, in motivazione; id. Sez. U, Sentenza n. 9558 del 02/05/2014).
Alla stregua dei principi e dei parametri indicati deve dunque rinvenirsi il fondamento della introduzione, da parte del Legislatore, di modelli processuali idonei a facilitare la conclusione del giudizio, attraverso la adozione di differenti discipline normative che caratterizzano i riti speciali, dettate in ragione di particolari esigenze di ordine pubblico ovvero determinate dalla peculiarita’ della natura della controversia (secondo scelte inerenti alla discrezionalita’ propria del Legislatore e che possono prevedere anche la introduzione di decadenze e preclusioni intese ad impedire lo svolgimento delle ulteriori fasi del processo, ma che debbono pur sempre rispettare il principio di ragionevolezza della forma processuale adottata. rispetto allo scopo prefisso, e comunque salvo il limite assoluto ed inderogabile di un sostanziale annichilimento del diritto all’accesso alla tutela giurisdizionale: cfr. Corte Cass. SU n. 9558/2014 cit., in motivazione e decisioni della Corte EDU ivi richiamate; da ultimo ancora Corte Cass. Sez. U -, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, in motivazione; id. Sez. U -, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, in motivazione), a tal fine concorrendo anche le norme del processo aventi funzione acceleratoria attraverso la eliminazione di attivita’ e tempi eccedenti quelli strettamente necessari a pervenire in tempi brevi alla affermazione della regola di diritto diretta a conseguire la tendenziale stabilita’ del rapporto di dritto sostanziale, ed a realizzare quindi il valore, proprio dell’ordinamento giuridico, di garantire la “certezza delle situazioni giuridiche”.
In tale contesto occorre collocare anche la riforma del primo comma dell’articolo 429 c.p.c., disposta dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 53, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133.
Come noto la norma del rito speciale del lavoro – richiamata nell’articolo 447 bis c.p.c. – prevedeva originariamente che il Giudice “pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo”. Indipendentemente dalla collocazione della norma in un sistema processuale volto a pervenire nel tempo piu’ breve possibile alla decisione definitiva, attesa la rilevanza sociale della materia e degli interessi facenti capo alle parti del rapporto di lavoro, la scissione operata dalla norma tra il momento della pronuncia e quello del deposito della “sentenza”, da effettuare – come previsto dall’articolo 430 c.p.c. – “entro quindici giorni dalla pronuncia”, era funzionale alla attribuzione ex lege di efficacia di titolo esecutivo al mero “dispositivo” di condanna, letto in udienza, pur in pendenza del termine per il deposito della sentenza (articolo 431 c.p.c., comma 2), mentre rimaneva ferma la disciplina della “pubblicazione della sentenza” – che doveva presentare i requisiti di validita’ prescritti dall’articolo 132 c.p.c., commi 1 e 2, e dall’articolo 118 disp. att. c.p.c. – mediante deposito in Cancelleria ex articolo 133 c.p.c., comma 1, momento assunto come rilevante dall’articolo 327 c.p.c., comma 1, anche ai fini del “dies a quo” di decorrenza del termine cd. lungo per la proposizione della impugnazione avverso la sentenza.
La questione della compatibilita’ della disciplina del rito speciale relativa alla lettura del dispositivo ed al successivo deposito della sentenza, con l’applicazione della norma dell’articolo 281 sexies c.p.c., inserita nel Capo III bis del Titolo I del codice di procedura civile, introdotto dal Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 68, e che prevede la facolta’ attribuita al Giudice del Tribunale in composizione monocratica di definire il giudizio alla stessa udienza di discussione, mediante la pronuncia della sentenza “dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, intendendosi in tal caso la sentenza “pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene”, fatto salvo l’immediato deposito in Cancelleria (articolo 281 sexies c.p.c., comma 2), e’ stata risolta positivamente da questa Corte che, sul presupposto della differente disciplina prevista dall’articolo 429 c.p.c. (implicante la scissione della fase della lettura del dispositivo in udienza da quella del deposito in Cancelleria della – motivazione della – sentenza) e dall’articolo 281 sexies c.p.c., (che tale scissione non contempla, attesa la compresenza gia’ al momento della lettura in udienza di tutti gli elementi costitutivi della sentenza ex articolo 132 c.p.c., e specificamente dell’apparato logico a fondamento del decisum), ha ritenuto applicabile quest’ultima norma anche al rito del lavoro, evidenziandone l’analogia in funzione del medesimo scopo acceleratorio sotteso alle due norme processuali, e rilevando che nel rito del lavoro, “essendo vietate le udienze di mero rinvio e non essendo prevista un’udienza di precisazione delle conclusioni – ogni udienza, a cominciare dalla prima, e’ destinata, oltre che all’ammissione ed assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo” (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 9235 del 20/04/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 13708 del 12/06/2007).
