In caso di confisca di un veicolo a due ruote dopo la modifica normativa, legge 286/2006

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 21 maggio 2018, n. 12511.

La massima estrapolata:

In caso di confisca di un veicolo a due ruote dopo la modifica normativa, legge 286/2006, si impone una diversa ratio giustificatrice della norma riferita ai pericoli connessi all’utilizzo dei mezzi a due ruote nella commissione dei reati, come per esempio la maggior facilità di fuga o esecuzione.

Ordinanza 21 maggio 2018, n. 12511

Data udienza 2 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22308-2014 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) come da procura in atti;
– ricorrenti –
avverso la sentenza n. 105/2014 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 28/01/2014;
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– intimato –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale, Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. In data 18 febbraio 2010 veniva notificato a (OMISSIS) un provvedimento di confisca del motoveicolo Triumph Street Triple targato (OMISSIS) di sua proprieta’. Questi impugnava il provvedimento davanti al giudice di pace di Savona che rigettava l’opposizione, confermando il provvedimento di confisca con condanna al pagamento delle spese di custodia.
2. Per quel che ancora rileva il (OMISSIS) impugnava davanti al Tribunale di Savona la sentenza di rigetto del giudice di pace sulla base di tre motivi: il primo aveva ad oggetto il rigetto della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 213 C.d.S., comma 2-sexies; il secondo la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 19, comma 3, in virtu’ del quale il sequestro perde efficacia per mancato rispetto dei termini di conversione ivi stabilito; il terzo la condanna alle spese di custodia del mezzo, in quanto il ricorrente era stato personalmente nominato custode del motorino e aveva pagato interamente le spese di custodia precedenti.
La prefettura si costituiva in giudizio ed eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona, eccezione che veniva accolta dal Tribunale vista anche l’adesione del ricorrente. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Genova sollevava regolamento di competenza, ritenendo la competenza territoriale del giudice d’appello inderogabile.
Questa Corte accoglieva la tesi del Tribunale di Genova e dichiarava la competenza del Tribunale di Savona ove veniva riassunta la causa.
3. Il giudice del gravame premetteva che il provvedimento di confisca avverso il quale il (OMISSIS) aveva instaurato il giudizio era stato emesso a seguito dell’accertamento a carico dello stesso del reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico accertato di 0,89 g/l e che, a seguito di tale reato, l’appellante era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna al pagamento di Euro 1800.
Cio’ premesso il Tribunale rigettava il primo motivo ritenendo infondata la questione di legittimita’ costituzionale, per contrarieta’ al principio di uguaglianza, dell’articolo 213 C.d.S., come modificato dal Decreto Legge n. 115 del 2005 convertito nella L. n. 168 del 2005, nella parte in cui prevede solo per i ciclomotori e i motoveicoli la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui all’articolo 169 C.d.S., commi 2 e 7, articoli 170 e 171 C.d.S. o per commettere un reato.
4. A tal proposito nella motivazione della sentenza impugnata venivano richiamate le numerose pronunce della Corte costituzionale che avevano ritenuto infondate le molteplici questioni di costituzionalita’ aventi ad oggetto la norma in esame, essendo la diversita’ di trattamento non assoluta e rientrando tale differenziazione nella discrezionalita’ del legislatore (Corte Cost. sent. n. 239 del 2008; n. 345 del 2007, n.118 del 2009, nn.385 e 448 del 2008).
In particolare si faceva riferimento alla ritenuta insussistenza della violazione del canone della ragionevolezza, non essendo irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una piu’ intensa risposta punitiva allorche’ un reato sia commesso mediante l’uso di ciclomotori e motoveicoli con riferimento all’adozione di una sanzione accessoria della confisca idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando sussiste un rapporto di necessaria strumentalita’ tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato. D’altro canto, a parte il rilievo che la disparita’ di trattamento non e’ assoluta o dirimente, ogni iniziativa volta a superare questo trattamento differenziato non potrebbe che spettare al legislatore.
5. Quanto al motivo di appello avente ad oggetto la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 19 veniva richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicoli non sono disciplinati dalle norme generali della L. 24 novembre 1981, n. 689, ma dall’articolo 213 C.d.S., che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell’ipotesi di ricorso, restando cosi’ applicabile il termine generale di prescrizione. Ne consegue che, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 28, richiamato dall’articolo 209 C.d.S., l’irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai fini del rimborso delle spese di trasporto e custodia del veicolo per il periodo che precede la sanzione ablatoria (Cass. n. 21881 del 2009).
6. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
7. L’Ufficio Territoriale del Governo di Savona ha depositato atto denominato “di costituzione” ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “con riferimento al capo della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 213 C.d.S., comma 2 sexies”.
Con l’atto di appello avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Savona il ricorrente chiedeva che fosse sollevata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 213 C.d.S., comma 2-sexies, come introdotto dal Decreto Legge n. 115 del 2005. Il tribunale di Savona ha ritenuto infondata l’eccezione di incostituzionalita’ e ha rigettato la questione, confermando il provvedimento di confisca.
