Nessun risarcimento per la lesione della immagine dell’avvocato segnalato alla centrale rischi come cattivo pagatore per un errore della finanziaria, se non c’è prova del danno effettivo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19137

Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19137

Data udienza 10 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1182/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
nonche’ contro:
(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS), in persona del Responsabile Centro Recupero Crediti Consumo Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 910/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex articolo 700 c.p.c., proposto nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), (OMISSIS) esponeva che: era stato informato nel giugno del 2007 da tale (OMISSIS), per conto della (OMISSIS) recupero crediti (OMISSIS), dell’apertura a suo carico di una pratica di recupero crediti per il finanziamento relativo all’acquisto – da lui mai effettuato – di un computer; aveva appreso che il suo nominativo era stato segnalato nella banca dati privata CRIF; aveva provveduto a rappresentare sia alla (OMISSIS) che alla (OMISSIS) la sua estraneita’ alla vicenda, ottenendo da quest’ultima anche una nota di conferma; aveva intimato alla CRIF di procedere alla immediata cancellazione del suo nominativo dalla banca dati; aveva presentato nel maggio del 2008 alla finanziaria (OMISSIS) una richiesta di finanziamento che era stata rigettata e, nel corso dell’istruttoria della relativa pratica di finanziamento, era stata consultata la banca dati costituita presso la Centrale Rischi C.R.I.F. da cui era emersa una valutazione negativa dei punteggi di credit scoring.
Tanto premesso, l’Aceri chiese al Tribunale di Catanzaro l’immediata cancellazione presso la centrale CRIF del proprio nominativo ed ottenne il chiesto provvedimento cautelare, con vittoria di spese.
A seguito della notifica del provvedimento cautelare, la (OMISSIS) comunico’ all’ (OMISSIS) di aver ottemperato al provvedimento giudiziale in data 6 luglio 2008 (cosi’ nella sentenza impugnata p. 3).
L’ (OMISSIS) instauro’, quindi, il presente giudizio per ottenere la condanna della (OMISSIS) S.p.a. al risarcimento dei danni.
La convenuta si costitui’ deducendo di essersi gia’ attivata per promuovere la cancellazione del nominativo dell’attore presso la Centrale Rischi CRIF; rappresento’ di aver provveduto alla segnalazione in questione perche’ un soggetto, qualificatosi come (OMISSIS), dopo aver stipulato un contratto di finanziamento per l’acquisto di un computer – effettuato presso un esercizio commerciale convenzionato, che aveva provveduto alla raccolta e alla verifica della documentazione esibita dal richiedente -, non aveva provveduto a pagare le rate per il rimborso del mutuo e declino’ ogni sua responsabilita’.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 576/2011, accolse la domanda e, per l’effetto, condanno’ la (OMISSIS) S.p.a. al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 21.668,37, in moneta corrente, oltre interessi al tasso legale dall’indebita segnalazione al soddisfo e compenso’ per un terzo le spese di quel grado, che pose, per la parte residua, a carico della soccombente.
Avverso tale decisione (OMISSIS) S.p.a. propose appello, cui resistette l’ (OMISSIS).
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 30 giugno 2015, in riforma della sentenza impugnata, rigetto’ la domanda e compenso’ tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte territoriale (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.
(OMISSIS) S.p.a., subentrata nei rapporti di (OMISSIS) S.p.a. (a seguito di varie vicende societarie, rappresentate dettagliatamente in controricorso) ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2050, 2059, 2697 e 2729 c.c., e Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15”, il ricorrente sostiene che sarebbe incontroverso e non piu’ discutibile in questa sede che la controparte “abbia posto in essere una condotta profondamente negligente”, avendo provveduto alla segnalazione presso il CRIF del suo nominativo senza l’adozione delle verifiche che il trattamento dei dati comunicati imponeva e senza il preventivo avviso imposto dalla regolamentazione di settore; che la controparte non poteva essere sollevata da responsabilita’ addebitando il fondamento dell’erronea comunicazione all’esercizio commerciale convenzionato in quanto, come ribadito dal giudice dell’appello, “la procedura di approvazione del finanziamento e ogni conseguente adempimento” facevano carico ad essa soltanto; che la condotta negligente della controparte risultava ancor piu’ grave per non aver la stessa curato la tempestiva cancellazione del nominativo del ricorrente nonostante la pronta segnalazione del macroscopico errore e l’accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente ex articolo 700 c.p.c., e che la segnalazione presso la Centrale rischi, nonostante le formali rassicurazioni da parte della (OMISSIS) S.p.a., era rimasta presente e ben visibile sino al maggio 2009 e quindi per quasi due anni.
Inoltre, deduce il ricorrente che, per effetto dell’erronea segnalazione presso il CRIF del suo nominativo, aveva dovuto subire la mortificante situazione del rifiuto del credito.
Lamenta il ricorrente che la Corte di merito, pur ritenendo confermati tutti gli altri elementi costitutivi dell’illecito abbia ritenuto di dover valorizzare un’asserita deficienza probatoria relativa alle conseguenze dannose del fatto colpevole.
