In caso di rituale proposizione in sede di giudizio di cassazione della questione circa la particolare tenuità del fatto di reato per cui si procede

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 18 maggio 2018, n. 22016.

La massima estrapolata:

In caso di rituale proposizione in sede di giudizio di cassazione della questione circa la particolare tenuità del fatto di reato per cui si procede, la Suprema Corte, per verificare se la vicenda sottoposta a giudizio è o meno particolarmente tenue, può far riferimento a quanto emerge dalle sentenze di merito impugnate ed in particolare all’eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi o che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto o che invece, per il loro contenuto, consentano un esito favorevole per l’imputato. In tale ipotesi, laddove la Cassazione, sulla base degli indici predetti, ritenga che il fatto per cui si procede sia di particolare tenuità provvederà ad annullare la sentenza di condanna, eventualmente anche senza rinviare il procedimento in sede di merito laddove non sussiste alcun dubbio circa la possibilità di applicare il disposto di cui all’art. 131-bis c.p.

Sentenza 18 maggio 2018, n. 22016

Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme in data 23 Maggio 2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e le impugnazioni;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Bellini Ugo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gaeta Pietro il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilita’ di entrambi i ricorsi;
udite le conclusioni dell’avv.to (OMISSIS) in sostituzione dell’avv.to (OMISSIS) nell’interesse dell’imputato (OMISSIS) il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono appello, qualificato come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme la quale, aveva dichiarato i prevenuti colpevoli del reato di porto di strumenti idonei all’offesa e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di Euro 800,00 di multa ciascuno.
2. Lamentavano difetto motivazionale per motivazione illogica e carente laddove, dopo avere riconosciuto la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto in relazione al reato di furto di ortaggi, consumato nottetempo in un terreno agricolo, il giudice li aveva condannati per il reato di porto fuori dell’abitazione di alcuni coltelli, i quali erano stati utilizzati per sradicare le cipolle.
Assumevano che l’errore motivazionale risiedeva nel fatto che il giudice aveva evidenziato la insidiosita’ oggettiva di una condotta della quale evidenziava la attitudine ad arrecare nocumento all’integrita’ fisica, mentre dallo stesso capo di imputazione emergeva la funzione strumentale del porto dei coltelli, utilizzati per sradicare dal terreno le piante di cipolla. Rappresentavano ancora che tanto piu’ illogica era la motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva inteso riconoscere la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto in relazione al reato contravvenzionale, laddove aveva sussunto il reato nella ipotesi di minore gravita’ di cui alla norma incriminatrice, di fatto anticipando una valutazione che, coniugata in uno al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici, era del tutto idonea a rappresentare un giudizio di minima offensivita’ del reato e di particolare tenuita’ della condotta (possesso di tre coltelli impiegati per appropriarsi di piante di cipolla).
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. (OMISSIS) depositava memoria difensiva in cui ricapitolava i temi difensivi.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano fondati, atteso che il giudice del tutto illogicamente ha riconosciuto la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., per la ipotesi delittuosa, pluriaggravata (furto di prodotti agricoli coltivali in un fondo), ma, al contempo l’ha esclusa per l’ipotesi contravvenzionale che, per stessa previsione del capo B) di imputazione era legata da nesso teleologico e strumentale con il reato di furto.
3.1 Invero il giudice ha correttamente rappresentato la minima riprovevolezza connessa anche alla ipotesi contravvenzionale, laddove ha riconosciuto che la destinazione degli oggetti idonei all’offesa era stata quella della sottrazione degli ortaggi, che il fatto era di lieve entita’, che i prevenuti, anche per i loro trascorsi erano meritevoli di circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici. Va poi considerato che le condotte risultano sostanzialmente realizzate nello stesso contesto temporale e costituiscono il frutto di un’unica spinta criminosa che ha dato luogo al reato di furto accompagnato dai mezzi necessari per estrarre i frutti dal terreno.
3.2 Neppure appare necessario procedere ad annullamento con rinvio della impugnata sentenza, atteso che il giudice di merito ha gia’ indicato in sentenza tutti gli elementi che avrebbero consentito di sussumere la ipotesi di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4 nell’alveo di cui all’articolo 131 bis c.p., ne’ risultano sussistere elementi preclusivi relativi al titolo di reato, alla abitualita’ dello stesso e al concorso con altre ipotesi criminose.
Va pertanto pronunciata la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., anche in relazione alla ipotesi criminosa in oggetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in quanto (OMISSIS) e (OMISSIS) non sono punibili anche per la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4 ai sensi dell’articolo 131 bis c.p..

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