Quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c., incombe su quest’ultimo l’onere di provare l’esatto adempimento del proprio obbligo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 3 luglio 2018, n. 17365.

La massima estrapolata:

Quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c., incombe su quest’ultimo l’onere di provare l’esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all’art. 1218 c.c., a causa di un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Sentenza 3 luglio 2018, n. 17365

Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27744/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 396/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI sez. distaccata SASSARI, depositata il 28/11/2012 R.G.N. 136/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 28.11.2012, la Corte di appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari – in riforma della decisione del locale Tribunale, condannava la societa’ (OMISSIS) a r.l. al risarcimento, in favore di (OMISSIS), del danno da demansionamento, liquidato in complessivi Euro 1054,00 per danno patrimoniale, Euro 500,00 mensili dall’ottobre 2005 alla data di restituzione della mansioni e dell’orario, ivi inclusi i periodi i malattia, Euro 12.000,00 per danno biologico permanente, tutti al valore attuale.
2. La Corte rilevava che, con riguardo al dedotto immotivato mutamento dell’orario lavorativo, con sei ore di pausa ed impossibilita’ del lavoratore di recarsi alla propria abitazione, distante dal luogo di lavoro, si era verificata un’illegittima condotta datoriale e che l’adibizione a mansioni meramente manuali, con privazione di un apporto collaborativo nel contesto aziendale, senza piu’ inserimento nei turni dei manutentori a partire dal 2007 configurava anch’essa un comportamento illegittimo, attesa la pacificita’ dei fatti e la conferma avutane dai testi quanto all’affidamento al (OMISSIS) di compiti semplici rispetto ad un inquadramento di operaio specializzato.
3. Osservava la Corte che, fermo restando il potere imprenditoriale quanto all’organizzazione del lavoro, era onere dell’imprenditore fornire una ragione delle proprie scelte, specie laddove le modifiche avessero riguardato un solo dipendente, nella specie facente parte di un gruppo di manutentori, ed avessero comportato, dal punto di vista dell’orario lavorativo, una prestazione piu’ gravosa, con preclusione di ogni altra attivita’ e, quanto ai compiti affidatigli, un declassamento rispetto ai precedenti lavori di manutenzione elettrica. Premesso che tali comportamenti illegittimi avevano causato al (OMISSIS) una malattia, accertata da c.t.u. e ritenuta in dipendenza casuale con il dedotto mutamento delle condizioni di lavoro, la quantificazione del pregiudizio veniva effettuata nella misura, equitativamente determinata, di 500,00 Euro al mese, dalla modifica dell’orario al momento di restituzione delle mansioni originarie e degli orari precedentemente osservati.
4. Di tale decisione domanda la cassazione la societa’, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, il (OMISSIS), che ha illustrato le proprie difese nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, e’ denunziata insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’orario di lavoro, sostenendosi che la Corte di Sassari, senza ragionevole motivazione, abbia ritenuto che la condotta datoriale di modifica dell’orario lavorativo, pur se astrattamente legittima, era trasmodata in arbitrio finalizzato a vessare e discriminare il lavoratore.
2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione a dedotta inversione dell’onere della prova, per essere stato ritenuto che incombesse all’imprenditore fornire una ragione della sua scelta di modificare l’orario lavorativo per sottrarsi all’onere risarcitorio, con cio’ richiedendosi una prova, di segno negativo, dell’insussistenza di una condotta illegittima a carico del datore.
3. Il terzo motivo ascrive alla sentenza impugnata violazione o falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c., e dell’articolo 414 c.p.c., n. 4, per avere la Corte, facendo propri i motivi di censura dell’atto di gravame, affermato, in assenza di ogni riscontro probatorio, l’avvenuta umiliazione (demansionamento) del lavoratore.
4. Col quarto motivo, ci si duole della violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., con riferimento alla condanna al risarcimento in relazione ad un asserito pregiudizio, in assenza di elementi atti alla sua individuazione e di ogni prova di demansionamento. Si richiama Cass. a s.u. n. 6572/2006, che nega ogni automatismo tra demansionamento e danno.
