La notificazione telematica eseguita presso un indirizzo p.e.c. diverso da quello risultante dai pubblici elenchi non e’ idonea a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare, ai sensi dell’articolo 326 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 25 maggio 2018, n. 13224.

La massima estrapolata:

La notificazione telematica eseguita presso un indirizzo p.e.c. diverso da quello risultante dai pubblici elenchi non e’ idonea a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare, ai sensi dell’articolo 326 c.p.c.

Ordinanza 25 maggio 2018, n. 13224

Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e’ domiciliato;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 300/2016 della Corte d’Appello di Torino depositata il 12 luglio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21 marzo 2018 dal Consigliere Dott. Ileana Fedele.
RILEVATO
che:
la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali perche’ depositata oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso articolato in due motivi, cui resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS);
e’ stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
RITENUTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
in via pregiudiziale, il ricorso e’ ammissibile, benche’ avviato per la notifica il 17 gennaio 2017 rispetto alla sentenza pubblicata il 12 luglio 2016 – come emerge dalla copia autentica della decisione depositata agli atti – in quanto trattasi di impugnazione del verbale di accertamento emanato dalla direzione territoriale del lavoro per la violazione delle disposizioni in materia di assunzione e di disciplina del lavoro subordinato, controversia che, sebbene regolata dal rito del lavoro ex Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, resta soggetta alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1 (da ultimo, Cass. 11 aprile 2018, n. 8979);
con il primo motivo di ricorso il Ministero censura, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 1, Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 7, Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-ter, articolo 326 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello nonostante la notifica della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione ai sensi dell’articolo 326 c.p.c., perche’ eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici elenchi utilizzabile per le notifiche telematiche della L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis;
con il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, il Ministero censura, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’essere stata eseguita la notifica telematica presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri, in tal modo pervenendo ad errata conclusione in ordine alla regolarita’ della notifica della sentenza oggetto di impugnazione;
il primo motivo e’ fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo;
ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3-bis, comma 1, “La notificazione con modalita’ telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; in base al successivo articolo 11 “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e’ incertezza sulla persona cui e’ stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”;
il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-ter, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19 e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 45-bis, comma 2, lettera a), conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi “ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile”;
nella specie, e’ incontestato che la notificazione della sentenza di primo grado e’ stata eseguita in data 31 luglio 2015 presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato articolo 16-ter (in particolare: il registro generale degli indirizzi elettronici – Reglnde – gestito dal Ministero della giustizia, di cui al Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 7);
ne consegue la nullita’ della notifica telematica effettuata in difformita’ dalle disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 1;
ne’ potrebbe reputarsi, come pure argomentato nel controricorso, che la difesa erariale, nell’inserire nella comparsa di risposta l’indirizzo p.e.c. poi utilizzato per la notifica della sentenza, abbia dato causa alla nullita’ della notifica, atteso il chiaro disposto normativo, che prescrive di eseguire la notifica telematica all’indirizzo risultante da “pubblici elenchi”, e non gia’ a quello eventualmente indicato nell’atto; anche ai fini del domicilio digitale di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, siccome introdotto dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 52, comma 1, lettera b), conv. con modif. in L. n. 114 del 2014, l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante e’ quello risultante dagli elenchi di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6-bis, nonche’ dal “Reglnde”, gestito dal ministero della giustizia; coerentemente, l’articolo 125 c.p.c., e’ stato modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 45-bis, comma 1, conv. con mod., in L. n. 114 del 2014, nel senso di escludere l’obbligo per il difensore di indicare nell’atto introduttivo l’indirizzo p.e.c. “comunicato al proprio ordine” perche’ gia’ risultante dal “ReGInde”, in virtu’ della trasmissione effettuata dall’ordine in base alla comunicazione effettuata dall’interessato;
neppure puo’ ritenersi precluso il rilievo della nullita’ per effetto della mancata tempestiva eccezione della difesa erariale, trattandosi di verifica officiosa;
ne’, infine, il vizio rilevato assume valenza meramente formale, considerata la ratio della disposizione, costituita dalla necessita’ che la notifica sia eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata specificamente presidiato perche’ espressamente destinato a fini processuali e rilevante per le notificazioni giudiziarie, al fine di garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, attesa anche la ristrettezza dei termini per provvedere all’impugnazione; pertanto, la notificazione telematica eseguita presso un indirizzo p.e.c. diverso da quello risultante dai pubblici elenchi non e’ idonea a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare, ai sensi dell’articolo 326 c.p.c.;
la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.

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