A parere del ricorrente, dalla motivazione del giudice d’appello, non si comprende quale sia la ragione che giustifichi, nei confronti del conducente di un ciclomotore o di un motociclo, un trattamento cosi’ eccessivamente punitivo e discriminatorio rispetto a chi si trovi nella medesima situazione alla guida di un autoveicolo, anche perche’ in entrambi i casi l’oggetto giuridico tutelato dalla norma e’ quello della sicurezza della generalita’ dei conducenti, nonche’ l’incolumita’ personale dello stesso trasgressore.
Secondo il ricorrente, la differente disciplina che governa motociclisti ed automobilisti violerebbe palesemente il canone della ragionevolezza, tenuto conto, in particolare, della diversita’ del vincolo che si pone sul bene in caso di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che, in un caso, la confisca consegue alla sanzione del sequestro ed e’ di tipo obbligatorio, mentre, nell’altro, rappresenta una scelta sottesa alla misura di sicurezza reale prevista dall’articolo 240 c.p., facoltativa e in relazione alla quale vi sono caratteristiche sostanziali e presupposti di applicabilita’ profondamente diversi.
2. Il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 19, comma 3.
Il giudice di appello non avrebbe rilevato l’errore in cui la prefettura di Savona sarebbe incorsa circa la mancata conversione del sequestro in confisca nel termine di sei mesi in violazione dell’articolo 19 citato.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: erroneita’ della sentenza nella parte in cui il tribunale di Savona ha continuato a ritenere operante l’articolo 240 c.p.c. e la mancata considerazione delle conseguenze pratiche che la L. n. 120 del 2010 ha portato all’applicazione della confisca in assenza di una statuizione in tal senso del giudice penale.
A parere del ricorrente poiche’ il giudice di appello ha piu’ volte fatto riferimento all’articolo 240 c.p.c., quale norma in base alla quale potrebbe comunque avvenire la confisca, avrebbe violato la L. n. 120 del 2010, articolo 33, che ha novellato l’articolo 186 del Codice della Strada, eliminando espressamente il richiamo all’articolo 240 c.p.p. contenuto nella vecchia formulazione della norma e rinviando, per la disciplina del sequestro del veicolo destinato alla confisca, all’articolo 224 ter C.d.S., che qualifica espressamente in termini di sanzione accessoria amministrativa la confisca.
In tal senso e’ orientata anche la Suprema Corte di Cassazione che sulla scorta del dato testuale dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, afferma che la diversa qualificazione della confisca, da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa, non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla.
Nel caso di specie, nel decreto penale di condanna notificato a (OMISSIS) il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Savona nulla ha disposto in ordine alla confisca rendendo pertanto illegittimo il conseguente provvedimento di confisca emesso dal prefetto. D’altra parte se non spettasse al giudice penale l’applicazione della confisca difficilmente si comprenderebbe perche’ l’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, e articolo 187 C.d.S., comma 8-bis, attribuiscano al giudice il potere di revocare la confisca nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’.
4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: falsa applicazione dell’articolo 213 C.d.S., comma 2-sexies, nella parte in cui richiede che il motoveicolo e ciclomotore siano adoperati per commettere un reato. Secondo il ricorrente la norma citata dovrebbe essere interpretata nel senso che la relazione tra il mezzo e il reato debba essere conseguenza di una volontaria condotta tendente alla consumazione del reato e che, quindi, non possa applicarsi ai reati puniti a titolo di colpa, come quello di specie, non essendo il mezzo, in questi casi, utilizzato per compiere il reato, quanto piuttosto utilizzato nel reato, e, dunque, mancando il rapporto strumentale richiesto dalla norma.
5. Il quarto motivo di ricorso e’ fondato e determina l’assorbimento dei restanti motivi.
Questa Corte ritiene di dare continuita’ all’orientamento secondo cui: “La confisca prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213, comma 2-sexies, avente ad oggetto i ciclomotori o i motoveicoli adoperati per commettere un reato, richiede che il rapporto strumentale tra il mezzo adoperato ed il reato sia la conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato” (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 16130 del 05/02/2010).
Nella sentenza ora citata si afferma che l’articolo 213, comma 2-sexies, del codice della strada – introdotto dal Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, articolo 5-bis, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, e successivamente sostituito dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 – prevede che e’ sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato (non, semplicemente “nel”, ma) “per commettere un reato”, e dunque – deve ritenersi – “al fine di commettere un reato”.
La norma, dunque, richiede che il rapporto strumentale tra il mezzo ed il reato sia conseguenza di una condotta volontaria tendente alla commissione del reato: il mezzo, cioe’, deve essere stato adoperato nel divisato intendimento di commettere il reato; ne consegue che e’ richiesta la cosciente manifestazione della volonta’ dell’agente in tal senso.
