Un errore revocatorio è configurabile in caso di mancata pronuncia su una censura sollevata dalla parte ricorrente, qualora risulti evidente dalla lettura della sentenza che il giudice in nessun modo abbia preso in esame la censura medesima

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 25 giugno 2018, n. 3895.

La massima estrapolata:

Un errore revocatorio è configurabile in caso di mancata pronuncia su una censura sollevata dalla parte ricorrente, qualora risulti evidente dalla lettura della sentenza che il giudice in nessun modo abbia preso in esame la censura medesima: si deve trattare di una totale mancanza di esame o valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione, posto che la circostanza che il giudicante non si sia soffermato su tutte le argomentazioni addotte dall’appellato a sostegno delle proprie tesi difensive non può comportare la revocazione.

Sentenza 25 giugno 2018, n. 3895

Data udienza 1 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2407 del 2015, proposto dalla S.r.l. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso (…);
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e altri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via (…);
nei confronti
della Ba. Na. de. La. (B.N.) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Cl., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5165/2014, resa tra le parti e concernente la revoca della concessione di un contributo per la realizzazione di un opificio industriale a seguito di informativa prefettizia antimafia atipica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2018, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Am. L’a., su delega dell’avvocato Gi. Pe., e An. Cl., nonché l’avvocato dello Stato Am. El.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la s.r.l. società -OMISSIS- chiede la revocazione, ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4), cod. proc. civ., della sentenza n. 5165 del 20 ottobre 2014 di questa Sezione, con la quale è stato respinto l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza n. 639 del 6 giugno 2013 del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, con cui era stato rigettato il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’odierna ricorrente avverso i seguenti atti:
(i) il decreto dirigenziale MISE n. -OMISSIS- del 12 maggio 2011, con cui erano stati revocati il decreti n. -OMISSIS- del 9 aprile 2001 e n. -OMISSIS- del 3 novembre 2004 – di cui il primo avente ad oggetto la concessione, a favore della società ricorrente, di un contributo in conto capitale, ed il secondo la concessione di un contributo in conto esercizio, per la realizzazione di un’iniziativa imprenditoriale, da ubicarsi in Maierato (-OMISSIS-) -, con contestuale recupero dell’importo di euro -OMISSIS-;
(ii) la nota del 14 settembre 2006 della Prefettura di -OMISSIS-, recante un’informativa antimafia atipica (contestata pure con i primi motivi aggiunti, a seguito della sua avvenuta conoscenza);
(iii) l’informativa antimafia atipica della Prefettura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2012, emanata in seguito all’ordinanza cautelare n. 572 del 20 ottobre 2011 della T.A.R. per la Calabria che aveva accolto la sospensiva proposta unitamente al ricorso principale, ai fini del riesame.
2. Con il ricorso per revocazione, proposto avverso la sentenza reiettiva d’appello di questa Sezione, è stato dedotto l’errore di fatto revocatorio, che sarebbe consistito:
– nel mancato esame delle principali censure di appello, le quali non si erano limitate ai due profili relativi all’erronea qualificazione del reato contestato all’amministratore unico della società ricorrente, -OMISSIS- – il quale rivestiva la medesima carica anche in seno ad altra società, tale -OMISSIS- s.r.l. con sede in Roma, aggiudicataria di un appalto per i lavori di realizzazione di un impianto di depurazione nel Comune di Francavilla Angitola, il cui cantiere era stato oggetto di un accesso ex art. 2 d.P.R. n. 150/2010 -, e alla erronea ricostruzione della vicenda relativa alla gestione dei rifiuti pericolosi definita con una sentenza di prescrizione;
– nella travisata lettura degli atti processuali, riconducibile ad un vero e proprio abbaglio dei sensi, laddove la sentenza d’appello aveva basato l’affermazione della legittimità degli atti impugnati sulla “circostanza che in relazione alla gestione di rifiuti pericolosi, la sentenza del Tribunale di Crotone, 1 luglio 2013 n. 743, che ha dato atto dell’intervenuta prescrizione, abbia escluso formule di assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129 comma 2 del c.p.p.”, mentre tale procedimento e la relativa sentenza riguardavano una vicenda del tutto estranea al giudizio e all’informativa prefettizia che si riferivano a tutt’altro procedimento penale, peraltro conclusi con sentenza di assoluzione.
La società ricorrente chiede pertanto, in via rescindente, la revocazione della sentenza n. 5165/2014 di questa Sezione e, in via rescissoria, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza n. 639/2013 del T.A.R. per la Calabria, l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 817/2011 e l’annullamento degli atti impugnati.
2. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni statali indicate in epigrafe.
Si costituiva, altresì, in giudizio la B.N. – in qualità di istituto bancario incaricato di svolgere l’attività istruttoria e i controlli in fase di esecuzione dei progetti -, eccependo l’inammissibilità del ricorso in revocazione, per carenza dei relativi presupposti.
3. All’udienza pubblica del 1° febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’impugnazione in revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
4.1. Giova premettere, in linea di diritto, che secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato l’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. – secondo cui l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, rilevante ai fini revocatori, è configurabile “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare” – è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende a eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto; ostacolo promanante da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.
In particolare, l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale, ossia in una svista – obiettivamente e immediatamente rilevabile – che abbia portato ad affermare o soltanto a supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato.
Occorre in ogni caso, che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale si sia pronunciato il giudice, perché in tal caso sussiste semmai un errore di giudizio, e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare l’inesatto apprezzamento, in fatto o in diritto, delle risultanze processuali (su tali principi v., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2, nonché i precedenti ivi richiamati). Deve, poi, trattarsi di un errore di fatto concretamente rilevabile con immediatezza ex actis, che sia legato da un nesso di causalità necessaria di carattere logico-giuridico con la pronuncia asseritamente inficiata da tale vizio, nel senso che, eliminato quest’ultimo, venga a cadere il presupposto su cui si fonda la decisione.
Quanto al vizio di omessa pronuncia, lo stesso, ai fini della configurabilità di un errore revocatorio, deve, in primo luogo, essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, sicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non anche quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile, o quando la pronuncia su di esso c’è stata, anche se non ha preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni poste a sostegno della doglianza (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 6455).
In secondo luogo, un errore revocatorio è configurabile in caso di mancata pronuncia su una censura sollevata dalla parte ricorrente, qualora risulti evidente dalla lettura della sentenza che il giudice in nessun modo abbia preso in esame la censura medesima: si deve trattare di una totale mancanza di esame o valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione, posto che la circostanza che il giudicante non si sia soffermato su tutte le argomentazioni addotte dall’appellato a sostegno delle proprie tesi difensive non può comportare, per pacifica giurisprudenza, la revocazione (v, Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2017, n. 2229; Ad. Plen. 27 luglio 2016, n. 21).
5.2. Applicando le enunciate coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie sub iudice, deve escludersi che siano integrati i requisiti dell’errore revocatorio.
Infatti, per un verso, la sentenza di primo grado – confermata dalla sentenza d’appello impugnata per revocazione -, nel respingere le censure proposte contro le note atipiche prefettizie e il conseguente provvedimento di revoca dei contributi, con una motivazione di portata ‘onnicomprensivà ha affermato che, alla luce degli elementi desumibili dall’acquisito materiale istruttorio, “non può ritenersi inficiato dai macroscopici profili di illegittimità denunziati l’operato della P.A. che, in base ai principi generali applicabili alla materia de qua, ha ritenuto essere venuto meno il rapporto di fiducia con la ricorrente società, come esternato nella motivazione dell’impugnato provvedimento dispositivo della revoca del contributo, che, pur nella sua forma sintetica, può ritenersi sufficiente” (punto 3.3. della sentenza del T.A.R.).
Per altro verso, nella sentenza impugnata con il presente ricorso per revocazione, si afferma, testualmente, con motivazione costituente il nucleo centrale della ratio decidendi: “Alla luce di tale pronuncia il ricorso in appello non può trovare accoglimento perché se l’amministrazione, per l’adozione di simili provvedimenti, gode di amplissima discrezionalità, specularmente si riduce il sindacato del giudice amministrativo, che rimane ristretto nell’ambito della sola legittimità. In tale prospettiva diventa irrilevante la circostanza che il legale rappresentante della società sia stato indagato per un reato, piuttosto che per un altro, quando il fatto costituisce uno dei tanti elementi del quadro complessivo di comportamento del soggetto destinatario del provvedimento”.
Con ciò, la motivazione della sentenza d’appello, confermativa della sentenza di primo grado, è idonea a ‘coprirè tutte le censure d’appello, ancorché in modo sintetico, sicché si esula dall’errore di fatto revocatorio, ricorrendo piuttosto un’ipotesi di difetto di motivazione che, tuttavia, si risolverebbe in un error in iudicando, non deducibile con il rimedio della revocazione.
Peraltro, le censure prospettate sub specie di errore revocatorio sono state formulate in modo alquanto generico e oscuro e risultano piuttosto risolversi in una critica alla valutazione giudiziale delle risultanze istruttorie, e, dunque, nella inammissibile deduzione di un error in iudicando.
5.3 Per le esposte ragioni, di natura assorbente, il ricorso in revocazione deve essere dichiarato in ammissibile.
6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione come in epigrafe proposto (ricorso n. 2407 del 2015), lo dichiara inammissibile; dichiara le spese del presente giudizio di revocazione interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

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