Cassata la sentenza del tutto priva di una ricognizione della situazione di fatto che è alla base della controversia

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4475.

La massima estrapolata:

Deve essere cassata la sentenza del tutto priva di una ricognizione della situazione di fatto che è alla base della controversia e nella quale non risultino esplicitate le argomentazioni in fatto che giustificano la decisione, con conseguente non leggibilità del percorso logico seguito. Nel caso in esame il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ha fatto discendere dalla premessa della proprietà pubblica di un’area una conclusione logicamente e giuridicamente inconciliabile e cioè l’irrilevanza della costruzione di opere pubbliche a distanza illegale di edifici e confini di terzi privati, violando in tal modo la normativa e i permessi vigenti in tema di espropriazione di pubblica utilità.

Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4475

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez.

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15908-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SIRMIONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
AUTORITA’ DI BACINO LAGHI DI GARDA E IDRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 79/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/03/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere ANTONIO GRECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha riassunto davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche il giudizio – in relazione al quale il TAR della Lombardia aveva declinato la propria giurisdizione -, promosso nei confronti del Comune di Sirmione, dell’Autorita’ di bacino dei laghi di Garda e d’Idro e della srl (OMISSIS), per l’annullamento di provvedimenti in forza dei quali veniva disposta la realizzazione di un’opera pubblica denominata “passeggiata al lago in localita’ lido (OMISSIS)”.
Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un compendio immobiliare, il mappale (OMISSIS), confinante con l’area identificata dal Comune per la realizzazione dell’opera pubblica, oltre a denunciare violazioni procedimentali, a lamentare che parte dell’opera pubblica sarebbe stata realizzata su un’area di sua proprieta’, a denunciare conseguentemente la violazione della normativa e dei principi vigenti in tema di espropriazione per pubblica utilita’, ed a censurare i provvedimenti per violazione della normativa vigente in tema di distanze delle nuove costruzioni dai fabbricati, dalle pareti finestrate e dai confini, nonche’ in tema di violazione delle distanze per la costruzione di nuovi sporti e l’apertura di vedute, con successivi ricorsi proponeva motivi aggiunti deducendo, rispettivamente, l’illegittimita’ dei provvedimenti gia’ impugnati per contrasto con lo strumento urbanistico, e l’illegittimita’ derivata della sopravvenuta autorizzazione, da parte dell’Autorita’ di bacino di opere in variante.
Con la sentenza n. 79/2016, depositata il 21 marzo 2016 e ora impugnata il TSAP ha rigettato il ricorso.
Premesso infatti che, non essendosi il Tribunale regionale delle acque pubbliche pronunciato in via definitiva sulla questione dominicale oggetto del giudizio dinanzi a quell’autorita’ incardinato, esso TSAP doveva “accertare incidenter tantum la proprieta’ del sedime dell’opera”, ha “reputato che il ricorso non era suscettibile di positiva valutazione in quanto le deduzioni del ricorrente oltre che essere in contrasto con il Decreto Ministeriale 20 agosto 1948 sul livello di piena del lago di Garda e con le risultanze catastali e dei pubblici registri, erano confutate dalle motivate e approfondite risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, disposto con riferimento al giudizio (dinanzi al TRAP) connesso prima rammentato e depositato nel presente giudizio, che hanno acclarato l’insistenza dell’opera su alveo lacuale demaniale e, quindi, l’infondatezza del dedotto presupposto della proprieta’ privata acquisita per effetto di usucapione; reputato che l’infondatezza di detta censura sostanziale implica l’irrilevanza e l’ininfluenza delle censure procedimentali e formali dedotte”.
Nei confronti della decisione il (OMISSIS) propone ricorso dinanzi a questa sezioni unite sulla base di sei motivi, illustrati con successiva memoria.
