In materia di circolazione stradale, la colpa di un pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell’articolo 134 C.d.S., comma 6, non puo’ mai essere esclusiva nella causazione di un incidente quando il conducente di un veicolo investitore si sa sottratto agli obblighi di cui all’articolo 101 C.d.S. e articolo 102 C.d.S., comma 2.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 18 maggio 2018, n. 22033.

Le massime estrapolate:

In materia di circolazione stradale, la colpa di un pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell’articolo 134 C.d.S., comma 6, non puo’ mai essere esclusiva nella causazione di un incidente quando il conducente di un veicolo investitore si sa sottratto agli obblighi di cui all’articolo 101 C.d.S. e articolo 102 C.d.S., comma 2. Tali norme vanno, infatti, contemperate fra loro, per cui, in caso di investimento, il conducente che abbia violato le citate disposizioni non puo’ invocare a propria discolpa la semplice inosservanza da parte del pedone dell’obbligo di cedere la precedenza, che puo’ essere valutata come concausa dell’evento, ma non come causa esclusiva, interruttiva del rapporto causale.
A proposito del principio di affidamento, ancora di recente questa Corte di legittimita’ ha affermato che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purche’ rientri nel limite della prevedibilita’.
In tema di circolazione stradale, trova un temperamento, nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui purche’ questo rientri nel limite della prevedibilità.
ll conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocita’ e, occorrendo, anche fermarsi; e cio’ allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili, in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell’attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale.
In tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell’ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilita’ del conducente per l’investimento del pedone e’ necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

Sentenza 18 maggio 2018, n. 22033

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore avv. (OMISSIS) del Foro di Palermo che ha insistito nei motivi e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, (OMISSIS), con sentenza del 26/5/2017, confermava la sentenza emessa, in data 21/4/2015, appellata dall’imputato con cui il G.M. del Tribunale di Palermo, lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’articolo 589 c.p., comma 2 perche’ cagionava, per colpa consistita in negligenza e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di (OMISSIS). In particolare perche’, trovandosi alla guida del motoveicolo targato (OMISSIS), con il quale percorreva il (OMISSIS), sito in (OMISSIS) con direzione di marcia Palermo, distraendosi dalla guida, manteneva una condotta di guida non improntata a regole di prudenza, perizia e diligenza, cio’ in quanto, invece di rallentare dinanzi al pedone in fase di attraversamento sulle strisce pedonali regolarmente segnalate, continuava spedito nella sua marcia investendo (OMISSIS) e travolgendolo col suo veicolo, con cio’ provocando allo stesso gravi lesioni dalle quali ne derivava la morte dell’ (OMISSIS); in (OMISSIS).
L’imputato veniva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con sospensione della pena.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in riferimento agli articoli 192 e 530 c.p.p.. Mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Travisamento del fatto.
Il ricorrente eccepisce la nullita’ della sentenza impugnata, che sarebbe stata pronunciata in palese violazione delle norme in tema di valutazione della prova, e rileva che le risultanze dell’istruttoria dibattimentale evidenziavano una dinamica dei fatti del tutto diversa rispetto a quanto rappresentato nell’impugnata sentenza.
Ricostruisce, quindi, gli accadimenti di cui all’imputazione, lamentando che la Corte territoriale, senza nulla rilevare sulla contraddittoria deposizione della moglie della vittima, si sarebbe limitata a ritenere l’assoluta attendibilita’ delle sue dichiarazioni sull’unico presupposto che la stessa non si fosse costituita parte civile. Tale interpretazione sarebbe, pero’, erronea, anche perche’ la (OMISSIS), non costituitasi parte civile nel giudizio penale, ha instaurato un autonomo giudizio civile per il risarcimento del danno.
Si evidenzia in ricorso che la deposizione della moglie della vittima si porrebbe in contrasto con la ricostruzione logica della dinamica del sinistro. Dallo schizzo planimetrico allegato alla c.n.r., risulterebbe, infatti, chiaro che l’ (OMISSIS) effettuava l’attraversamento della strada, passando attraverso due vetture parcheggiate e al di fuori delle strisce pedonali.
Il ricorrente riporta, poi, le dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) evidenziando che le stesse, non solo coincidono con la ricostruzione offerta dall’imputato, ma sono confermate anche da quelle rese dagli altri testi.
Rileva che la circostanza dichiarata dai Carabinieri intervenuti, che il corpo e’ stato rinvenuto sulle strisce pedonali, non farebbe altro che confermare il fatto che l’impatto e’ avvenuto al di fuori delle strisce, tanto piu’ se effettivamente la velocita’ del mezzo era sostenuta e non vi era stata alcuna frenata dello stesso.
La dichiarazione di inattendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS) sarebbe priva di qualsiasi concreta motivazione, limitandosi, il provvedimento impugnato, a stabilire che le sue dichiarazioni sarebbero chiaramente tese a scagionare l’imputato dalle responsabilita’.
Nel ricorso viene poi evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni della (OMISSIS) e quelle del (OMISSIS) e del (OMISSIS), delle cui dichiarazioni e del motivo per cui non sono state ritenute utili, non vi sarebbe straccia nell’impugnata sentenza.
Il (OMISSIS), in particolare, dichiarava che allorquando intervenivano i militari sul luogo dell’incidente risultava impossibile, agli stessi, l’individuazione del punto di impatto. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che a differenza di quanto ricostruito in sentenza, in relazione alla presenza di auto parcheggiate ai margini della strada, la stessa e’ confermata sia dal (OMISSIS) che dai militari intervenuti per svolgere i rilievi.
Il (OMISSIS) riporta, poi, le dichiarazioni del teste (OMISSIS) evidenziandone, a suo avviso, la contraddittorieta’ intrinseca con le circostanze fattuali del sinistro e con le dichiarazioni rese dagli altri testi e dalla (OMISSIS).
