In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprieta’ contadina

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16650.

La massima estrapolata:

In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprieta’ contadina, e che all’atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall’articolo 3 L. cit., e’ tenuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto.
L’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, articolo 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso.

Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16650

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15918/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso Io studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 3222/27/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 3222/27/16 dep. 19.12.2016, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2009, ha accolto l’appello di (OMISSIS). La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimita’ della revoca delle agevolazioni di cui alla L. n. 654 del 1954, invocate nell’atto di acquisto di terreno agricolo registrato il 17/12/2009, per mancata presentazione del certificato dell’Ispettorato Provinciale Agrario nel termine previsto dalla legge, in quanto il contribuente era in possesso dello status di coltivatore diretto fin dalla data della stipula dell’atto, come risulta dal certificato rilasciato dall’IPA (in data 13.10.2013).
Il contribuente si costituisce con memoria.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione della L. n. 604 del 1954, articoli 3, 4 e 5, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in quanto per la fruizione dei benefici richiesti dalla legge per la piccola proprieta’ contadina e’ necessario documentare la sussistenza dei requisiti richiesti per mezzo del certificato definitivo dell’IPA, che il contribuente e’ tenuto a presentare nel termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto. Peraltro la CTP aveva accertato che non era stata inoltrata la richiesta del certificato all’Ipa di Foggia.
Il motivo e’ fondato, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprieta’ contadina, e che all’atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall’articolo 3 L. cit., e’ tenuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto (Cass. n. 2941 del 07/02/2018; n. 15489/2016; Cass. n. 16425/2015). A tale principio non si e’ uniformato il giudice di appello, avendo per contro ritenuto che lo status di coltivatore diretto, di cui il contribuente era titolare fin dalla stipula dell’atto di compravendita, in base alla certificazione dell’IPA tardivamente depositata, fosse sufficiente ad integrare il diritto all’agevolazione. Cio’ senza considerare la natura perentoria – L. n. 604 del 1954, ex articolo 4 – del termine triennale per il deposito della certificazione attestante il possesso dei requisiti per godere della detta agevolazione, e in mancanza di prova sulla addebitabilita’ all’Ufficio del ritardo nel rilascio della documentazione (Cass. n. 5029/12).
Si tratta di indirizzo affermato anche da Cass. nn. 9159/10, 21980/14, e piu’ recentemente richiamato sia da Cass. n. 882/16, secondo la quale “l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, articolo 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso”; sia da Cass. n. 117/18, la quale – nel ribadire il principio – ha osservato altresi’ come la (solo apparentemente) diversa regola desumibile da Cass. nn. 11610/03, e 8326/14 (richiamate dal contribuente nella memoria), nel senso della possibilita’ di autonomo vaglio probatorio dei requisiti agevolativi da parte del giudice tributario, non valga in via generale, ma unicamente nel caso in cui la mancata tempestiva allegazione del certificato sia appunto – dovuta alla comprovata inerzia della PA (cosi’ Cass. 2941/2018 cit.).
Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito (ex articolo 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
In relazione alla peculiarita’ della fattispecie, vanno integralmente compensate le spese del processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassala sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente le spese del processo.

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