Secondo il ricorrente, pur se il danno non patrimoniale non e’ in re ipsa, tuttavia la dimostrazione della sua concreta sussistenza puo’ essere affidata a meccanismi di tipo presuntivo, rispetto ai quali l’onere probatorio si limita, in sostanza, a carico del danneggiato, all’allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Assume l’ (OMISSIS) che, nel caso all’esame, sarebbe stata ampiamente provata e documentata l’astratta percepibilita’ e la concreta e ripetuta percezione dell’erronea segnalazione di un profilo (negativamente caratterizzato) del tutto diverso da quello reale e che la perdita della reputazione professionale e personale del ricorrente intesa come perdita di valori non patrimoniali simile a quella di valori patrimoniali, rilevante ex articolo 1223 c.c., in tema di danni patrimoniale – si sarebbe “senz’altro verificata e il danno-conseguenza (sarebbe) dunque risultato presuntivamente provato”.
A conferma di tale conclusione il ricorrente deduce l’indiscutibile avvenuta compromissione dell’onorabilita’ del ricorrente, che i fatti accertati in sede di merito avrebbero determinato, evidenziando di svolgere la professione di avvocato e che conformemente ai principi internazionalmente riconosciuti (principio di onorabilita’ di cui alla Carta dei principi fondamentali dell’Avvocato Europeo del 25 novembre 2006 e dell’articolo 2, comma 2. Cod. deontologico degli avvocati Europei del 28.10.1988), “anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacita’ di adempiere i doveri professionali e della dignita’ della professione” (articolo 56 Cod. deontol. Forense 2007, vigente all’epoca dei fatti in causa), tanto che l’avvocato e’ “soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attivita’ forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense” (articolo 5, comma 2, Cod. deontol. Forense del 2007). Sostiene il ricorrente che la lesione della reputazione professionale di un avvocato, “consumata mediante falso, ripetuto e prolungato addebito di condotte disciplinarmente rilevanti…; addebito pubblicamente consultabile da una moltitudine indefinita di operatori economici e pubblicamente consultato, ripetutamente, tanto da determinare decisioni di non affidamento del credito (puntualmente documentate nei giudizi di merito) costituisce pregiudizio tutt’altro che futile… capace di incidere ben oltre la soglia minima di tollerabilita’ imposta dalle regole di convivenza sociale”.
2. Con il secondo motivo del ricorso principale l’ (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c., nel caso di specie, sostenendo che tale norma, una volta accertata l’esistenza di un danno conseguenza rilevante ex articolo 2059 c.c., offrirebbe l’unico strumento (quello equitativo) di apprezzamento del danno risarcibile concretamente disponibile.
3. I primi due motivi del ricorso principale, che essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, vanno rigettati.
Ed invero secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimita’ il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non puo’ mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 14/05/2012, n. 7471; Cass., ord., 24/09/2013, n. 21865.
A quanto precede deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito puo’ attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti piu’ idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l’opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’ (Cass. 11/05/2007, n. 10847; Cass. 2/04/2009, n. 8023; Cass. 6/06/2012, n. 9108; v. anche Cass., ord., 8/01/2015, n. 101).
Ai principi sopra ricordati si e’ espressamente attenuta la Corte di merito la quale, per quanto rileva in questa sede, con riferimento ai danni non patrimoniali, ha pure affermato che, “nel caso di specie, l’istante si limita ad allegare il danno all’immagine ed alla reputazione subito quale affermato professionista, ma non sono stati dimostrati pregiudizi concreti ricollegabili all’attivita’ professionale svolta (non di tipo imprenditoriale)”, precisando che “occorrono in definitiva prove dirette o indizi gravi, precisi e concordanti per riconoscere un pregiudizio risarcibile derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto” e che nella specie esistono invece “solo generici elementi indiziari non convergenti”, pervenendo a tale conclusione in base ad un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, se non nei ristretti limiti ora consentiti dall’articolo 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis, laddove, invece, nessuna censura motivazionale risulta proposta dall’ (OMISSIS).
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione del principio della soccombenza ex articolo 91 c.p.c., comma 1, quanto alla disposta compensazione delle spese legali, sostenendosi che, l’auspicata cassazione della sentenza impugnata e, quindi, la conferma dell’accoglimento integrale della domanda di primo grado implica necessariamente la riforma della statuizione censurata con il mezzo all’esame.
3.1. Il motivo e’ per un verso infondato, non potendo essere sindacata la scelta di disporre la compensazione delle spese di lite tutte le volte in cui non sia stato violato il criterio secondo cui gli oneri processuali debbono restare a carico della parte soccombente, e, per altro verso, inammissibile, nella parte in cui si censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese (Cass. 27/10/2012, n. 17492; Cass. 30/06/2015, n. 13314; Cass. 311/05/2017, n. 13716).
4. Il ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato.
5. L’esame del ricorso incidentale, fondato su un unico motivo (con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e logicamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito dal rigetto di quest’ultimo.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della controricorrente ricorrente incidentale, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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