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato, secondo la tesi del ricorrente, in quanto, dalla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni testimoniali, risulterebbe smentita la pretesa piena coincidenza tra le dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) e i rilievi tecnici effettuati dai carabinieri. In particolare si evidenzia come la dichiarazione resa sulla velocita’ “forte” del veicolo condotto dall’ (OMISSIS), e’ smentita sia dai militari intervenuti che dichiarano come non sia stato possibile accertarla che dal (OMISSIS).
Poco credibile apparirebbe anche la ricostruzione del presunto incontro casuale tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), dopo tre mesi dall’evento, allo scopo di avvalorare la credibilita’ e genuinita’ del teste, che non solo si contraddice sulla ricostruzione dell’evento, ma confonde anche le caratteristiche del mezzo condotto dall’imputato.
L’unica causa del sinistro – prosegue il ricorso – sarebbe costituita dalla condotta del pedone, con conseguente assoluzione dell’imputato per assenza dell’elemento psicologico, o, in ogni caso, la responsabilita’ dello stesso imputato non potrebbe ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio a causa delle contrastanti deposizioni sulla condotta del pedone e sui tentativi posti in essere dall’imputato al fine di evitare l’impatto.
b. Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in riferimento all’articolo 507 c.p.p. e articolo 192 c.p.. Violazione delle norme relative alla formazione e all’ammissibilita’ della prova.
Il ricorrente rileva che l’escussione dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) era del tutto inammissibile, perche’ l’ordinanza di ammissione degli stessi ex articolo 507 c.p.p. veniva pronunciata in violazione della normativa sulla formazione della prova. Cio’ in quanto i testi conosciuti ed escussi in fase di indagini preliminari avrebbero dovuto essere presentati dalla parte che ne aveva interesse. Invece, il rappresentante della Pubblica Accusa riteneva che i testi non conducessero alla dimostrazione dell’assunto accusatorio e non dovessero essere sentiti. Il teste (OMISSIS), peraltro, non era mai stato citato ne’ menzionato, in quanto la (OMISSIS) aveva fatto riferimento ad un tale (OMISSIS), e lo stesso veniva condotto a braccia, dal difensore della parte civile, all’udienza di escussione, sollevando piu’ di un ragionevole dubbio sulla sua genuinita’.
c. Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d). Mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dall’imputato.
Il ricorrente lamenta che la corte di appello avrebbe disatteso le legittime richieste istruttorie formulate con l’atto di appello e assolutamente giustificate dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale che evidenziavano la contraddittorieta’ della ricostruzione operata da alcuni testi sul medesimo fatto. Si era chiesto che venisse disposto confronto ex articolo 211 c.p.p. tra i testi (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, soprattutto, tra (OMISSIS) e (OMISSIS). Tale richiesta veniva, pero’, disattesa con apparente e illogica motivazione, in quanto le dichiarazioni del teste (OMISSIS) erano sconfessate da quelle della teste (OMISSIS) e/o da quelle dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Anche la ricostruzione offerta dalla teste (OMISSIS), secondo il ricorrente, non appariva coincidente con le dichiarazioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Pertanto il confronto richiesto avrebbe consentito di dirimere punti cruciali della vicenda e circostanze che, ad oggi, sono rimaste prive di riscontro anche probatorio. Infine, conclude il (OMISSIS), non vi sarebbe la prova oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell’imputato, ne’ vi sarebbe stata violazione delle norme del codice della strada, tanto che nessuna contestazione e’ stata emessa in tal senso, anche in via amministrativa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvidenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Ed invero, il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si e’ nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni gia’ devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in alcun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione. Ed e’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericita’, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c) alla inammissibilita’ della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 de/ 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
E ancora di recente, questa Corte di legittimita’ ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericita’ delle do-glianze che, cosi’ prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
3. Come si avra’ modo di meglio specificare nelle pagine che seguono, sostanzialmente vengono riproposti i motivi di appello tesi ad ottenere una rivalutazione della dinamica dei fatti preclusa in questa sede.
La sentenza impugnata appare adeguatamente e logicamente motivata ed offre una ricostruzione degli eventi estremamente precisa.
Correttamente e’ stata ritenuta la responsabilita’ del (OMISSIS), fondata sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente ed, in ogni caso, come correttamente evidenziato dai giudici di appello la stessa responsabilita’ non sarebbe stata esclusa nemmeno da un eventuale comportamento imprudente della vittima come l’attraversamento eseguito al di fuori delle strisce o passando tra le auto parcheggiate.
Pertanto la tesi difensiva appare, oltre che poco credibile, anche inefficace ai fini dell’esclusione di responsabilita’.
E’ il caso di sottolineare che se effettivamente la versione dell’imputato fosse veritiera, lo stesso avrebbe potuto con facilita’ evitare l’investimento, sussistendo un limite di velocita’ di 30 Km orari, che avrebbe consentito al motociclista, oltre ad attivare il clacson come sostenuto, di arrestare la marcia, piuttosto che invadere l’altra corsia, come avvenuto.
L’impugnata sentenza correttamente, inoltre, ha rigettato l’eccezione della sentenza di primo grado ritenendo l’ordinanza di ammissione della prova, resa ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., congruamente motivata e ritualmente disposta.
Il teste (OMISSIS), sulla cui genuinita’ vengono mosse censure che paiono chiaramente immotivate, era stato sufficientemente identificato dalla teste (OMISSIS) che pur sbagliandosi sul cognome chiamandolo (OMISSIS) e non (OMISSIS) ne indicava il nome di battesimo ed anche la provenienza.
Infine, la sentenza impugnata correttamente si pronuncia sulla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, dal momento che ritiene le contraddizioni prospettate superabili sulla scorta dei rilievi eseguiti dai carabinieri e delle deposizioni degli altri testi, che, effettivamente, hanno consentito una chiara ricostruzione della dinamica degli eventi.
