In caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, prevista dalle abrogate tariffe professionali, esclusivamente per gli onorari, può aver luogo soltanto per l’attività difensiva prestata dal momento della riunione.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13276.

La massima estrapolata:

In caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, prevista dalle abrogate tariffe professionali, esclusivamente per gli onorari, può aver luogo soltanto per l’attività difensiva prestata dal momento della riunione.

Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13276

Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18425/2012 R.G. proposto da:
Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS) ed (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A.;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Matera depositato il 18 maggio 2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 31 maggio 2010, il Giudice delegato al fallimento della (OMISSIS) S.p.a. liquido’ in Euro 16.157,69, ivi compresi Euro 756,69 per spese ed Euro 5.400,00 per diritti di avvocato, il compenso dovuto all’Avv. (OMISSIS) per l’attivita’ professionale prestata quale difensore del fallimento in tre giudizi di opposizione allo stato passivo separatamente promossi dall'(OMISSIS) S.p.a., dall'(OMISSIS) S.p.a. e dalla (OMISSIS) S.p.a., riuniti e definiti dal Tribunale di Matera con unica sentenza.
2. Il reclamo proposto dall’Avv. (OMISSIS) e’ stato rigettato dal Tribunale di Matera con decreto del 18 maggio 2012.
Premesso che la liquidazione dei diritti di avvocato e’ disciplinata dalla tariffa professionale vigente all’epoca del compimento delle singole attivita’, mentre quella dell’onorario e’ assoggettata alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione si e’ esaurita, ed esclusa l’applicabilita’ della maggiorazione del 20% prevista dall’articolo 4 della tariffa, in quanto le comparse redatte nello ambito dei tre giudizi avevano ad oggetto questioni identiche, il Tribunale ha ritenuto congruo l’importo liquidato dal Giudice delegato, avuto riguardo all’unicita’ dell’attivita’ difensiva prestata dal reclamante.
3. Avverso il predetto decreto l’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento non ha svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullita’ del decreto e del procedimento, per violazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 25, comma 7, e articolo 26 ed omissione di pronuncia, ai sensi degli articoli 99, 102 e 112 c.p.c., nonche’ la violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24, dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 e del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, censurando il decreto impugnato per aver liquidato un compenso inferiore a quello risultante dall’applicazione dei minimi tariffari, senza indicare le ragioni di tale riduzione e le voci non dovute rispetto alla nota prodotta in giudizio. Premesso che la riduzione del compenso al di sotto del minimo tariffario e’ consentita soltanto nei rapporti tra la parte vittoriosa e quella soccombente, e non anche in quelli tra l’avvocato ed il cliente, afferma che la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata in misura non inferiore a quella prevista dalla tariffa per le singole attivita’ svolte fino al momento della riunione, non ostandovi la standardizzazione ed il carattere routinario delle pratiche, che poteva al piu’ incidere sulla determinazione del compenso nei limiti previsti dalla tariffa. Precisa che, nella valutazione delle predette attivita’, il decreto impugnato non ha tenuto conto, in particolare, delle prove espletate, dell’esito del contenzioso e della intensita’ e complessita’ delle prestazioni, nonche’ del parere favorevole reso dal curatore in ordine al compenso richiesto.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce nuovamente la nullita’ del decreto e del procedimento, per violazione dell’articolo 25, comma 7, e articolo 26 della L.F. ed omissione di pronuncia, ai sensi degli articoli 99, 102 e 112 c.p.c., la violazione della L. n. 794 del 1942, articolo 24, del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 4, del Decreto Ministeriale 127 del 2004, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 2, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, e del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 9, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, nell’individuare le tariffe applicabili ratione temporis, il decreto impugnato non ha considerato che la nota prodotta in giudizio prevedeva l’applicazione della tariffa vigente all’epoca di ciascun adempimento, non solo per la liquidazione dei diritti di avvocato, ma anche per quella dell’onorario. Nel liquidare il compenso in misura inferiore a quello risultante dall’applicazione dei minimi tariffari, il Tribunale non ha tenuto conto dell’inderogabilita’ degli stessi, abolita dal Decreto Legge n. 223 del 2006 nei soli rapporti tra l’avvocato ed il cliente, peraltro senza efficacia retroattiva e subordinatamente alla stipulazione di una convenzione scritta in tal senso.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, ai sensi degli articoli 99, 102 e 112 c.p.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento agli articoli 25, comma 7, e articolo 26 della L. Fall., alla L. n. 794 del 1942, articolo 24, al Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 4 ed al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, affermando che la mancata indicazione delle ragioni poste a fondamento della liquidazione del compenso in misura inferiore a quella risultante dall’applicazione dei minimi tariffari ed agl’importi indicati nella nota prodotta in giudizio si traduce in un difetto di motivazione, oltre che in un difetto di pronuncia, avendo il Tribunale motivato la propria decisione attraverso la generica sottolineatura dell’identita’ delle attivita’ difensive compiute e l’utilizzazione di clausole di stile imperniate sul richiamo all’esito del giudizio e ai risultati conseguiti.
4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti questioni tra loro intimamente connesse, sono inammissibili.