Resistono con controricorso il Comune di Sirmione e l’Autorita’ di bacino dei laghi di Garda e Idro, che hanno entrambi depositato documenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente, denunciando “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4)”, premesso di aver dedotto dinanzi al TSAP che i provvedimenti che hanno autorizzato la realizzazione del “manufatto passeggiata”, integrante una “nuova costruzione”, sono illegittimi per violazione delle distanze legali dal proprio fabbricato e dai propri confini, anche nell’ipotesi in cui i mappali sui la passeggiata sorge fossero stati ritenuti demaniali, si duole che su tali motivi di gravame il Giudice non abbia speso parola, limitandosi ad affermare che dalla natura demaniale dell’area su cui sorge la passeggiata discende de plano l’irrilevanza di “tutte le censure procedimentali e formali” di esso ricorrente.
Col secondo motivo denuncia in subordine “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5)”, vale a dire “la progettazione, autorizzazione e realizzazione di un manufatto descritto nel ricorso al TSAP – avente le caratteristiche della costruzione, in aderenza al muro di confine esterno del giardino di proprieta’ di esso ricorrente e alla distanza di 3 metri dall’abitazione di questo”. Assume che l’esame pretermesso di tale fatto avrebbe certamente inciso sul contenuto della sentenza e sarebbe stato determinante dell’esito del giudizio, posta la sua sufficienza a determinare la radicale illegittimita’ dei provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo di annullamento da parte del TSAP, essendo dirimente osservare che la distanza illegale del manufatto passeggiata dalla proprieta’ di esso (OMISSIS) prescinderebbe totalmente dalla natura demaniale o privata dell’area su cui essa sorge.
Con il terzo motivo, denunciando ancora in subordine “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5)”, censura la sentenza per assoluta illogicita’ della motivazione, in quanto dovrebbe ritenersi che, ove essa afferma che “l’infondatezza di detta censura sostanziale (vale a dire la proprieta’ dell’area) implica l’irrilevanza e l’ininfluenza delle censure procedimentali e formali dedotte”, il TSAP abbia voluto far discendere da una premessa, la proprieta’ pubblica di un’area, una conclusione logicamente e giuridicamente inconciliabile, l’irrilevanza della costruzione di opere a distanza illegale da edifici, pareti finestrate e confini di terzi.
Con il quarto motivo, denunciando “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5)”, premesso che l’accertamento tecnico preventivo disposto dinanzi al TRAP non sarebbe stato, dichiaratamente, in grado di individuare la linea di confine tra i fondi, censura la mancata ammissione, da parte del TSAP, dell’istanza di CTU da esso ricorrente avanzata, essendo l’esatta individuazione del confine indispensabile per vagliare la fondatezza dei motivi in quella sede articolati, con riferimento alla distanza dell’opera dai confini ed alla creazione di una veduta a distanza illegale dai confini.
Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4)”, eccepisce la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia, per non avere il Giudice preso in considerazione che esso ricorrente aveva lamentato che l’autorizzazione della costruzione della passeggiata non sarebbe stata preceduta dall’approvazione del Progetto urbano di coordinamento, come invece previsto dal PGT del Comune di Sirmione.
Col sesto motivo, denunciando “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5)”, censura la sentenza per motivazione illogica e incoerente, per aver affermato che tutte le censure procedimentali e formali sollevate dal ricorrente sono da considerarsi irrilevanti a fronte della natura demaniale dell’area su cui sorge il manufatto. Il contrasto dell’opera e dell’autorizzazione alla costruzione rilasciata con lo strumento urbanistico vigente prescinderebbero infatti totalmente dalla natura demaniale o meno dell’area su cui sorge la passeggiata.
I motivi con i quali vengono denunciati vizi di motivazione – il secondo, il terzo, il quarto e il sesto -, il cui esame congiunto logicamente precede, sono fondati, con assorbimento dell’esame dei due motivi – il primo ed il quinto – con i quali si denuncia error in procedendo.
La sentenza impugnata – in larghissima parte trascritta supra si rivela infatti del tutto priva, non si dira’ di analisi, ma di una ricognizione della situazione di fatto dalla quale pervenire alle conclusioni raggiunte. Anche in ragione dell’estrema contrazione del provvedimento ora impugnato, non sintonica con l’articolazione delle questioni oggetto di scrutinio, non risultano esplicitate le argomentazioni in fatto che giustificano la decisione, con conseguente non leggibilita’ del percorso logico seguito.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, al TSAP in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale superiore delle acque pubbliche in diversa composizione.

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