4. Quanto al primo motivo, come detto, lo stesso e’ totalmente incentrato su una diversa ricostruzione del fatto, che non puo’ essere apprezzata in questa sede.
Va ricordato che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimita’, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Peraltro, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilita’, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – e’ rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita’ se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini).
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che, peraltro fondandosi in gran parte sulle dichiarazioni del soggetto che era in compagnia dell’imputata, aveva valutato tutti gli altri elementi di prova, gia’ chiaramente confutando, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi sez. 3, n. 12110/2009 n. 12110 e n. 23528/2006). Ancora, la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ ha affermato che l’illogicita’ della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). E, piu’ di recente, e’ stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c’e’, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilita’ di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali.
E cio’ anche alla luce del vigente testo dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46.
5. Il giudice di legittimita’ non puo’ procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non puo’, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicita’ e, in concreto, da cosa tale illogicita’ vada desunta.
Com’e’ stato rilevato nella citata sentenza 21644/2013 di questa Corte, la sentenza deve essere logica “rispetto a se’ stessa”, cioe’ rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione puo’ risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purche’ specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilita’ di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilita’ di dedurre in sede di legittimita’ il cosiddetto “travisamento della prova” che e’ quel vizio in forza del quale il giudice di legittimita’, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto e’ stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della decisione. In altri termini, vi sara’ stato “travisamento della prova” qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realta’ non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia e’ risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure dovra’ essere valutato se c’erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma – occorrera’ ancora ribadirlo – non spetta comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova e’ stato apprezzato dal giudice di merito, giacche’ attraverso la verifica del travisamento della prova.
Per esserci stato “travisamento della prova” occorre, in altri termini, che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, pero’, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisivita’. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimita’ una rivalutazione complessiva delle prove che, come piu’ volte detto, sconfinerebbe nel merito.
6. Se questa, dunque, e’ la prospettiva ermeneutica cui e’ tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza impugnata alcuna illogicita’ che ne vulneri la tenuta complessiva.
Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali, e in particolare di talune testimonianze, non consentito in questa sede di legittimita’.
Gia’ in appello l’odierno ricorrente aveva sostenuto che dall’istruttoria dibattimentale svolta sarebbe emerso che l’evento lesivo si sarebbe verificato per responsabilita’ esclusiva del pedone, il quali avrebbero tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e anormale, attraversando all’improvviso la strada senza essere visibile, non attraversando sulla striscia pedonale e sbucando improvvisamente tra due macchine parcheggiate, senza arrestarsi una volta che il (OMISSIS) aveva cominciato a suonare insistentemente il clacson, onde l’odierno ricorrente si sarebbe trovato nella oggettiva impossibilita’ di avvistarlo, e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sicche’ si sarebbe in presenza di una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalita’ ex articolo 41 c.p., comma 2, in quanto da sola sufficiente a determinare l’evento. E sempre in appello la difesa dell’imputato – come si ricorda nel provvedimento impugnato – aveva sostenuto che il giudice di prime cura avesse trascurato le contraddizioni palesatesi nella testimonianza della (OMISSIS), moglie della persona offesa e, soprattutto, non avesse valorizzato adeguatamente ed in modo completo le circostanze di fatto emerse nel corso del dibattimento attraverso la testimonianza del terzo trasportato dal (OMISSIS), (OMISSIS).
Ebbene, il giudice del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica ha gia’ argomentatamente confutato tali tesi, oggi, come detto, riproposte tout court giungendo alla conclusione che l’impatto si e’ invece verificato secondo il concorde e logico argomentare dei giudici di merito – per esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS).
7. La sentenza impugnata da’ argomentatamente atto degli elementi da cui desume la colpa dell’odierno ricorrente, tenuto conto che, dall’istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado e’ emerso che: a. Il sinistro stradale era avvenuto alle ore 21:50 circa, in (OMISSIS), sul (OMISSIS), strada ad unica carreggiata, con due corsie distinte ed opposte. b. Si trattava di un tratto di strada rettilineo, dove vigeva il limite di velocita’ di 30 km/h, regolarmente asfaltata, senza anomalie e dotata di illuminazione pubblica, sufficiente e con conseguente buona visibilita’ per gli utenti della strada. c. Proprio sul posto, all’altezza del bar ristorante “(OMISSIS)”, vi era un attraversamento pedonale, visibile e regolamentato da segnaletica stradale verticale ed orizzontale. d. Al verificarsi del sinistro, alle ore 21:50 circa, la strada era interessata da scarso traffico veicolare, le condizioni meteorologiche erano buone ed il fondo stradale si presentava asciutto.
Inoltre, in base alla ricostruzione effettuata in udienza dai carabinieri intervenuti, (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ risultato che, al momento del loro intervento, il sinistro si era gia’ verificato e l’ (OMISSIS) si trovava riverso per terra, sopra le strisce pedonali.
Prima dei militari, era sopraggiunto il personale medico del 118, per apprestare i primi soccorsi e per trasportare l’ (OMISSIS) in ospedale. Subito dopo, i carabinieri avevano effettuato i rilievi fotografici e planimetrici, riversati in atti.
Dal controllo effettuato – come si evince dalle sentenze di merito – i militari avevano constatato che, nelle adiacenze delle strisce pedonali, era presente una traccia ematica e che sull’asfalto non vi erano tracce di frenata e/o di scivolamento della motocicletta sull’asfalto.
Oltre alle posizioni della motocicletta e del corpo dell’ (OMISSIS), all’assoluta mancanza di tracce di frenata sull’asfalto e di segni di scivolamento prima dell’impatto, da parte del motociclo del (OMISSIS), all’esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, indicante l’attraversamento pedonale, al limite di velocita’ di 30 km/h, i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno escluso la presenza sul luogo di macchine, parcheggiate ai lati della strada.