Nel censurare la liquidazione dei compensi compiuta dal Giudice delegato e confermata dal decreto impugnato, il ricorrente accomuna infatti vizi eterogenei, lamentando contestualmente l’omissione di pronuncia, configurabile esclusivamente nel caso in cui manchi del tutto la statuizione in ordine ad una domanda o un’eccezione ritualmente introdotta nel giudizio, ed il difetto di motivazione, che ricorre invece, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alla sostituzione disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), in caso di omessa valutazione di circostanze di fatto idonee ad orientare in senso diverso la decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 5, 5/12/2014, n. 25761; Cass., Sez. 6, 4/12/2014, n. 25714; Cass., Sez. lav., 18/06/2014, n. 13866), senza neppure considerare che il primo vizio, avente natura processuale e deducibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e’ riscontrabile dal Giudice di legittimita’ direttamente attraverso l’esame degli atti, mentre la verifica del secondo, riguardante l’accertamento dei fatti, postula la puntuale indicazione dal parte del ricorrente dei fatti non considerati e delle conseguenze che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto trarne, nonche’ della fase e dell’atto in cui sono stati allegati (cfr. Cass., Sez. 6, 27/07/2017, n. 18679; Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass., Sez. lav., 27/02/2009, n. 4849). Le censure di violazione di legge, incentrate principalmente sull’inosservanza dei minimi tariffari, si risolvono a loro volta in un confuso affastellamento di riferimenti normativi e rinvii a principi giurisprudenziali, alcuni dei quali (come quello che impone di determinare gli onorari in base alla tariffa vigente al momento della decisione ed i diritti di procuratore in base a quella vigente al tempo del compimento delle singole attivita’ difensive: cfr. Cass., Sez. 2, 13/12/2002, n. 17862; 15/06/2001, n. 8160) sono stati tenuti ben presenti dal decreto impugnato, che li ha richiamati espressamente, mentre altri (come quello riguardante la derogabilita’ dei minimi tariffari nei soli rapporti tra l’avvocato ed il cliente: cfr. Cass., Sez. 1, 10/05/2013, n. 11232; Cass., Sez. 6, 30/03/2011, n. 7293) non risultano neppure riferibili con sicurezza alla decisione impugnata, non essendosi il Tribunale apparentemente conformato a principi contrari. Lo stesso confronto tra la liquidazione compiuta dal Giudice delegato e quella risultante dall’applicazione delle tariffe vigenti ratione temporis alle prestazioni difensive concretamente rese risulta d’altronde estremamente disagevole, avuto riguardo alla molteplicita’ e diversita’ delle voci di volta in volta elencate ed alla pluralita’ dei calcoli esposti nei prospetti riportati nel ricorso, che impediscono di orientarsi nella folla delle deduzioni, rendendo di fatto incomprensibile l’illustrazione dei motivi ed impedendo finanche di ricostruire con esattezza le richieste avanzate nel giudizio di merito.
5. E’ invece fondato il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia la nullita’ del decreto e del procedimento, per violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, articolo 24, del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 5, comma 4, e del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, osservando che, nel ritenere inapplicabile la maggiorazione del 20% prevista dall’articolo 4 della tariffa professionale, il decreto impugnato non ha considerato che tale inapplicabilita’ non escludeva la necessita’ di liquidare separatamente il compenso per le singole attivita’ prestate in epoca anteriore alla riunione del giudizi di opposizione.
5.1. La liquidazione compiuta dal Giudice delegato ha infatti ad oggetto i compensi dovuti al ricorrente per l’attivita’ professionale prestata in favore del fallimento in tre giudizi di opposizione allo stato passivo, promossi separatamente da altrettanti creditori e successivamente riuniti, per essere decisi con un’unica sentenza. Nel confermare la liquidazione di un onorario unico, il Tribunale ha escluso l’applicabilita’ della maggiorazione del 20% prevista dall’articolo 5, comma 4 (erroneamente citato come articolo 4), della tariffa relativa alle prestazioni giudiziali approvata con Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, ritenendo nella specie inopportuno l’esercizio del potere discrezionale di cui la stessa costituisce espressione, avuto riguardo all’intervenuta riunione dei giudizi ed alla conseguente unicita’ della difesa, testimoniata dall’analogia delle comparse depositate nell’ambito dei tre giudizi e dall’identita’ delle questioni trattate.
Tale conclusione si pone peraltro in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ relativo alle tariffe approvate con i decreti ministeriali successivi al Decreto Ministeriale 24 novembre 1990, n. 392, secondo cui, in caso di riunione di piu’ cause, la liquidazione di un compenso unico, oltre ad essere prevista dall’articolo 5, comma 4, esclusivamente per gli onorari, e a non essere quindi riferibile alle spese e ai diritti di procuratore, puo’ aver luogo soltanto per l’attivita’ difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la predetta maggiorazione, avente carattere discrezionale, spetta, come disposto dalla norma in esame, in via ulteriore ed a condizione che l’avvocato assista e difenda una parte contro piu’ parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto (cfr. Cass., Sez. lav., 22/07/2009, n. 17095; Cass., Sez. 2, 6/12/2002, n. 17354).
In virtu’ di tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, il Giudice delegato non avrebbe potuto liquidare un compenso unico, ma, almeno per il periodo anteriore alla riunione dei giudizi di opposizione, avrebbe dovuto riconoscere tre distinti compensi, calcolati in base alle attivita’ rispettivamente prestate; solo per il periodo successivo alla riunione avrebbe potuto essere liquidato un unico compenso, restando devoluta alla discrezionalita’ del Giudice l’applicazione della maggiorazione del 20%, da giustificarsi sulla base dei presupposti prescritti dalla tariffa.
6. L’accoglimento della predetta censura, comportando la caducazione del decreto impugnato anche nella parte riguardante l’applicazione della maggiorazione del 20%, determina l’assorbimento del quinto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la nullita’ del decreto e del procedimento, per violazione della L. n. 794 del 1942, articolo 24, del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 5, comma 4, e del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, nonche’ l’omissione di pronuncia, ai sensi degli articoli 99, 102 e 112 c.p.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando il decreto impugnato per aver escluso l’applicabilita’ della predetta maggiorazione al compenso dovuto per le attivita’ successive alla riunione dei giudizi.
7. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Matera, che provvedera’, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto motivo;
dichiara assorbito il quinto; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Matera, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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