L’espressa conferma nel testo di una sentenza di primo grado che contiene una condanna alle spese in favore dei due originari convenuti – pronunciata malgrado l’accoglimento dell’appello e la condanna nel merito di uno di quelli con compensazione delle spese nei rapporti tra quello e le controparti – non comporta una modifica dell’importo complessivo oggetto della liquidazione in primo grado.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 30 maggio 2018, n. 13540.

La massima estrapolata:

L’espressa conferma nel testo di una sentenza di primo grado che contiene una condanna alle spese in favore dei due originari convenuti – pronunciata malgrado l’accoglimento dell’appello e la condanna nel merito di uno di quelli con compensazione delle spese nei rapporti tra quello e le controparti – non comporta una modifica dell’importo complessivo oggetto della liquidazione in primo grado.

Ordinanza 30 maggio 2018, n. 13540

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9075/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge domiciliati ivi, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 600/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un atto articolato su due motivi e notificato il 07/04/2017, per la cassazione della sentenza n. 600 del 14/02/2017 e notificata a mezzo p.e.c. il 20/02/2017, con cui la Corte di appello di Milano ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza – ex articolo 702-ter c.p.c. – in suo danno pronunciata dal tribunale di quel capoluogo, di accoglimento dell’opposizione proposta da (OMISSIS) al precetto notificatogli il 25/09/2015, fondato sulle condanne alle spese conseguite in altra controversia, definita dalla corte ambrosiana, in cui il (OMISSIS) aveva rivestito in origine la posizione processuale di convenuto in uno alla coniuge (OMISSIS) dall’ (OMISSIS) e da (OMISSIS) srl per pretesi inadempimenti di contratto d’opera professionale;
in particolare, lo stesso Tribunale di Milano (con sentenza n. 980/12) aveva condannato, rigettandone le domande e specificando che il rapporto non era comunque mai intercorso tra il (OMISSIS) e gli (OMISSIS), solidalmente questi ultimi al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in Euro 6.000 (oltre accessori) in favore del (OMISSIS) e della (OMISSIS), anche tra loro in solido; ma la corte di appello di quel capoluogo (con sentenza n. 379/15), accogliendo in parte il gravame e ritenendo obbligata la sola (OMISSIS) per una somma di molto inferiore a quella richiesta, aveva – per quel che qui ancora rileva – confermato nel resto la sentenza di primo grado (pertanto, ribadendo l’esclusione della titolarita’ del rapporto in capo al (OMISSIS)) e condannato gli appellanti (OMISSIS) a pagare le spese di lite dell’appello in favore del (OMISSIS); sicche’, l’intimato da questi precetto prendendo a base l’intero importo liquidato – in origine, in favore anche della (OMISSIS), ma con lei in solido – in primo grado e quello – a solo suo favore – liquidato in appello, l’opponente aveva dedotto che l’obbligazione originaria, relativa alle spese di primo grado, si era ridotta alla quota del solo appellato vittorioso e quindi della meta’;
l’intimato non espleta attivita’ difensiva in questa sede;
e’ formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1 come modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, dal comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del medesimo articolo 380-bis, comma 2, u.p.;
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
va preliminarmente esclusa l’improcedibilita’ del ricorso: nonostante la non perfetta ottemperanza ai requisiti di cui a Cass. 17450/17 (confermata, tra molte altre, da Cass. ord. 30765/17) per il caso di ricorso proposto contro sentenza notificata a mezzo p.e.c., il termine di sessanta giorni e’ peraltro sicuramente rispettato, non essendo elasso alla data di notifica del ricorso in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, cosi’ operando il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalita’ di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, mentre una copia comunque autentica del provvedimento impugnato e’ dato rinvenire in atti (copia, conseguita mediante consultazione remota del fascicolo informatico, certificata conforme dall’avv. (OMISSIS) in data 03/04/2017);
dei motivi di ricorso (entrambi in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: il primo, di “falsa applicazione dell’articolo 1298 c.c. e dei principi in rema di obbligazioni solidali al caso in esame – violazione dell’articolo 2909 e del principio sostitutivo della sentenza d’appello rispetto a quella di primo grado e dell’articolo 112 c.p.c. – omesso esame del contenuto, della natura e degli effetti del titolo esecutivo, decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti”; il secondo, formulato in via subordinata, di “violazione dell’articolo 91 c.p.c., comma 1 e articolo 185 bis c.p.c. e dell’articolo 112 c.p.c. – omessa valutazione dell’insussistenza di spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”) va esaminato, per priorita’ logica ed essendo del resto stato formulato in via principale, il primo: ed esso e’ fondato;
la corte territoriale ritiene che, pur essendosi determinato lo scioglimento dell’originario vincolo di solidarieta’ dal lato attivo e cosi’ nulla essendo piu’ dovuto all’originaria concreditrice solidale (OMISSIS), in base al principio dell’articolo 1298 c.c. – per il quale si presumono eguali le parti di ciascun concreditore di un’obbligazione solidale – l’originaria obbligazione solidale si e’ divisa in parti uguali, sicche’ il solo creditore superstite puo’ agire esclusivamente per la meta’;
l’assunto, la cui correttezza astratta puo’ tralasciarsi di verificare in questa sede, non regge alla disamina del tenore testuale del titolo esecutivo azionato:
– invero, la sentenza di primo grado aveva condannato anche l’opponente (OMISSIS) al pagamento di Euro 6.000 (oltre accessori, a titolo di spese di lite, gia’ all’esito della compensazione di 1/4) in favore del (OMISSIS) e della (OMISSIS) tra loro in solido, sicche’ ognuno di loro avrebbe potuto agire per l’intero;
– la sentenza di secondo grado, pur compensando le spese tra la (OMISSIS) – parzialmente soccombente in appello – e gli (OMISSIS) ( (OMISSIS) e Studio), aveva espressamente confermato in ogni altra sua parte quella di primo e, di essa, pure la condanna al pagamento di Euro 6.000, senza modificare il relativo capo sulle spese;
– pertanto, in piana applicazione del rapporto tra titoli di grado diverso e legittimamente avendo il giudice del gravame richiamato, per confermarla appunto nel resto, la pronuncia appellata, in modo non illegittimo il (OMISSIS), beneficiario di una condanna all’importo di Euro 6.000 e sia pure in solido con altra parte processuale, la ha azionata per l’intero, in conformita’ al tenore letterale delle espressioni ivi adoperate ed espressamente mantenute nella sentenza di appello, senza che i reali interessati ad una diversa pronunzia sulle spese la abbiano sul punto impugnata, lasciandola passare in giudicato con tale tenore;
ed il principio dell’articolo 1298 c.c. non puo’ trovare applicazione, sia perche’ esso attiene – come correttamente richiamato dal ricorrente – ai rapporti interni tra concreditori e non e’ quindi a beneficio dei debitori, sia soprattutto perche’ il tenore letterale del titolo di secondo grado puo’, a tutto concedere, avere espunto la (OMISSIS) dal novero dei beneficiari della condanna di primo grado, ma ha espressamente confermato ogni altra parte della sentenza di primo, tra cui appunto la quantificazione del totale delle spese di lite ivi liquidate (del resto, in conferma espressa della soccombenza degli originari attori (OMISSIS) sulla questione della titolarita’ del rapporto anche con il (OMISSIS), esplicitamente esclusa);
pertanto, nessuna “divisione” dell’originaria obbligazione, solidale dal lato attivo, puo’ essersi avuta e detto principio non puo’ operare: con conseguente valutazione di fondatezza e necessita’ di accoglimento del primo motivo di ricorso, ritenuto assorbito, del resto in quanto proposto in via subordinata, il secondo;
la gravata sentenza va cassata, con necessario rinvio alla Corte di appello di Milano, ma in diversa composizione, affinche’, infine provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’, riesamini l’appello ad essa proposto applicando all’opposizione del precettato (OMISSIS) il seguente principio di diritto: “l’espressa conferma nel resto di una sentenza di primo grado recante condanna alle spese in favore dei due originari convenuti, conferma pronunciata nonostante l’accoglimento dell’appello e la condanna nel merito di uno di quelli con compensazione delle spese nei rapporti tra quello e le controparti, non comporta modifica dell’importo complessivo oggetto della liquidazione in primo grado;
pertanto, l’originario beneficiario della condanna in primo grado puo’ azionare quest’ultima per l’intero”;
infine, va dato atto – per essere stato il ricorso accolto dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.

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