Alla luce del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19158.

La massima estrapolata:

Alla luce del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19158

Data udienza 26 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10934-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 525/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di congiunti ed eredi di (OMISSIS), convennero in giudizio nel marzo del 2009, dinanzi al Tribunale di Cuneo, (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), impresa assicuratrice e conducente dell’autovettura Volvo 850 SV, per sentirli dichiarare responsabili del sinistro stradale occorso in data (OMISSIS) in cui persero la vita (OMISSIS) e (OMISSIS) – questa seconda trasportata sul motociclo condotto dal primo – i quali vennero investiti violentemente dall’autovettura condotta dal (OMISSIS) che aveva invaso la loro corsia di marcia. Gli attori chiesero il risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.650.000. Costituitosi il contradditorio con la compagnia e integrato il medesimo nei confronti degli eredi della trasportata, il Tribunale, acquisita una CTU svolta in sede penale, accerto’ che l’autovettura condotta dal (OMISSIS) invase la carreggiata opposta e che il punto d’urto si colloco’ all’interno della corsia di pertinenza del motociclo sicche’ la responsabilita’ esclusiva del sinistro fosse da ritenere imputabile al (OMISSIS). Il Tribunale, in applicazione delle Tabelle di Milano, liquido’ in favore dei congiunti di (OMISSIS) una somma di Euro 200.000 per ciascun genitore, Euro 80.000 in favore della sorella, Euro 4.000 iure hereditatis per danni al motociclo e uguali importi nei confronti dei genitori della trasportata (OMISSIS), oltre il danno non patrimoniale iure proprio subito da (OMISSIS) (congiunto) accertato con la CTU (Euro 119.781,67); nego’ la liquidazione del danno tanatologico iure hereditatis in favore dei congiunti di (OMISSIS), scomputo’ gli acconti, nego’ che i congiunti potessero fruire del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni reddituali dei figli defunti.
La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dagli eredi (OMISSIS), in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanno’ i convenuti all’ulteriore pagamento della somma di Euro 3.000 per danni patrimoniali (spese funeratizie) oltre interessi e spese di lite. Avverso quest’ultima sentenza gli eredi (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043, 2059, 1223 e 2056 c.c., omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5 del punto 1 della sentenza impugnata. In sostanza i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui avrebbe riconosciuto solo il danno parentale e non anche quello morale in quanto il danno morale soggettivo e la sofferenza dei prossimi congiunti del defunto non sarebbero stati provati.
1.2 La pronuncia, che pure dichiara di volersi porre nel solco degli insegnamenti di questa Corte, non pare in realta’ ad essa conforme, in quanto di quella giurisprudenza viene esaltato solo il criterio della omnicomprensivita’ ed unitarieta’ del risarcimento del danno non patrimoniale, finalizzato ad evitare duplicazioni, ma non se ne recepiscono i principi cardine che esigono adeguata protezione per ciascuna delle lesioni prodotte alla sfera della persona.
Il motivo e’ fondato per quanto di ragione nei termini di cui si dira’.
Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: articolo 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.; articolo 185 c.p.).
La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972) dev’essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a) di unitarieta’ rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensivita’ intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell’insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. in motivazione) e, dall’altra, del recente intervento del legislatore sugli articoli 138 e 139 codice delle assicurazioni, come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 17, la cui novellata rubrica (titolata “danno non patrimoniale”, in sostituzione della precedente “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioe’ tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di se’, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno in parola, ma non diversamente da quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovra’, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se’ stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realta’ esterna, con tutto cio’ che, in altri termini, costituisce “altro da se'”).
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) puo’ essere poi aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo rid quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidita’ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd. “dinamico-relazionale”.
In tale quadro ricostruttivo, occorre distinguere il danno alle componenti dinamico-relazionali della vita del danneggiato dalla differente ed autonoma valutazione della sua sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’articolo 138 del c.d.a., lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avra’ pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016, n. 7766).
Posto quanto sopra, e’ evidente che, nella fattispecie qui in scrutinio, la corte territoriale ha male interpretato la giurisprudenza sull’unitarieta’ della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, omettendo di dare distinta considerazione e valutazione al danno morale inteso come sofferenza interiore che si affianca alla lesione fisio-relazionale, finendo per comporre il danno alla persona da liquidare unitariamente tanto quanto compiutamente. Ora, se e’ vero che di tali componenti occorre dare la prova, si puo’ ritenere che, rispetto alla morte di un figlio e di una figlia, entrambi in giovane eta’, appartenga al notorio l’esistenza di un danno soggettivo patito dai congiunti in tutte le sue componenti. Il primo motivo va pertanto accolto per quanto di ragione.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 315, 433, 230bis, 1123 e dell’articolo 2043, 2059, 2056 c.c. omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 del punto 2 sentenza impugnata. Censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di applicare i valori che si collocano a meta’ della forbice prevista dalle tabelle di Milano, tenuto conto dell’eta’ della vittima, delle circostanze del decesso, dell’assenza di rapporto di coabitazione.
2.1. Va preliminarmente osservato che il motivo denuncia congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, si tratta in realta’ di un vizio motivazionale inammissibile perche’ formulato in termini di omessa ed insufficiente motivazione, non piu’ sindacabili in cassazione. In ogni caso la sentenza ha motivato adeguatamente sul punto relativo alla media della forbice, sicche’ il motivo ripropone un apprezzamento di merito inammissibile in questa sede.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1123 e dell’articolo 2043, 2059, 2056 c.c. omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5 capo 3 della sentenza impugnata. Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la necessita’ della rivalutazione della somma indicata a titolo di risarcimento del danno.
3.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ la mancata devalutazione/rivalutazione della somma risarcibile non e’ stata censurata in appello, sicche’ la questione e’ nuova.
4. Con il quarto motivo – violazione e falsa applicazione degli articoli 1123 e dell’articolo 2043, 2059, 2056 c.c. omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, punto 4 della sentenza impugnata – censura la pretesa mancata pronuncia sul danno costituito dalle spese necessarie per il trasporto della salma da Cuneo ad Avellino e di quelle necessarie per la sepoltura.
4.1. Il motivo e’ in parte inammissibile per erronea formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in parte infondato perche’ la sentenza ha motivato sul punto adeguatamente.
5. Il quinto motivo – omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 circa la liquidazione dei compensi di primo grado ex Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, relativo alle spese liquidate – e’ pure infondato.
6. Conclusivamente il ricorso va accolto, quanto al primo motivo, rigettati gli altri, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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