La responsabilita’ extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11394.

La massima estrapolata:

La responsabilita’ extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente.

Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11394

Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3744/2017 proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
COMUNE DI TORRITA DI SIENA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1847/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:
1. Nel 2004, (OMISSIS) conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Montepulciano la Provincia di Siena, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo scontro della sua autovettura con un animale selvatico, fuoriuscito dal lato destro della strada. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace, con sentenza del 29 aprile 2005, dichiarava la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti al Tribunale di Montepulciano.
Il 18 luglio 2005, (OMISSIS) riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Montepulciano, e la Provincia di Siena resisteva confermando le richieste di rigetto. Si costituiva in giudizio anche il Comune di Torrita di Siena, chiamata in causa dall’attore su autorizzazione del Tribunale.
Il Tribunale di Montepulciano, con sentenza n. 340/2008, condannava le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del (OMISSIS) e al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale sentenza, l’Amministrazione Provinciale di Siena proponeva appello; il Comune di Torrita di Siena proponeva appello incidentale.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 1847 del 10 novembre 2016, accoglieva l’appello incidentale e respingeva quello principale. Ha affermato che il danno causato dalla fauna selvatica e’ risarcibile secondo le regole generali dell’articolo 2043 c.c., che presuppongono l’individuazione di un concreto comportamento colposo da ascrivere all’ente pubblico che puo’ consistere anche nella omessa collocazione di adeguata segnaletica stradale idonea ad avvisare gli utenti della sussistenza del relativo pericolo. Ha, pertanto, ritenuto che la provincia di Siena non abbia ottemperato alla predetta segnalazione.
3. Avverso tale pronuncia, la Provincia di Siena propone ricorso per cassazione, con due motivi. (OMISSIS) resiste con controricorso.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di condividere la proposta del relatore, con le seguenti precisazioni.
6.1. Con il primo motivo l’ente ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione Legge Regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, articolo 16; Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, articolo 6, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214; articolo 37 C.d.S.. La Corte avrebbe errato nel ritenere responsabile la Provincia di Siena ex articolo 2043 c.c., posto che le leggi menzionate in rubrica dettano norme per la protezione della fauna selvatica, senza prevedere ipotesi specifiche di responsabilita’ della PA per gli incidenti provocati dalla fauna selvatica con danni a persone o cose. Inoltre afferma la ricorrente che l’apposizione di segnali di pericolo sulle strade spetta soltanto all’ente proprietario delle stesse, quindi al Comune di Torrita di Siena.
6.2. Con il secondo motivo lamenta la Violazione e falsa applicazione articoli 2697-2043 c.c., in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto che il divieto di velocita’ superiore a 30 km/h non e’ idoneo ad escludere la responsabilita’ dell’ente, laddove il sinistro sia stato causato dalla comparsa improvvisa ed inavvertibile dell’animale selvatico.
7.1. Il primo motivo e’ infondato.
La responsabilita’ extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (Cass. n. 80 del 08/01/2010; Cass. n. 21395 del 10/10/2014). E la delega per la gestione della fauna selvatica risulta concretamente attuata in favore delle singole province, nella regione Toscana.
Di conseguenza, “ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 3 del 1994 (nel suo testo originario, da interpretare anche alla luce delle modifiche apportate dalla successiva Legge Regionale n. 2 del 2010), i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici, atteso che l’esercizio di tali poteri e’ indirizzato sia alla tutela del complessivo equilibrio dell’ecosistema sia alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna” (Cass. 18952/2017).
Pertanto la Corte territoriale ha correttamente attribuito la responsabilita’ alla Provincia. Inoltre la colpa della Provincia e’ ben evidenziata a pag. 7 della sentenza impugnata.
7.2. Il secondo motivo, invece, e’ inammissibile in quanto volto ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale – al di la’ della veste formale conferita alla censura – il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici.
8. Le prospettate cause di infondatezza sono state anche rilevate dal controricorrente.
9. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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