5.1 Sulla base di tale interpretazione si e’, pertanto, ritenuto che non rientrino nella previsione della norma le ipotesi in cui il rapporto strumentale tra l’agente ed il mezzo non sia conseguenza di una volontaria, cioe’ dolosa, manifestazione di volonta’ tesa alla realizzazione dell’illecito, ma solo conseguenza di una condotta ascrivibile a titolo di colpa: poiche’ il reato “e’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non e’ voluto dall’agente…”, secondo la definizione di cui all’articolo 43 c.p., comma 1, 3 cpv., in tali casi non puo’ dirsi che il mezzo sia stato usato “per commettere un reato”, cioe’ al fine di commettere il reato, proprio perche’ questo, in realta’, non e’ affatto voluto dall’agente.
A conferma di cio’ deve evidenziarsi che la confisca del motoveicolo non e’ mai stata disposta, ad esempio, nel caso di lesioni colpose, in ipotesi anche lievi, come invece dovrebbe ritenersi sulla base dell’interpretazione della disposizione, secondo cui la sanzione accessoria dovrebbe conseguire, ogni qualvolta il mezzo e’ stato usato in occasione del reato.
5.2 A tali argomentazioni deve aggiungersi che il legislatore, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, ha successivamente introdotto una specifica ipotesi di sanzione accessoria di confisca del veicolo in relazione alla quale non ha inteso distinguere tra autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli.
L’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), infatti, prevede che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo per chi guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La medesima sanzione accessoria della confisca e’ prevista dal comma 7 dell’articolo 186 C.d.S., nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico. Inoltre, il comma 9-bis, del citato articolo 186 prevede che la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, qualora non ricorrano aggravanti, possa essere sostituita con il lavoro di pubblica utilita’ di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 54, e che, in caso di svolgimento positivo, il giudice debba dichiarare estinto il reato, disporre la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revocare la confisca del veicolo sequestrato.
5.3 Deve evidenziarsi, inoltre, che la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui al citato articolo 186, comma 2, lettera c), si riferisce al “veicolo con il quale e’ stato commesso il reato”, mentre quella di cui all’articolo 213, comma 2-sexies al veicolo “adoperato per commettere il reato”.
Il legislatore, dunque, differenzia anche sul piano lessicale le due ipotesi, ad ulteriore conferma della necessaria distinzione che deve operarsi nell’interpretazione delle norme che dispongono la sanzione della confisca: in un caso del mezzo “adoperato per commettere un reato” e nell’altro “del mezzo con il quale e’ stato commesso il reato”.
5.4 L’interpretazione dell’articolo 213 C.d.S., comma 2 sexies, nel senso sopra esposto, oltre al criterio letterale, risponde anche a quello teleologico, tenuto conto della “ratio” che aveva giustificato l’introduzione della differente disciplina della confisca per i ciclomotori e i motoveicoli.
All’origine di tale scelta, infatti, il legislatore aveva ritenuto di reprimere piu’ intensamente, mediante l’irrogazione anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, alcune infrazioni del codice della strada quali, ad esempio, l’inosservanza dell’obbligo di indossare il casco protettivo (oltre ai casi in cui il mezzo era adoperato per commettere un reato). La sanzione accessoria, in tali ipotesi, rispondeva alla “necessita’ di prevenire i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli a due ruote”, ovvero “i traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli” (Corte cost. sentenza n. 345 del 2007; ordinanza n. 125 del 2008) e cio’ determinava la specificita’ e unicita’ di tale fattispecie.
Tale specificita’ e unicita’ – che peraltro e’ venuta meno con la modifica del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 213, comma 2-sexies, ad opera dell’articolo 2, comma 169, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, che ha eliminato le ipotesi di contravvenzione al codice della strada dalla disciplina della confisca obbligatoria dei ciclomotori e motoveicoli – con riferimento alla commissione dei reati non trova adeguata giustificazione nell’esigenza di prevenire i “traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli”.
5.5 Si impone, pertanto, un’interpretazione che individui una diversa ratio giustificatrice della norma riferita ai pericoli connessi all’utilizzo dei mezzi a due ruote nella commissione di reati. Tali pericoli possono agevolmente ricondursi alla maggiore facilita’ di commissione di alcune fattispecie di reato, come accade ad esempio con riferimento al reato di furto con strappo, comunemente detto “scippo”, fattispecie criminosa talmente diffusa da indurre il legislatore ad introdurre un’autonoma previsione di reato (si veda l’articolo 624 bis c.p. introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, articolo 2, comma 2) o, piu’ in generale, alla maggiore facilita’ di fuga che i mezzi a due ruote assicurano, soprattutto nei centri urbani.
6. In conclusione, il ricorso va accolto, limitatamente al quarto motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l’opposizione proposta ed annulla l’ordinanza n. 0003592 del Prefetto di Savona di confisca del motoveicolo Triumph Street Triple targato (OMISSIS) di proprieta’ di (OMISSIS).
8. Le spese del giudizio devono essere compensate in quanto la decisione e’ stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, e a fronte della novita’ o dell’oggettiva incertezza delle questioni di diritto rilevanti nel caso specifico e dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia e anche successivamente (Sez. 2, Sent. n. 24234 del 2016).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da (OMISSIS) e annulla l’ordinanza n.0003592 con la quale il Prefetto di Savona disponeva la confisca del motoveicolo Triumph Street Triple targato (OMISSIS). Compensa le spese dell’intero giudizio.

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