Dopo la modifica introdotta dalla riforma del 2008 all’articolo 429 c.p.c., comma 1, gli elementi differenziali delle due norme che giustificavano la diversa disciplina degli effetti della lettura in udienza della sentenza debbono ritenersi venuti meno, in quanto in entrambi i casi il Giudice definisce il giudizio mediante la lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni in diritto e fatto della decisione (non assumendo in contrario alcuna valenza discriminante l’aggettivo “concisa (esposizione)” che compare soltanto nell’articolo 281 sexies c.p.c., tanto piu’ in considerazione della modifica dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1, disposta, rispettivamente, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 17, e articolo 52, comma 5, che ha previsto, in via generale, che le sentenze debbono riportare “la concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione” consistente – come puntualizzato nella norma di attuazione – nella – “succinta esposizione dei,fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”).
Il Collegio e’ consapevole delle diverse tesi prospettate in dottrina, dopo la riforma del 2008 dell’articolo 429 c.p.c., volte ad individuare gli effetti processuali da attribuire alla sentenza, composta da dispositivo e motivazione, letta in udienza, nonostante la permanenza della originaria norma di cui all’articolo 430 c.p.c. (che stabilisce il termine di giorni quindici dalla pronuncia per il deposito della sentenza in Cancelleria), e che si articolano secondo un arco che va dall’affermazione di una sostanziale irrilevanza del contenuto precettivo della modifica normativa intesa soltanto a rendere piu’ chiaro alle parti il dispositivo, ritenendosi insuperabile l’argomento letterale dell’articolo 430 c.p.c., e la mancanza di una espressa disposizione analoga a quella dell’articolo 281 sexies c.p.c., comma 2; alla ipotesi ricostruttiva della progressione delle fasi della pubblicazione della sentenza che assume rilevanza esterna al momento della lettura (articolo 429 c.p.c., comma 1) e meramente interna al momento del deposito (articolo 430 c.p.c.), spiegando la prima fase effetti di natura preclusiva sulla seconda (impedendo una correzione od integrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione ed esposte concisamente con la lettura in udienza, nonche’ un riesame delle questioni anche pregiudiziali esplicitamente od implicitamente gia’ decise); fino alla tesi che sostiene la parificazione della disciplina normativa della pubblicazione della sentenza, dovendo intendersi limitata l’applicazione dell’articolo 430 c.p.c. (lasciato immodificato dalla riforma) a quei soli casi in cui il Giudice non abbia dato lettura contestuale delle ragioni in fatto e diritto della pronuncia, perche’ ha inteso “differire” il deposito della motivazione, trattandosi di causa particolarmente complessa (articolo 429 c.p.c., comma 1, seconda parte: “In caso di particolare complessita’ della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”; disposizione anch’essa introdotta dal Decreto Legge n. 112 del 2008), omettendo tuttavia di determinare il termine del differimento: in tal caso la lacuna verrebbe ad essere colmata dalla norma sussidiaria dell’articolo 430 c.p.c., che dispone l’effettuazione del deposito della sentenza entro quindici giorni successivi alla pronuncia in udienza.
La tesi della piena equiparazione delle due norme processuali, ai fini della pubblicazione della sentenza, e’ stata gia’ affermata anche da questa Corte in relazione a controversia su rapporto di lavoro (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24805 del 07/12/2015; id. Sez. L -, Sentenza n. 13617 del 30/05/2017), essendosi osservato al riguardo che “tale soluzione e’ applicabile anche all’analoga disciplina introdotta per il rito del lavoro dall’articolo 429 c.p.c., comma 1, come modificato dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 53, comma 2, conv. nella L. n. 133 del 2008, in mancanza di diversa previsione ed atteso che l’articolo 430 c.p.c., si riferisce ormai ai soli casi in cui il giudice non dia contestuale lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, ovverosia qualora, attesa la particolare complessita’ della controversia, egli decida di limitarsi alla lettura del dispositivo”. (Corte cass. n. 24805/2015 cit. in motivazione).
La soluzione interpretativa deve essere condivisa in quanto conforme ai principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.