La teste (OMISSIS), dirigente medico in servizio all’ospedale civico di (OMISSIS), ha, poi, espressamente, confermato il nesso eziologico tra il sinistro e l’evento letale, poiche’ all’atto del ricovero -protrattosi ininterrottamente fino al decesso – l’ (OMISSIS) si trovava in corna, sedato ed intubato dal personale del 118, con evidente trauma cranico e politraumi con fratture multiple alla scapola, costole, osso sacro ed iliaco, etc. (vedi diario clinico e documentazione sanitaria in atti).
Dopo alcuni giorni di cura, nel corso dei quali il paziente era rimasto, perennemente, in stato di corna, a causa delle complicazioni intervenute, lo stesso decedeva nel pomeriggio del (OMISSIS).
Non appare fondato, peraltro, il rilievo difensivo secondo cui i giudici di merito avrebbero trascurato di prendere in considerazioni le argomentazioni di tutti i testi e di vagliare correttamente l’attendibilita’ della teste (OMISSIS), moglie del pedone deceduto, il cui narrato si sposa perfettamente non solo con le dichiarazioni rese dal teste ex articolo 507 c.p.p. (OMISSIS), ma anche con gli esiti dei rilievi dei Carabinieri. In proposito, evidentemente, non rileva la circostanza, in questa sede riferita dal ricorrente, che la stessa abbia esercitato in sede civile un’azione di risarcimento.
La Corte territoriale da’ atto, in particolare, per quanto concerne la teste (OMISSIS), la stessa ha dichiarato, nel corso dell’esame: che, con il coniuge, quel giorno, si erano fermati a prendere una pizza; l’ (OMISSIS) era sceso dall’autovettura, era entrato nella pizzeria, vi era uscito poco dopo ed aveva riattraversato sulle strisce pedonali (“e’ sceso, sopra le strisce pedonali, e’ passato sopra le strisce pedonali, e’ entrato a prendere la pizza”… “entro’, ha chiesto la pizza e non ce ne avevano, dice no, non ce ne ho. E’ uscito sul colpo mio marito, e’ uscito, una volta che e’ uscito, sempre ni strisce pedonali, perche’ lui era abituato sempre ni strisce pedonali, sulle strisce pedonali… io mentre che lo vedo esce, io mi giro per aprire la macchina, che la portavo io la macchina, per aprire la macchina”… “si, lo sportello della macchina e ho sentito gridi gridi gridi, dissi che e’ successo, e scendo e vedo mio marito a terra, e non ho capito piu’ niente, non ho capito piu’ niente completamente. Come infatti i carabinieri mi hanno preso, mi hanno messo dentro la macchina, mi hanno dato acqua, niente… non ho… ho visto il ragazzo che era pure a terra, che lo hanno portato forse pure all’ospedale, perche’ l’ho visto all’ospedale, la’, non io conosco io perche’ non… e questo”).
La (OMISSIS) ha confermato, dunque, che il coniuge era uscito dalla pizzeria ed aveva attraversato la strada nel tratto segnato dalle strisce pedonali. E gia’ i giudici di appello hanno ricordato che la stessa in dibattimento ebbe a dichiarare che, all’atto del sinistro, era stato presente un ragazzo, che “diciamo che ci siamo visti in mezzo alla strada, mi ha fatto le condoglianze” indicandolo come ” (OMISSIS), di (OMISSIS)”, il quale le aveva raccontato quello che era successo il giorno dell’incidente. E il teste (OMISSIS) aveva poi confermato, nel corso dell’esame, di avere effettivamente assistito al sinistro (“Io, circa alle 21:30, mi trovato li’ al bar della (OMISSIS), ero fermo, diciamo, sono andato a comprare le sigarette e poi sono uscito fuori, che stavo fumando la sigaretta e un signore anziano mi e’ passato accanto al marciapiede, andava verso Palermo, questo signore anziano. Si era fermato sulle strisce, che stava attraversando normalmente, ha guardato un po’ a destra, ha guardato e questo signore tranquillamente stava attraversando la’ sulle strisce pedonali e poi sentito il rumore di un motore, un motore che andava forte e quando questo motore mi e’ passato al lato destro delle spalle, diciamo sul lato sinistro, perche’ era girato, essendo che andava forte, ha preso questo signore anziano in pieno”).
Dunque, la moto, condotta dall’imputato, aveva preso in pieno il corpo, impattando sul fianco sinistro, cosi’ che il malcapitato aveva sbattuto, per effetto dell’urto, la testa all’indietro. E sempre il teste (OMISSIS) ha spiegato che, in quel momento, vi era una signora, che gridava ed aveva capito che si trattava della moglie, anche perche’ invocava, ad alta voce, richiesta d’aiuto.
Il (OMISSIS) ha poi confermato che, dopo circa tre mesi, abitando egli a (OMISSIS), aveva incontrato, casualmente, quella signora (la (OMISSIS)) la quale “stava andando a prendere il pane e l’ho incontrata li’ che parlava con dei signori, io mi ci sono avvicinato a questa signora, l’ho salutata e le ho detto: “come e’ andata a finire con suo marito- Che e’ successo- Come e’ andata-” E la signora mi ha guardato e si e’ messa pure a piangere, dice: “no mio marito e’ morto”, io sono rimasto, come e’ morto signora, io mi trovavo la’ e… e le ho detto se ha bisogno di me”. Dunque, contrariamente a quanto adombrato dalla Difesa, il (OMISSIS) non conosceva ne’ (OMISSIS) ne’ la di lui moglie ed aveva appreso, solo occasionalmente, da quest’ultima che il marito era deceduto, a causa del sinistro e solo dopo aver appreso tale circostanza si era fatto avanti, per assicurare il proprio contributo al fine di stabilire la verita’ dei fatti.