5. Con il quinto motivo, si deduce omessa, insufficiente motivazione in relazione alla quantificazione del danno, effettuata, asseritamente, senza esplicitarne il sotteso ragionamento, in assenza di allegazioni della parte sulla natura e caratteristiche del danno.
6. Il primo ed il quinto motivo risultano mal prospettati in relazione al nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile alle sentenze pubblicate, come quella qui impugnata, dopo il 12.9.2012.
7. Il secondo motivo e’ infondato. E’, invero, sufficiente richiamare, per disattenderne le ragioni, riferite alla denunciata inversione dell’onere probatorio quanto al ravvisato demansionamento della lavoratrice, i principi affermati da Cass. 18.1.2018 n. 1169, secondo cui, quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2103 c.c., incombe su quest’ultimo l’onere di provare l’esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all’articolo 1218 c.c., a causa di un’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr., tra le altre, oltre alla richiamata Cass. 1169/2018, anche Cass. 3 marzo 2016, n. 4211; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766).
Nel rispetto dell’illustrato principio di diritto, la Corte del merito ha quindi operato una valutazione probatoria in ordine alla mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro di compiti coerenti con il bagaglio tecnico di cui era dotato il lavoratore, destinato a generiche incombenze ritenute prive di attinenza con le precedenti mansioni svolte nel campo della manutenzione elettrica. Tale valutazione e’ evidentemente insindacabile per le ragioni dette.
8. Quanto alla prova del demansionamento e del pregiudizio conseguitone, la motivazione dell’avvenuta dequalificazione e’ svolta con richiamo anche a deposizioni di testi ed al concreto mutamento in peius dei compiti lavorativi seppure gia’ di modesto contenuto e specializzazione.
9. Peraltro, una violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., non puo’ dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale probatorio. Al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli articoli 115 c.p.c., puo’ porsi solo allorche’ il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di la’ dei limiti in cui cio’ e’ consentito dalla legge o abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici, ma tale situazione non quella rappresentata nel quarto motivo, sicche’ la relativa doglianza e’ mal posta. Nella specie, la violazione della norma denunciata e’ tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimita’ neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.
10. Sul danno e sulla sua quantificazione, si e’ fatto riferimento in sentenza anche alla patologia sofferta dal (OMISSIS) in periodo prossimo al mutamento delle condizioni lavorative ed al contenuto di C.t.u. che ne aveva accertato la riconducibilita’ causale e, in termini piu’ generali, con riferimento ai criteri giuridici applicabili in relazione alla valutazione da compiersi in tema di demansionamento e’ sufficiente il richiamo ai principi affermati da ultimo, da Cass. 10.1.2018 n. 330, secondo cui, in tema di dequalificazione, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, puo’ desumere l’esistenza del danno, determinandone anche l’entita’ in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualita’ e quantita’ della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalita’ colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., inoltre, ex plurimis, Cass. 18.8.2016 n. 17163, Cass. 1.3.2016 n. 4031, Cass. 4.2.2015 n. 2016, Cass. 26.1.2015 n. 1327, Cass. 19.3.2013 n. 6797, Cass. 23.3.2012 n. 4712).
11. Nella specie i principi suesposti hanno trovato corretta applicazione nell’esame compiuto dal giudice del merito, che ha evidenziato la sostanziale diversita’ dei nuovi compiti affidati al lavoratore quali indicati nella parte narrativa della presente decisione, ritenuti inidonei a consentire il mantenimento del bagaglio di competenze tecniche acquisito.
12. Le esposte considerazioni conducono al rigetto del ricorso della societa’.
13. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza della ricorrente societa’ e sono liquidate in dispositivo in favore del (OMISSIS).
14. Sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonche’ al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

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