Deve essere, infatti, disattesa la tesi volta deprivare la norma del Decreto Legge n. 112 del 2008, modificativa dell’articolo 429 c.p.c., comma 1, di un significato precettivo innovativo, considerandola alla stregua di enunciato meramente descrittivo del contenuto della sentenza (che si aggiunge, completandola alla disposizione preesistente): tale operazione interpretativa e’ solo apparentemente osservante del principio ermeneutico letterale, in quanto oltre a pervenire ad un risultato non corrispondente alla efficacia integrativa dell’ordinamento giuridico – nella specie processuale – da riconoscere alle fonti-atto costituite dalla legge formale, prescinde del tutto dalla ricostruzione del significato precettivo della norma – richiesta all’interprete dall’articolo 12 preleggi – attraverso il criterio logico-sistematico e della ricerca della “voluntas legis”, dovendo privilegiare l’interprete, tra le possibili soluzioni, quella che consenta di attribuire alla norma una capacita’ innovativa -conforme allo scopo perseguito dal Legislatore e compatibile con i valori costituzionali- piuttosto che quella intesa a disconoscerne un contenuto modificativo dell’ordinamento preesistente, ritenendo meramente superflua la disposizione che ha “aggiunto” l’obbligo del Giudice di dare lettura in udienza anche della ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
E la ricerca del contenuto precettivo della norma introdotta con la riforma legislativa del 2008 non puo’ prescindere dal parametro fondamentale costituito dal principio di strumentalita’ che informa tutte le norme processuali, in quanto applicative di regole formali che non esauriscono in se’ il contenuto di senso, ma che lo sostanziano soltanto in funzione dello specifico scopo cui sono preordinate le condotte prescritte alle parti ed al giudice. Con la conseguenza che, non disvelando immediatamente la norma modificativa, in base alla sola lettura del contenuto semantico della proposizione aggiunta al testo dell’originario articolo 429 c.p.c., comma 1, la funzione teleologica ad essa sottesa, il senso normativo della stessa non puo’ che essere rinvenuto per via sistematica, avuto riguardo alla comparazione analogica con la funzione acceleratoria connessa alla norma preesistente e di contenuto del tutto identico dell’articolo 281 sexies c.p.c.. Vale osservare al proposito quanto segue:
– La Sezione lavoro di questa Corte aveva reputato “compatibili” nel rito lavoro l’articolo 429 c.p.c., e l’articolo 281 sexies c.p.c., proprio in base alla originaria differenza degli schemi normativi della pubblicazione della sentenza: il primo si articolava secondo una fattispecie bifasica (lettura dispositivo-deposito motivazione), mentre il secondo perveniva allo stesso risultato attraverso la fase unitaria della lettura in udienza del dispositivo e della motivazione (integrando un modello decisionale acceleratorio rispetto all’articolo 429 c.p.c.): una volta venuta meno la indicata distinzione nello schema normativo della pubblicazione della sentenza, non appare coerente mantenere nel rito del lavoro la fattispecie bifasica, essendo identica ormai la struttura della decisione finale, perfetta al momento della lettura in udienza in tutti i suoi elementi essenziali ex articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. (dispositivo e motivazione) anche nel novellato articolo 429 c.p.c..
– Risulterebbe incoerente con lo scopo prefisso dal Legislatore nella relazione illustrativa Decreto Legge n. 112 del 2008, (snellimento delle procedure, abbreviazione dei tempi del processo) ritenere che la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 112 del 2008, non abbia modificato il sistema di pubblicazione della sentenza previgente: in particolare non e’ dato individuare “un’altra” soddisfacente “ratio legis” sottesa alla modifica dell’articolo 429 c.p.c., comma 1, (meramente tautologica appare l’affermazione – pur sostenuta in dottrina – che la modifica normativa introdurrebbe un ulteriore elemento di validita’ della pronuncia in udienza: non essendo esplicato, infatti, quale sia – in base al principio di strumentalita’ delle forme processuali – lo scopo cui viene ad assolvere l’elemento integrativo della pronuncia in udienza, rispetto agli effetti gia’ previsti dalla norma previgente), mentre la scelta “ulteriormente” acceleratoria e’ conforme all’articolo 111 Cost., commi 1 e 2.
– La mancata modifica dell’articolo 430 c.p.c., e’ coerente con il mantenimento dello schema bifasico di pubblicazione della sentenza, fondato sulla lettura del solo dispositivo in udienza ed il differimento – ad un termine successivo, non superiore a giorni sessanta – del deposito della sentenza, nei casi in cui la causa si palesi particolarmente complessa ex articolo 429 c.p.c., comma 1, seconda parte, venendo in applicazione in via “sussidiaria” l’articolo 430 c.p.c., in quanto diretto a supplire alla omessa determinazione da parte del Giudice del termine di differimento.