Ed appare verosimile, come riferito, che, all’atto del sinistro, il teste non avesse ritenuto di prestare alcun aiuto, poiche’ dal locale dal quale era uscito il malcapitato (OMISSIS), la “(OMISSIS)”, erano uscite numerose persone.
Ebbene, il teste (OMISSIS), della cui attendibilita’ i giudici di merito danno motivatamente conto, smentisce completamente vari assunti su cui poggia ancora in questa sede (ove, come detto, in ogni caso, non sarebbe rivalutabile il merito) la tesi difensiva.
In primis, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, al momento del sinistro, tale teste, poiche’ gli era passata, alla sua sinistra, una moto, avendo lo sguardo rivolto verso Palermo e non verso (OMISSIS), aveva potuto vedere l’impatto (pag. 15 della trascrizione) ed ha precisato, ulteriormente, che le strisce pedonali si trovano davanti a lui, sul lato destro (pag. 17 della trascrizione). E, come rileva condivisibilmente la Corte territoriale, non puo’ certo rilevare che il teste (OMISSIS) abbia indicato la moto come una Hyundai rispetto all’Honda, condotta dal (OMISSIS), trattandosi in ogni caso di una moto di grossa cilindrata.
Il teste (OMISSIS), inoltre, ha aggiunto di non aver sentito alcun suono di clacson provenire dalla motocicletta ed anzi, per evitare l’ (OMISSIS), il guidatore, senza frenare, si era spostato sulla corsia opposta, andando quasi ad invadere l’altro senso di marcia.
I giudici del gravame del merito hanno argomentatamente ritenuto infondate le critiche difensive all’attendibilita’ del teste (OMISSIS), prima, e della credibilita’ del suo racconto, evidenziando, come gia’ detto, la piena coincidenza tra le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), da un lato, ed i rilievi tecnici, effettuati dai carabinieri, evidente dai documenti riversati in atti.
Risulta, anche, sconfessata la tesi, relativa alla presenza delle due autovetture, attraverso le quali sarebbe passato l’ (OMISSIS).
In tal senso, ricorda la Corte territoriale che il carabinieri (OMISSIS) ha dichiarato che il corpo dell’ (OMISSIS) si trovava proprio sulle strisce (pag. 13 della trascrizione) ed ha confermato che non vi erano tracce di frenata.
Contrariamente a quanto assunto dalla difesa, poi, la posizione del corpo dell’ (OMISSIS) non si trovava al di fuori delle strisce pedonali ed in tal senso vi e’ la deposizione dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo l’arrivo del 118 e cio’ e’ attestato negli atti redatti dai carabinieri, per cui tale circostanza non puo’ essere revocata in dubbio. Il carabiniere (OMISSIS), infatti, ha ricordato che, all’atto del loro intervento, il corpo dell’ (OMISSIS) “si trovava sulle strisce pedonali, a terra ed era vigile, mi ricordo che rispondeva agli stimoli sanitari in quel momento” (pag. 26 della trascrizione).
Per parte sua, il teste (OMISSIS), che deve essere ritenuto inattendibile – lo stesso si trovava a bordo della moto Honda, condotta dal (OMISSIS)- ha, invece, dichiarato, contrariamente a quanto rilevato dai carabinieri e dichiarato, concordemente, dal teste (OMISSIS), oltre clic dalla teste (OMISSIS), che l’ (OMISSIS) aveva attraversato la strada in mezzo a due macchine. parcheggiate e che il (OMISSIS) aveva suonato il clacson e tuttavia “il signor (OMISSIS), forse confuso, ha iniziato ad accelerare (il passo) e noi per schivarlo non ce l’abbiamo fatta e l’abbiamo preso in pieno”.
8. Sulla base delle sopra esposte circostanze di fatto i giudici di merito hanno logicamente ritenuto poter affermarsi che il (OMISSIS), in violazione di una regola cautelare di fonte sociale (e quindi tenendo un comportamento negligente, imprudente o imperito) nonche’ della regola cautelare specifica di cui all’articolo 191 C.d.S., abbia tenuto nel caso concreto, una condotta di guida non adeguata, non prestando quella dovuta attenzione, che gli avrebbero consentito – in presenza di una condotta di guida adeguata per velocita’ e livello di attenzione (c.d. comportamento alternativo lecito) – di avvistare i pedoni che attraversavano la strada e di arrestare la marcia della propria auto in tempo utile ad evitare l’impatto con gli stessi ed il conseguente evento lesivo. In ultima analisi, in considerazione delle condizioni spazio-temporali dell’incidente, della buona visibilita’, delle modalita’ di attraversamento dei pedoni, e’ stato correttamente ritenuto che, se la conducente dell’autoveicolo investitore fosse stata vigile ed attenta, avrebbe potuto avvedersi dell’attraversamento ed arrestare la marcia, evitando l’investimento, che, invece, si e’ verificato.
Secondo la logica e congrua motivazione della Corte territoriale resta, pertanto, processualmente accertata la dinamica dell’incidente, come rilevato dagli stessi carabinieri, intervenuti sul posto (” (OMISSIS), alla guida del motociclo targato (OMISSIS), percorreva questo (OMISSIS) con direttiva di marcia Palermo. Giunto all’altezza dell’Hotel (OMISSIS), posto sulla destra rispetto alla sua direttiva, verosimilmente perche’ distrattosi, circostanza questa suffragata dalla mancanza di segni latenti – sull’asfalto – di brusca frenata, manteneva una condotta di guida non improntata alle regole di generica prudenza, perizia, e diligenza; costui, anziche’ rallentare dal pedone in fase di attraversamento, in prossimita’ di strisce pedonali regolamentate segnalate di cartellonistica stradale verticale ed orizzonte, continuava spedito nella sua marcia verso sinistra, rispetto alla direttiva del veicolo”).
