Il credito verso il fallito non si estingue per effetto dell’inefficace pagamento del debitor debitoris, restando fermo il diritto di agire in via concorsuale.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13242.

La massima estrapolata:

Il credito verso il fallito non si estingue per effetto dell’inefficace pagamento del debitor debitoris, restando fermo il diritto di agire in via concorsuale.

Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13242

Data udienza 22 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1638-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 28/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 28 settembre 2016, ha accolto l’opposizione della Elettrica Societa’ (OMISSIS) srl al passivo del (OMISSIS) srl, dal quale era stato escluso un credito di Euro 81700,00.
Ad avviso del tribunale, non rilevava, al fine di escludere il suddetto credito, che la domanda di ammissione al passivo fosse stata formulata dopo che la (OMISSIS) aveva dovuto restituire la somma che le era stata corrisposta dal terzo pignorato ( (OMISSIS) spa) dopo il fallimento, in base ad ordinanza di assegnazione ex articolo 553 c.p.c.; infatti, tale restituzione lasciava in vita il credito originario e non poteva pregiudicare il diritto del creditore all’ammissione al passivo secondo le regole della procedura concorsuale.
Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), illustrato da memoria, cui si e’ opposta la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 44, articolo 2928 c.c. e articolo 553 c.p.c., per avere omesso di considerare che, a seguito della restituzione del pagamento, inefficace ex lege, da parte di (OMISSIS) al Fallimento, non residuava alcun credito concorsuale in capo ad (OMISSIS), essendo il fallito gia’ spossessato e non potendo il creditore accettare alcun pagamento ulteriore.
Il motivo e’ infondato.
Il tribunale, in applicazione del principio di diritto fallimentare, desumibile dalla L.Fall., articoli 44 e 55, secondo cui possono concorrere alla ripartizione dell’attivo fallimentare i titolari di diritti di credito che siano scaturiti da fatti costitutivi anteriori alla dichiarazione di fallimento, coerentemente ha ritenuto ammissibile al passivo il credito di (OMISSIS), il cui fatto genetico era anteriore alla dichiarazione di fallimento, risultando da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari in data 20 settembre 2011 e da effetti cambiari del 30 agosto e 31 settembre 2011. Nella specie, il credito era stato azionato in executivis da (OMISSIS) in un procedimento di espropriazione presso terzi, conclusosi con ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Questa conclusione non e’ inficiata dalla circostanza che la domanda di ammissione al passivo sia stata formulata a seguito della restituzione della somma incassata dal creditore a seguito di pagamento inefficace, in quanto successivo alla dichiarazione di fallimento. Se e’ vero che i pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento sono inefficaci, a norma della L.Fall., articolo 44, e obbligano l’accipiens a restituire agli organi della procedura le somme ricevute – cosi’ come qualsiasi atto estintivo di un debito riferibile al fallito, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo (categoria cui va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l’assegnazione coattiva del credito ai sensi dell’articolo 553 c.p.c.) -, tuttavia l’avvenuta conclusione della procedura esecutiva, conseguente all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, non impedisce al creditore di insinuare il proprio credito al passivo del fallimento, non avendo egli ottenuto l’effettiva soddisfazione del proprio diritto (v. Cass. n. 7508/2011). Infatti, il credito verso il debitore fallito, tempestivamente sorto in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, non si estingue per effetto dell’inefficace pagamento del debitor debitoris, restando fermo il diritto del creditore di agire in sede concorsuale.
Il ricorso e’ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.

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