Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17425.
La massima estrapolata:
Il condominio non risponde della caduta della condomina sulla ghiaia della strada privata. Le parti comuni dell’edifico, disciplinate dall’art. 1117 c.c., devono essere realizzate e tenute in manutenzione affinchè siano fruibili in sicurezza da tutti i soggetti che frequentano il condominio secondo il principio “alterum non laedere”.
Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17425
Data udienza 30 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7629-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1760/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con sentenza del 23 aprile 2014, il Tribunale di Torino, rigettava la domanda di risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS) in occasione di un sinistro verificatosi il 27 febbraio 2011, allorche’ la stessa, mentre procedeva in discesa lungo un tratto di strada privata, interna al Condominio (OMISSIS), a causa del dissesto della strada e per la presenza di sedimenti sdrucciolevoli, era caduta per terra provocandosi lesioni;
avverso tale decisione proponeva impugnazione la (OMISSIS) con atto di citazione notificato il 12 settembre 2014 e resisteva in giudizio il condominio appellato. Con sentenza dell’11 ottobre 2016 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’impugnazione condannando la parte appellante al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi che illustra con memoria ex articolo 380 bis c.p.c.. Resiste in giudizio con controricorso il Condominio.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 1, la violazione dell’articolo 115 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe fondato la propria decisione su una sola circostanza di fatto, non dedotta o provata dal condominio. In particolare, la ricorrente, pur conoscendo le condizioni della strada, non aveva camminato sul lato destro della strada, dove non era presente la ghiaia. Tale circostanza, secondo la ricorrente, non sarebbe dimostrata e neppure dedotta dal condominio, con conseguente violazione dell’articolo 115 c.p.c.;
con il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 2051 e 2697 c.c., nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 1. La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ad integrare il caso fortuito la conoscenza dello stato dei luoghi, addebitando alla ricorrente una imprudenza teorica, cosi’ invertendo l’onere della prova. Al contrario, sarebbe stato necessario addebitare alla danneggiata una specifica condotta omissiva o commissiva, idonea ad interferire sul nesso causale. In particolare, prescindendo dalla circostanza di fatto oggetto del precedente motivo, la corte territoriale avrebbe adottato una motivazione apparente, non avendo individuato alcun incauto comportamento della danneggiata;
i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perche’ strettamente connessi. Premesso l’evidente errore materiale di parte ricorrente nell’individuazione del vizio dedotto ex articolo 360 c.p.c., n. 1 per tutti e tre i motivi (in luogo del n. 3 della norma, cosi’ come successivamente puntualizzato nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c.), le censure sono inammissibili per difetto di specificita’, poiche’ la Corte territoriale desume la posizione della buca sul lato sinistro dalla descrizione dell’incidente fornita dal teste (OMISSIS) e l’esistenza della ghiaia dalla prospettazione contenuta in citazione, per cui, per superare i due profili di rischio (il primo e’ stato comunque evitato) la danneggiata avrebbe potuto percorrere il lato destro della strada (per evitare la buca) e occupare la parte di strada priva di ghiaia (che la Corte non localizza) e cio’ sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 24 settembre 2015 n. 18903). Va rilevato che, ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., allorche’ venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosita’ della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 23584 del 2013). Per il resto le censure tendono ad un riesame nel merito. Infatti, la valutazione riguardante lo stato dei luoghi, gli interventi di manutenzione degli stessi, il comportamento, incauto, della parte danneggiata, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’ se accompagnato, come nella specie, da valutazioni esenti da vizi logico giuridici;
con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 1, la violazione degli articoli 2051 e 2055 c.c., perche’ la Corte territoriale ha escluso il diritto al risarcimento attesa la qualita’ di condo’mina dell’attrice, in quanto tale responsabile della mancata corretta custodia della cosa;
il terzo motivo e’ inammissibile in quanto privo di decisivita’, poiche’ si censura una affermazione della Corte non rilevante ai fini della motivazione, ma che costituisce soltanto un elemento di contorno, al fine di corroborare il profilo della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi e quindi della responsabilita’ della danneggiata, la quale, sotto il profilo dell’omessa manutenzione, avrebbe dovuto anche essere considerata responsabile in quanto condomina;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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