La trascrizione integrale delle registrazioni (e la loro traduzione) con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie è necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 maggio 2018, n. 23869.

La massima estrapolata:

La trascrizione integrale delle registrazioni (e la loro traduzione) con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie è necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione delle misure cautelari ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen.

Sentenza 28 maggio 2018, n. 23869

Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG, GIOVANNI DI LEO: “Inammissibilita’ del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 25 luglio 2017 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari, del 28 giugno 2017, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), per i reati di cui agli articoli 416 e 110 c.p., (capo A), articolo 73 Testo Unico Stup. (capi C, D e F bis), articoli 110, 56 e 629 c.p. (capo G bis).
2. Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, (OMISSIS), denunciando i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Art. 606 c.p.p., comma 1, lettera B e C, violazione di legge e vizio di motivazione nell’individuazione delle gravi esigenze cautelari richieste ai fini della valida reiterazione dell’ordinanza cautelare.
Preliminarmente occorre precisare come l’ordinanza oggetto del presente ricorso risulti adottata a seguito dell’annullamento da parte del medesimo Tribunale distrettuale del riesame dell’ordinanza del Gip di Castrovillari, in data 15 settembre 2016, per difetto di autonoma valutazione ex articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c), da parte del primo giudice.
Il ricorrente rappresenta una carenza motivazionale relativamente alla indicazione e alla sussistenza delle esigenze cautelari di particolare gravita’, necessarie al fine di giustificare la valida reiterazione dell’ordinanza cautelare, gia’ precedentemente annullata.
L’assoluta assenza di motivazione del provvedimento genetico, non emendabile dal Giudice del Riesame, consiste in un vizio del procedimento tra le cui conseguenze rientra quella di verificare la sussistenza di esigenze di particolare gravita’ che giustifichino la rinnovazione della misura tramite altra ordinanza.
2. 2. Erronea applicazione della legge nell’omessa indicazione delle modalita’ di traduzione e trascrizione delle intercettazioni.
Il ricorrente rileva, inoltre, il mancato espletamento della perizia in lingua arbereshe (albanese) delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, con violazione del diritto di difesa e relativa incertezza in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2. 3. Omessa o insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Travisamento degli indizi.
Il ricorrente, atteso che l’ordinanza restrittiva impugnata e’ stata emessa esclusivamente in relazione ai capi (A e F bis) ovvero per l’associazione per delinquere finalizzata alla spendita di denaro falso e alla detenzione di armi nonche’ alla detenzione per fini di cessione di sostanza stupefacente di quantita’ e qualita’ imprecisate, rileva che il Tribunale della Liberta’ motiva, in punto di gravita’ indiziaria, con riferimento ad imputazioni in ordine alle quali non sussiste alcun titolo cautelare.
Manca del tutto la motivazione che spieghi l’adesione dell’odierno indagato all’associazione per delinquere contestata al capo A dell’ordinanza cautelare, laddove invece il Tribunale del Riesame ritiene integrati i gravi indizi a carico del (OMISSIS) esclusivamente sulla base del contributo offerto dallo stesso al rifornimento di ulteriore sostanza stupefacente e alla successiva cessione (condotte oggetto delle contestazioni di cui ai capi C, D e G bis per le quali non e’ stata disposta misura cautelare).
Risulta invece insufficiente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato con riferimento ai gravi indizi a carico dell’indagato in ordine all’imputazione cui al capo F bis. Secondo il ricorrente, infatti, i requisiti della gravita’ indiziaria sono stati ritenuti integrati nei suoi confronti senza che sia stata, in concreto, effettuata alcuna verifica al fine di appurare la qualita’ e il quantitativo effettivo della sostanza stupefacente da lui detenuta.
2. 4. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al motivo sulla carenza del requisito dell’attualita’ delle esigenze cautelari.
Il ricorrente prospetta l’insussistenza di dati significativi da cui possa desumersi la concretezza ed attualita’ del pericolo di reiterazione dei reati.
Il Tribunale avrebbe operato una confusione, poiche’ ha considerato il ricorrente come un associato ex articolo 74, Testo Unico stup.; non vi e’, pero’, nessun reato fine contestato, e pertanto cio’ che il tribunale desume dai reati fine e’ inesistente. Il tempo trascorso ha evidenziato, invece, l’assenza di attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari. E’ del tutto assente la motivazione sul punto.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile per genericita’ e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimita’ al provvedimento impugnato.
Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici e da contraddizioni, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico del ricorrente: “deve ritenersi sussistente la gravita’ indiziaria in relazione ai reati contestati a (OMISSIS), desumendosi chiaramente dagli atti – segnatamente dal contenuto delle captazioni – la ricorrenza dei tre fondamentali costitutivi dell’associazione a delinquere, ossia il vincolo associativo stabile tra i presunti partecipi, l’indeterminatezza del programma crimionoso e l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma adeguata a realizzare gli obiettivi avuti di mira, nonche’ la partecipazione dello stesso (OMISSIS) alla realizzazione dei reati fine contestatigli, coadiuvando (OMISSIS), coniuge del capo del sodalizio, (OMISSIS), nel periodo in cui quest’ultimo si trovava detenuto (…) Con riferimento al capo C della rubrica, relativo alla cessione e vendita di sostanza stupefacente, acquistata da (OMISSIS), in quantita’ e qualita’ imperecisata, i gravi indizi si desumono dalle conversazioni intercettate (…) Con riferimento al capo D, relativo al concorso nella cessione di grammi 1 di stupefacente del tipo cocaina a tale (OMISSIS), fatto accertato in data (OMISSIS), la gravita’ indiziaria emerge da captazioni di colloqui carcerari, dal sequestro di sue dosi di cocaina, nonche’ dall’esito del servizio di OCP da parte dei Carabinieri (…) Con riferimento al capo F bis, relativo al concorso nella detenzione, acquisto e nel porre in vendita sostanza stupefacente, rilevano le conversazioni captate durante i colloqui carcerari con il detenuto (OMISSIS), il quale dal carcere continuava a gestire il traffico di sostanza stupefacente nei comuni di (OMISSIS), impartendo precise direttive ai familiari”.
In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimita’ e’ limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 – dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015 – dep. 11/12/2015, Mascolo e altro, Rv. 26524401). Il detto limite del sindacato di legittimita’ in ordine alla gravita’ degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).
Peraltro, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, “In tema di misure cautelari personali, non e’ affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perche’ in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell’uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall’altro” (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015 – dep. 03/03/2016, Berlingeri, Rv. 26676501).
3.1. Dall’analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale e quello del Giudice delle indagini preliminari) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente, peraltro genericamente, senza critiche specifiche di legittimita’ al provvedimento impugnato (carenza di gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p.) non trova elementi certi negli atti, e ne’ gli stessi, del resto, sono indicati nell’atto di impugnazione, e quindi sono solo ipotesi teoriche, dubbi soggettivi, non valutabili in sede di legittimita’.
Gli elementi indicati dai due provvedimenti, sono gravi, univoci e convergenti nell’indicare il ricorrente gravato da indizi di colpevolezza idonei e sufficienti per la misura cautelare.
3.1. Relativamente alla prospettata violazione del diritto di difesa per l’assenza di traduzione delle intercettazioni telefoniche in lingua albanese, si deve rilevare che il motivo risulta estremamente generico, in quanto la violazione del diritto di difesa e’ solo adombrata ma non e’ chiaro il perche’ e come sia stato leso il diritto di difesa. Comunque in sede cautelare non risulta necessaria la trascrizione integrale delle registrazioni (e la traduzione) con le forme della perizia(Sez. 1, n. 1003 del 17/02/1995 – dep. 30/05/1995, Cavallaro, Rv. 20144701), anche perche’ la parte ha sempre il diritto di chiedere ed ottenere dal P.M. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate per l’adozione della misura cautelare (la prova dei fatti non deriva dal riassunto o dalle interpretazioni della P.G., ma direttamente dalle registrazioni delle conversazioni captate): “In tema di riesame di misure cautelari personali, sussiste il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal pubblico ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di video riprese utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, siano esse riconducibili alle intercettazioni ovvero, in quanto non effettuate nell’ambito del procedimento penale, ai documenti, poiche’ la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, a nulla rilevando che la relativa disciplina non sia rinvenibile nell’articolo 266 c.p.p. e ss., (Fattispecie relativa all’omesso rilascio al difensore di copia delle registrazioni audiovideo allegate alla querela)” (Sez. 6, n. 37476 del 03/07/2017 – dep. 27/07/2017, S, Rv. 27137101).
Puo’ quindi esprimersi il seguente principio di diritto: “La trascrizione integrale delle registrazioni (e la loro traduzione) con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie e’ necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., anche in relazione al diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal Pubblico Ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, poiche’ la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti”.
4. Anche per la concretezza ed attualita’ del pericolo di reiterazione dei reati gravi, e per il pericolo di inquinamento delle prove, l’ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’.
Inoltre, in considerazione del precedente annullamento (solo per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari) dell’ordinanza del 15 settembre 2016, non e’ richiesta la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: “In caso di declaratoria di nullita’ dell’ordinanza genetica di una misura cautelare per difetto di autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice, la rinnovazione della misura tramite altra ordinanza non richiede, quale presupposto necessario, la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” (Sez. 2, n. 6285 del 19/01/2017 – dep. 09/02/2017, Ndokaj, Rv. 26909601).
In punto di attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari il Tribunale evidenzia “l’elevata pervicacia” dell’indagato nel perseguire il fine illecito, desumendola da una condotta non occasionale, con pericolo concreto, ed attuale, quindi, di reiterazione dei reati.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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