La cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15105.

La massima estrapolata:

Costituisce jus receptum il principio di diritto secondo cui i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi – e gli atti consequenziali – riguardanti gli ambiti territoriali ottimali rientrano fra quelli riservati alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimita’, laddove discendano ricadute sull’organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato, che – mirando a garantire la gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicita’ – abbiano incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e sul loro utilizzo.
Se e’ vero che il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 (articolo 143, comma 1, lettera a), attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione “in materia di acque pubbliche” – la norma va intesa nel suo senso logico-giuridico di ricomprendere nella giurisdizione anche i casi in cui il provvedimento o l’atto, pur incidendo su interessi generali e diversi rispetto a quelli strettamente relativi alla demanialita’ delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio e, in definitiva, il regime stesso delle acque pubbliche. Il che si verifica appunto quando l’atto o il provvedimento interferisca con l’uso di esse, autorizzando, impedendo o modificando la gestione oppure i relativi servizi.

Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15105

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10332-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI, in persona del vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI BUTTRIO, COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO, COMUNE DI MANZANO, COMUNE DI MOIMACCO, COMUNE DI PAVIA DI UDINE, COMUNE DI PRADAMANO, COMUNE DI PREMARIACCO, COMUNE DI REMANZACCO, COMUNE DI S.GIOVANNI AL NATISONE, COMUNE DI S.PIETRO AL NATISONE, COMUNE DI TREVIGNANO UDINESE, CONSULTA D’AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI – E.G.A. – ENTE DI GOVERNO D’AMBITO, REGIONE AUTONOMA FRIULI V. G., AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 49/2017 del TAR per il FRIULI VENEZIA GIULIA;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere ETTORE CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accolga il ricorso, affermando la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
RILEVATO
che:
1. Con deliberazione n. 42 del 15/12/2016 l’Assemblea d’ambito della Consulta d’ambito centrale “Friuli” ha approvato la convenzione per la regolazione dei rapporti tra l’Ente di governo dell’ambito e il Gestore unico d’ambito del servizio idrico integrato, che ha individuato nella soc. (OMISSIS) (ex Consorzio per l’acquedotto del Friuli centrale). La convenzione approvata e’ stata poi sottoscritta il 23/12/2016 dal presidente dell’Autorita’ d’ambito e dal presidente del c.d.a. di (OMISSIS) S.p.A..
2. Per l’annullamento della deliberazione e della consequenziale convenzione ricorrono dinanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia la Soc. (OMISSIS), compagine partecipata da dodici comuni e gestore del servizio idrico integrato sul territorio di tali comuni, nonche’ gli stessi dodici comuni.
3. In estrema sintesi costoro ritengono che gli atti impugnati siano viziati, perche’ – individuando in (OMISSIS) S.p.A. il Gestore unico d’ambito del servizio unico integrato sul territorio della provincia di Udine fino al 31/12/2045, laddove, con la Legge Regionale n. 5 del 2016, gli ambiti territoriali ottimali di dimensione provinciale sono stati sostituiti da un unico ambito territoriale di dimensione regionale sarebbero sostanzialmente diretti ad eludere l’applicazione della riforma del servizio idrico integrato.
4. Inoltre, l’individuazione sia delle forme di gestione che dei soggetti gestori del servizio idrico integrato avrebbe dovuto svolgersi attraverso un procedimento piu’ articolato rispetto a quello di cui alla previgente legge regionale n. 13/2005. Osservano, infine, che il subentro di (OMISSIS) S.p.A. nella gestione salvaguardata oggi esercitata da (OMISSIS) S.p.A. sul territorio dei dodici comuni soci (e gia’ col termine del 31/12/2023, allorquando l’ambito territoriale di riferimento era quello provinciale) sarebbe stato “surrettiziamente” garantito anche nella mutata situazione di un ambito territoriale ottimale unico di dimensione regionale. In sostanza, (OMISSIS) S.p.A. e i dodici comuni soci hanno reagito per contrastare l’asserito svuotamento, ad opera di atti di rango inferiore, della legge regionale di riforma del servizio idrico integrato.
5. A sua volta (OMISSIS) S.p.A. ricorre per regolamento preventivo, assumendo che la vertenza, riguardando atti di organizzazione del servizio idrico integrato, debba essere devoluta, in unico grado di legittimita’, al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La soc. (OMISSIS) e il Comune di Cividale del Friuli resistono con controricorso, sostenendo che – siccome l’organizzazione del servizio idrico integrato sul territorio della Provincia di Udine e della Consulta d’ambito centrale “Friuli”, sarebbe gia’ stata compiutamente realizzata con deliberazioni dell’Assemblea d’ambito del 2014 e del 2015, disciplinanti la gestione salvaguardata da parte di (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. – la controversia sarebbe devoluta al giudice amministrativo, rientrando nel novero di quelle aventi per oggetto atti solo strumentalmente inseriti in provvedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche.
CONSIDERATO
che:
1. Costituisce jus receptum il principio di diritto secondo cui i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi – e gli atti consequenziali – riguardanti gli ambiti territoriali ottimali rientrano fra quelli riservati alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimita’, laddove discendano ricadute sull’organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato, che – mirando a garantire la gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicita’ – abbiano incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e sul loro utilizzo (Cass., Sez. U 26/07/2002, n. 11099; 12/04/2005, n. 7444; 24/03/2006, n. 6583; 15/05/2008, n. 12165; 07/10/2010, n. 20777; 06/11/2014, n. 23678).
2. In proposito si osserva che – se e’ vero che il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 (articolo 143, comma 1, lettera a)), attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione “in materia di acque pubbliche” – la norma va intesa nel suo senso logico-giuridico di ricomprendere nella giurisdizione anche i casi in cui il provvedimento o l’atto, pur incidendo su interessi generali e diversi rispetto a quelli strettamente relativi alla demanialita’ delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio e, in definitiva, il regime stesso delle acque pubbliche. Il che si verifica appunto quando l’atto o il provvedimento interferisca con l’uso di esse, autorizzando, impedendo o modificando la gestione oppure i relativi servizi.
3. La fattispecie di cui si discute costituisce, in definitiva, un’ipotesi paradigmatica; per cui ne va senz’altro affermata – ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 143, comma 1, lettera a) l’appartenenza alla cognizione diretta, in unico grado di legittimita’, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, essendo pacifico che (OMISSIS) S.p.A. e i dodici comuni soci hanno reagito per contrastare l’asserito svuotamento, ad opera di atti di rango inferiore (quali la Delib. 15 dicembre 2016, n. 42 e la convenzione attuativa del 23/12/2016), della Legge Regionale di riforma del servizio idrico integrato (v. controricorso, pag. 15-16). Il che interferisce, in tesi generale, proprio sul regime delle acque, modificandone la gestione e i relativi servizi.
4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere, dunque, accolto con la dichiarazione della giurisdizione, in unico grado di legittimita’, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale dev’essere rinviata la causa.
5. La novita’ del caso, rispetto ai recente assetto introdotto dalla Legge Regionale n. 5 del 2016, legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione, in unico grado di legittimita’, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale rinvia la causa; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

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