La logica conclusione e’ stata quella di ritenere non soltanto che dovesse ritenersi sussistente la colpa nella condotta tenuta dal (OMISSIS), ma anche la non configurabilita’ – nella condotta incauta pur eventualmente incauta tenuta dal pedone – di una causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso di causalita’ tra la condotta posta in essere dall’imputato e l’evento lesivo, in applicazione del principio affermato da questa Corte, tra le tante, nella sentenza 11954/2010, secondo cui sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato, sicche’ non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato.
9. I giudici del gravame del merito, con motivazione priva di aporie logiche, hanno escluso che il pedone abbia posto in essere una manovra altamente imprudente e comunque imprevedibile.
La Corte territoriale aderisce argomentatamente a quanto gia’ affermato dal primo giudice ritenendo che la persona offesa non abbia violato alcuna norma del codice della strada.
La condotta della persone offesa, in altri termini, non viene ritenuta rappresentare, nella specie, una “causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento”, non risultando un evento del tutto eccezionale, atipico, non previsto ne prevedibile, se non altro perche’ il conducente, ove avesse osservato gli obblighi di diligenza ed attenzione nella guida dell’autovettura, si sarebbe trovato non solo nella possibilita’ di avvistare entrambe le vittime ma anche nella possibilita’ di osservarne per tempo i movimenti in modo da evitare l’impatto rivelatosi letale.
Ma se anche vi fosse stato un comportamento imprudente dei pedoni – che, va ribadito, non e’ la conclusione cui argomentatamente pervengono i giudici del merito – la sentenza oggi impugnata si collocherebbe comunque correttamente nell’alveo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ in relazione al cosiddetto principio dell’affidamento – complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative – evocato in ricorso a favore dell’imputato assumendosi la non prevedibilita’ del comportamento tenuto dalla persona offesa, che avrebbe attraversato la strada imprudentemente.
Scrive correttamente la Corte territoriale, richiamando il risalente ma tuttora valido dictum di cui alla sentenza 15558/90 di questa Corte: “Peraltro, quand’anche si ritenesse – ma cosi’ non e’- la colpa dell’ (OMISSIS) nell’attraversare la strada al di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell’articolo 134 C.d.S., comma 6, tale colpa non potrebbe mai essere esclusiva nella causazione dell’incidente, posto che l’investitore si era sottratto agli obblighi di cui all’articolo 101 C.d.S. e articolo 102 C.d.S., comma 2, (“In materia di circolazione stradale, la colpa di un pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell’articolo 134 C.d.S., comma 6, non puo’ mai essere esclusiva nella causazione di un incidente quando il conducente di un veicolo investitore si sa sottratto agli obblighi di cui all’articolo 101 C.d.S. e articolo 102 C.d.S., comma 2. Tali norme vanno, infatti, contemperate fra loro, per cui, in caso di investimento, il conducente che abbia violato le citate disposizioni non puo’ invocare a propria discolpa la semplice inosservanza da parte del pedone dell’obbligo di cedere la precedenza, che puo’ essere valutata come concausa dell’evento, ma non come causa esclusiva, interruttiva del rapporto causale”.
A proposito del principio di affidamento, ancora di recente questa Corte di legittimita’ ha affermato che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purche’ rientri nel limite della prevedibilita’ (vedasi Sez. 4, n. 27513 del 10/5/2017, Mulas, Rv. 269997 in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilita’ per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilita’, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale).
Va ricordato che il principio dell’affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui purche’ questo rientri nel limite della prevedibilita’ (cfr. ex multis Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981, relativa ad un caso in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata ritenendo la responsabilita’ dell’imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando cosi’ a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra).
Nell’affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia ed altro, Rv. 263010), questa Corte aveva annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilita’ del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell’autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all’automezzo ed era stato investito dall’imputato, che aveva rispettato il limite di velocita’ ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).
La giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ – come ricorda la sentenza impugnata – ha condivisibilmente statuito, fin da tempo risalente, che il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocita’ e, occorrendo, anche fermarsi; e cio’ allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili” (cosi’ questa Sez. 4 sent. 8859/1988), in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell’attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale. Sempre in tema di pedoni, questa Corte ha piu’ volte affermato che, in tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell’ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilita’ del conducente per l’investimento del pedone e’ necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (cosi’ questa Sez. 4, sent. n. 10635/2013 e, nello stesso senso sent. 33207/2013 secondo cui “il conducente del veicolo va esente da responsabilita’ per l’investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne’ prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilita’ di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”).
10. Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il percorso motivazionale di cui alla citata sentenza 5691/2016, che ritiene pertanto opportuno ripercorrere.
Il principio di affidamento – come si ricordava in quella pronuncia- costituisce applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l’affidamento e’ in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste.
Nell’ambito della circolazione stradale tale principio e’ sotteso ad assicurare la regolarita’ della circolazione, evitando l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze.
Il principio di affidamento, d’altra parte, sarebbe da connettere pure al carattere personale e rimproverabile della responsabilita’ colposa, circoscrivendo entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l’obbligo di rapportarsi alle altrui condotte.
Pertanto – come ricorda ancora la sentenza 5691/2016 – esso e’ stato efficacemente definito come una vera e propria pietra angolare della tipicita’ colposa.
Pacificamente, la possibilita’ di fare affidamento sull’altrui diligenza viene meno quando l’agente e’ gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere – ed e’ il caso che ci occupa – che altri non si atterra’ alle regole cautelari che disciplinano la sua attivita’.
Un’analisi della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ in materia consente di individuarvi una tendenza, in ambito stradale, a escludere o limitare al massimo la possibilita’ di fare affidamento sull’altrui correttezza.