– Il collocamento topografico, all’interno dell’articolo 429 c.p.c., piuttosto che dell’articolo 430 c.p.c. -in teoria deputato “ratione materiae” -, del potere del Giudice di “differimento” del deposito della sentenza, puo’ trovare coerente spiegazione proprio nel fatto che si e’ inteso evidenziare la funzione antagonista delle nuova disposizione, introdotta dal DL n. 112/2008 rispetto alla previgente disposizione che immediatamente precede nel medesimo primo comma dell’articolo 429 c.p.c., laddove la distinzione viene ad operare proprio sul piano del “perfezionamento” della pubblicazione della sentenza.
– La mancata reiterazione nell’articolo 429 c.p.c., di una disposizione analoga a quella dell’articolo 281 sexies c.p.c., comma 2, (che riconosce espressamente la equipollenza della lettura in udienza alla pubblicazione della sentenza), non e’ di ostacolo alla ritenuta parificazione degli effetti riconducibili alla pronuncia in udienza resa ai sensi dell’articolo 429 c.p.c., e dell’articolo 281 sexies c.p.c., solo che si consideri come lo schema normativo – per cosi’ dire – monofasico di pubblicazione della sentenza e’ stato ritenuto esportabile, in quanto espressione di una funzione acceleratoria del processo conforme alla attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, anche in ambiti – giudizio di appello – diversi da quelli esplicitamente considerati dalla norma (giudizio di primo grado avanti il Tribunale in composizione monocratica), e cio’ anche prima dell’intervento normativo della L. 12 novembre 2011, n. 183, che, modificando l’articolo 352 c.p.c., ha esplicitamente dichiarato applicabile tale norma al giudizio di appello (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6205 del 13/03/2009; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2024 del 27/01/2011).
– La soluzione interpretativa volta a parificare gli effetti della pronuncia in udienza resa ai sensi dell’articolo 429 c.p.c., comma 1, e articolo 281 sexies c.p.c., appare conforme, inoltre, alla scelta compiuta dal Legislatore nel senso di imprimere una ulteriore accelerazione alla definizione del giudizio disciplinato dal rito del lavoro, anticipando gli effetti della decisione finale con la eliminazione dei tempi tecnici connessi alla fase del deposito in Cancelleria e della comunicazione della sentenza. Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge presentato dal Presidente del consiglio dei ministri (Conversione in legge del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) viene, infatti, evidenziato come l’intervento normativo, diretto ad una “razionalizzazione del processo del lavoro, al fine di garantire una maggiore trasparenza e soprattutto tempi certi per la decisione, stabilisce che, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice non solo debba dare lettura del dispositivo ma debba esporre anche le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per ottimizzare i tempi anche in casi particolarmente complessi deve essere fissato nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza”, risultando pertanto confermato anche alla stregua del criterio della “voluntas legis” la nuova portata precettiva da attribuire all’articolo 429 c.p.c., riformato.
Le considerazioni che precedono consentono, pertanto, di risolvere la questione di diritto posta all’esame di questa Corte in base al seguente principio di diritto:
“Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusto il richiamo disposto dall’articolo 447 bis c.p.c., in seguito alla modifica del primo comma dell’articolo 429 c.p.c., disposta dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008 – applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge -, la lettura in udienza del “dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, in quanto conforme allo statuto degli elementi di validita’ della sentenza prescritti dall’articolo 132 c.p.c., e dall’articolo 118 disp. att. c.p.c., equivale a pubblicazione della sentenza, con esonero della comunicazione di Cancelleria, analogamente a quanto previsto dall’articolo 281 sexies c.p.c., comma 2, essendo identica la funzione acceleratoria del processo cui entrambe le norme di legge risultano preordinate in funzione attuativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., comma 2, non ostandovi la diposizione dell’articolo 430 c.p.c. – secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia – atteso che la stessa deve essere coordinata con la diposizione della seconda parte dell’articolo 429 c.p.c., comma 1, – introdotta dal Decreto Legge n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008 – che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversie di particolare complessita’ per le quali il giudice, letto il dispositivo in udienza, disponga il differimento del deposito della motivazione al termine stabilito, operando l’articolo 430 c.p.c., in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa la indicazione del termine di differimento. Consegue che il “dies a quo” di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall’articolo 327 c.p.c., con riferimento alla pubblicazione della sentenza, deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui e’ stato definito il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con conseguente conoscenza legale del provvedimento, ai sensi dell’articolo 176 c.p.c., comma 2, per le parti presenti o che avrebbero dovuto comparire alla udienza”.
Tanto premesso la sentenza di appello, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), con ricorso depositato in data 15.4.2014, oltre il termine di cui all’articolo 327 c.p.c., decorrente dalla data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, a verbale di udienza del 13.11.2013, deve ritenersi esente da censura, in quanto conforme all’enunciato principio di diritto.
Il ricorso va inconseguenza rigettato.
La assoluta novita’ della questione trattata consente di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *