In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 30 maggio 2018, n. 13518.

La massima estrapolata:

In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa.

Ordinanza 30 maggio 2018, n. 13518

Data udienza 7 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22006-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 526/2016 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RITENUTO IN FATTO
che (OMISSIS), con ricorso affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Nola, in data 18 febbraio 2016, che, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace della medesima Citta’, aveva condannato, in solido tra loro, la (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), al pagamento in favore dello stesso (OMISSIS) della somma di Euro 4.179,95, oltre accessori (in luogo di quella di Euro 4.165,10, oltre accessori, riconosciutagli in primo grado a titolo di danno biologico – per invalidita’ permanente del 5%, erroneamente parametrata all’eta’ del danneggiato di 27 anni e non gia’ a quella corretta di 26 anni – patito per le lesioni riportate in sinistro stradale, di cui era stato ritenuto responsabile al 50% in applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2) e condannato l’appellante medesimo al pagamento delle spese del grado di appello, in considerazione del “sostanziale rigetto dell’impugnazione proposta”;
che la (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso, depositato a seguito di integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza interlocutoria n. 22447/2017;
che gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
preliminarmente, che il ricorso e’ inammissibile nei confronti di (OMISSIS), in quanto soggetto che non risulta essere stato parte del giudizio di appello;
che, sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione, sollevata dalla parte controricorrente, di giudicato interno, la’ dove intesa non solo a rendere intangibile la statuizione di rigetto del risarcimento del danno morale (non impugnata in questa sede e costituente, effettivamente, cosa giudicata), ma anche le ulteriori statuizioni sulla misura della liquidazione del danno e sulle spese di lite, posto che l’impugnazione sull’an debeatur (al fine di rendere esclusiva la responsabilita’ civile dei convenuti per il sinistro) travolgerebbe anche le predette statuizioni;
che, con il primo mezzo, e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente condannato alle spese del grado di appello esso (OMISSIS), nonostante il parziale accoglimento del gravame;
che, con il secondo mezzo, e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, e la “errata valutazione dell’intero quadro probatorio ex articolo 115 c.p.c.”, dolendosi il ricorrente che il Tribunale abbia confermato la statuizione sul concorso di pari responsabilita’ per il sinistro nonostante alcun addebito si potesse muovere ad esso danneggiato;
che il secondo motivo, il cui scrutinio e’ logicamente prioritario, e’ inammissibile, giacche’ – lungi dal denunciare effettivamente un error in indicando (che non e’ dato ravvisare nell’applicazione del giudice di merito della norma indicata in rubrica) – si rivolgono critiche al giudizio di fatto, di pertinenza esclusiva del giudice di merito, concernente l’accertamento della responsabilita’ esclusiva di uno dei conducenti e, quindi, il superamento della presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, (tra le altre, Cass. n. 15434/2004), senza, peraltro, veicolare idonea e congruente denuncia ai sensi del vigente dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ma prospettando una lettura delle risultanze probatorie diversa e piu’ favorevole di quella operata dal Tribunale, ossia una critica inammissibile anche nel regime dell’abrogato il citato articolo 360 c.p.c., n. 5.
che il primo motivo e’ ammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e anche manifestamente fondato;
che il Tribunale ha rigettato l’appello del (OMISSIS) in punto di accertamento della responsabilita’ esclusiva dei convenuti per la causazione del sinistro e in punto di riconoscimento del danno morale (primi due motivi), accogliendolo in punto di riliquidazione del danno biologico (per l’erroneo riferimento operato dal primo giudice alla effettiva eta’ del danneggiato). Sicche’, in punto di regolamentazione delle spese del grado (poste a carico dell’appellante) avrebbe dovuto trovare applicazione il principio (Cass. n. 2653/1994, n. 20894/2014, n. 19122/2015) per cui, in caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello puo’ compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite;
che va, dunque, dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso e accolto il primo;
che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito (articolo 384 c.p.c.), con compensazione integrale delle spese di appello tra tutte le parti, stante la reciproca soccombenza, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., in ragione del solo parziale (e in misura minima) accoglimento del gravame;
che le spese di legittimita’, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno interamente compensate tra il (OMISSIS), la (OMISSIS) S.p.A.; mentre, non si deve provvedere alla loro regolamentazione nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, compensa integralmente le spese del grado di appello tra tutte le parti;
compensa integralmente le spese del giudizio di legittimita’ tra il ricorrente e la (OMISSIS) S.p.A..
Motivazione Semplificata.

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