In tal senso vanno lette, ad esempio, le pronunce in cui si e’ affermato che, poiche’ le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per se’ condotta negligente. Coerentemente con tale assunto, e’ stata percio’, ad esempio, confermata l’affermazione di responsabilita’ in un caso in cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l’auto in prossimita’ dell’incrocio a velocita’ moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all’obbligo di concedere la precedenza (cfr. Sez. 4, n. 4257 del 28/3/1996, Lado, Rv. 204451). E, ancora, sulle medesime basi si e’ affermato, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell’attraversamento in quanto il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (Sez. 4, n. 12879 del 18/10/2000, Cerato, Rv. 218473); e che l’obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi immediatamente (Sez. 4, n. 8359 del 19/6/1987, Chini, Rv. 176415).
11. Come rileva, ancora, la richiamata e condivisibile sentenza 5691/2016 di questa Corte, si tratta, allora, di comprendere se l’atteggiamento rigorista abbia una giustificazione o debba essere invece temperato con l’introduzione, entro limiti ben definiti, del principio di affidamento.
Senza dubbio quello della circolazione stradale e’ un contesto meno definito di quello del lavoro in equipe (con riferimento alla colpa professionale dei medici), ove il principio in parola trova pacifica applicazione.
Si configura, infatti, un’impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole di prudenza.
D’altra parte, il Codice della Strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Tra questi vanno ricordati: 1. l’articolo 141, che impone di regolare la velocita’ in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; 2. l’articolo 145, che pone la regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio; 3. l’articolo 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque gia’ iniziato l’attraversamento della carreggiata. Tali norme – e’ stato condivisibilmente rilevato nel recente arresto giurisprudenziale di questa Corte di legittimita’ piu’ volte citato, alla cui articolata motivazione si rimanda – tratteggiano obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti. D’altra parte, le condotte imprudenti nell’ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile.
Costituisce, tuttavia, ius receptum di questa Corte, sin dalla giurisprudenza piu’ risalente nel tempo, il principio che nell’ambito della circolazione stradale che qui interessa, si debba tenere conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l’agente abbia avuto qualche possibilita’ di evitare il sinistro: la prevedibilita’ ed evitabilita’ vanno cioe’ valutate in concreto (Sez. 4, n. 14188 del 18/9/1990, Petrassi, Rv. 185559; Sez. 4, n. 6173 del 9/5/1983, Togliardi, Rv. 159688; Sez. 5, n. 6783 del 2/2/1978, Piscopo, Rv. 139204).
Successivamente questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. 4, n. 37606 del 6/7/2007, Rinaldi, Rv. 237050; Sez. 4, n. 12361 del 7/2/2008; Biondo, Rv. 239258) che l’esigenza della prevedibilita’ ed evitabilita’ in concreto dell’evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiche’ in tale ambito la prevedibilita’ dell’evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell’ambito della colpa specifica la prevedibilita’ vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimprovero personale, imponendo un’indagine rapportata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto.
Certamente tale spazio valutativo e’ pressoche’ nullo nell’ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell’ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi e’ spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’esito antigiuridico da parte dell’agente modello. Non puo’ essere escluso del tutto che contingenze particolari possano rendere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa, ad esempio, della imprevedibilita’ della condotta di guida dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non puo’ essere meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessita’ fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l’apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all’imponderabile soggettivismo del giudice.
L’esigenza di una indagine concreta, si e’ pure affermato dalla giurisprudenza da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in se’ una contingenza imprevedibile, si e’ chiarito che lo spazio per l’apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell’altro conducente e’ ristretto e va percorso con particolare cautela. Cio’ nonostante, l’esigenza di preservare la gia’ evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta rimproverabilita’ della condotta) ha condotto questa Corte ad enunciare che, come si e’ prima esposto, le particolarita’ del caso concreto possono dar corpo ad una condotta realmente imprevedibile.
Alla prima ampia configurazione della responsabilita’ la giurisprudenza ha dunque costantemente apposto il limite della imprevedibilita’ (cfr. Sez. 4, n. 41029 del 24/9/2008, Moschiano, Rv. 241476 che ha ritenuto integrare il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest’ultimo gia’ si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l’agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed e’ dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento; in motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell’autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l’intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali condizioni non prevedibile), che talvolta si e’ richiesto essere assoluta (cosi’ Sez. 4, n. 26131 del 3/6/2008, Garzotto, Rv. 241004 che ha escluso la colpa generica del conducente dell’autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, poiche’ si e’ ritenuto che il conducente dell’altra autovettura aveva provocato imprevedibilmente l’incidente, ponendosi alla guida in stato d’etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del proprio veicolo). In altra piu’ recente pronuncia, in senso maggiormente condivisibile, si e’ ritenuto che le imprudenze altrui fossero ragionevolmente prevedibili (cosi’ Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l’ingombro della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).
12. Va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocita’ in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilita’ degli eventi, oltre il quale non e’ consentito parlare di colpa.
Se questi sono i principi giuridici di riferimento, va allora osservato come, nel caso che ci occupa, nella situazione di fatto di un rettilineo sgombro e con piena visibilita’, appaia adeguatamente supportato il giudizio di “ragionevole prevedibilita’” della condotta della vittima ed e’, proprio in riferimento al contesto in cui e’ avvenuto il fatto che si rileva una plausibilita’ della motivazione della sentenza impugnata.
Corretta appare l’affermazione operata dai giudici del gravame del merito secondo cui le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell’articolo 140 CDS, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotta.
Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono condivisibilmente quelle dettagliate nell’articolo 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente articolo 190, che, a sua volta, dettaglia le regole comportarne tali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.
In questa prospettiva, correttamente il giudice sardo ha ritenuto che la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, vada sintetizzata nell'”obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone si’ da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone come si legge nel provvedimento impugnato- trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: 1. quello di prestare attenzione alla strada dove si procede o che si sta per impegnare; 2. quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; 3. quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada ed in particolare per i pedoni (conferenti in tal senso appaiono i riferimenti agli arresti giurisprudenziali di questa Corte di cui a Sez. 4, 4/1/1991, Del Frate; Sez. 4, 12/10/2005, Leonini; Sez. 4, 13/10/2005, Tavoliere).
Si tratta, come visto nella giurisprudenza in precedenza ricordata, di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell’attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall’articolo 190 C.d.S. (tipico, quello dell’attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali (come nel caso che ci occupa) o in quello altrettanto tipico, quello dell’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filo-veicoli e tram in sosta alle fermate).
13. I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele, nemmeno per quanto riguarda l’asserita illegittimita’ dell’ordinanza ammissiva della prova ex articolo 507 c.p.p..
Il motivo de quo (sub b.) e’ manifestamente infondato.
La Corte palermitana ha correttamente rilevato che non potesse, contestarsi l’ordinanza ammissiva dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 507 c.p.p..
Viene ricordato, peraltro, che gia’ all’udienza del 14/4/2015. il difensore dell’imputato aveva chiesto la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi ex articolo 507 c.p.p. per carenza del presupposto dell’assoluta necessita’ ai fini della decisione ed il Tribunale, alla medesima udienza, l’aveva motivatamente rigettata ritenendo che le doglianze difensive devono essere disattese, in considerazione del fatto che, alla precedente udienza, del 24/2/2015, su richiesta del pubblico ministero, era stato disposto l’esame della teste (OMISSIS), in merito al rapporto di causalita’ tra il sinistro e l’evento letale e del teste (OMISSIS), cui aveva fatto rifermento la teste (OMISSIS), nel corso del suo esame. E, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, che aveva eccepito l’inammissibilita’ del teste (OMISSIS) (oltre che dalla teste (OMISSIS)), il giudice di prime cure aveva correttamente rilevato che la richiesta ex articolo 507 c.p.p. risultava ritualmente formulata e si era indicato il teste (OMISSIS), cui aveva fatto riferimento la teste (OMISSIS) nel corso dell’esame, ed era stata ritenuta assolutamente necessario ai fini della decisione la suddetta audizione, che e’ immune da vizi e non censurabile, anche perche’ appariva chiaro che il pubblico ministero aveva, previamente, proceduto alla corretta identificazione del teste (OMISSIS), indicato, sia pure con un cognome simile, ma con lo stesso nome di battesimo (OMISSIS) e con l’esatta indicazione della provenienza ((OMISSIS)), dalla teste (OMISSIS).
La Corte territoriale, dal suo canto, ha rigettato la richiesta difensiva di declaratoria di nullita’ della sentenza, come prospettato nell’atto di appello, in relazione alla formazione della prova ed all’ammissione di testi, ritenuti dal primo giudice assolutamente necessari, al fine di decidere, ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., con valutazione ritenuta insindacabile, anche perche’ congruamente motivata e ritualmente disposta.
Va ricordato che costituisce ius receptum il principio che il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’articolo 507 c.p.p., puo’ essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessita’ (Sez. 1, n. 3979 del 28/11/2013 dep. il 2014, Milano, Rv. 259137).
Il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’articolo 507 c.p.p., puo’ essere legittimamente esercitato dal giudice anche con riferimento a quelle prove in ordine alla cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell’articolo 468 c.p.p., comma 1. In proposito si deve osservare che l’opzione in favore del principio dispositivo desumibile dall’articolo 190 c.p., comma 1 non e’ incondizionata, ma subisce plurime deroghe, essendo previsto il ripristino dei poteri istruttori d’ufficio nel giudizio dibattimentale ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., nel giudizio di appello ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, nel giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 441 c.p.p., comma 5; occorre inoltre considerare che le deroghe al principio dispositivo sono compatibili con il principio del contraddittorio affermato dall’articolo 111 Cost., comma 2, atteso che la prova testimoniale ammessa d’ufficio a norma dell’articolo 507 c.p.p., al pari della prova ammessa su richiesta delle parti, e’ assunta nel rispetto delle regole del contraddittorio e secondo la modalita’ dell’esame diretto e con-troesame stabilite dall’articolo 498 c.p.p. (in tal senso Sez. Un. n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907; Sez. Un. n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606).
14. Manifestamente infondato e’ anche il motivo sub c. in relazione alla mancata rinnovazione in appello.
In termini generali, varra’ sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’articolo 603 c.p.p., comma 1, e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento e’ rimesso alla valutazione del giudice di merito, che deve ritenersi incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivata (cfr., da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato l’insussistenza di alcuna necessita’ di procedere alla rinnovazione del dibattimento, ritenendo, argomentatamente, che la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, avanzata dall’interesse dell’imputato, non dovesse essere accolta, posto che “…la richiesta di confronto tra i vari testi, come illustrati nell’atto di gravame, non ha ragion d’essere, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS). (OMISSIS) e (OMISSIS), per i quali le contraddizioni prospettate nell’atto di gravarne o sono soltanto apparenti o sono superabili, sulla scorta dei rilievi eseguiti dai carabinieri, oltre che delle deposizioni dei carabinieri (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
Ebbene, tale pronuncia si colloca perfettamente nell’alveo del costante orientamento di questa Corte di legittimita’ secondo cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello e’ evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessita’ conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori gia’ acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’articolo 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968); e la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale puo’ essere censurata soltanto qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. il 2014, Rv. 258236).
Inoltre, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva puo’ essere dedotto solo in relazione a specifici mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’articolo 495 c.p.p., comma 2, ed assume, peraltro, rilievo solo quando la presunta prova decisiva, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione.
15. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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