Cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13386.

La massima estrapolata:

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti “pendente societate”, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso del contribuente secondo cui la natura costitutiva dell’estinzione avrebbe determinato la nullità degli avvisi di accertamento “erga omnes”, sia nei confronti della società che dei soci).

Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13386

Data udienza 20 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere

Dott. CATALDI Michele – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28968-2012 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI TORINO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 23/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) S.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, (OMISSIS), (OMISSIS) quale socio della (OMISSIS) S.a.s. (trasformatasi in S.r.l. in data 24/02/2005), (OMISSIS) quale socio della (OMISSIS) S.a.s., (OMISSIS) quale titolare della ditta individuale (OMISSIS), ricorrono avverso la sentenza n. 36/34/12 depositata il 23 maggio 2012, avente ad oggetto l’avviso di accertamento per l’anno 2004, relativo per tutti, al recupero per maggior IVA ed IRAP, oltre sanzioni amministrative.
2. Avverso tale pronuncia ricorrono i contribuenti affidandosi a nove motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, viene denunciata in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, per violazione del termine decadenziale per la notifica dell’avviso di accertamento, avuto conto al perfezionamento della notifica ai sensi dell’articolo 149 c.p.c..
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 5, in riferimento al periodo di trenta giorni lavorativi di permanenza degli accertanti presso il domicilio del contribuente.
3. Con il terzo motivo viene denunciato in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla censura di inattendibilita’ ed illegittimita’ del processo verbale di constatazione e dei verbali di accertamento.
4. con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla denegata validita’ delle due dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8-bis;
5. con il quinto motivo viene denunciata in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2,;
6. con il sesto motivo viene censurata in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla validita’ di quanto attestato nei verbali di constatazione;
7. con il settimo motivo viene denunciata in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 2699 e 2700 c.c., per essere state le censure rivolte in merito alla inattendibilita’ dei processi verbali di constatazione, confutate dalla CTR con riferimento all’articolo 2700 c.c. (natura di atti aventi fede privilegiata);
8. con l’ottavo motivo viene dedotta in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 5, n. 3, l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla nullita’ dell’accertamento per estinzione della (OMISSIS) S.r.l.;
9. con il nono motivo viene denunciata in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2495 c.c., in riferimento all’estinzione della (OMISSIS) S.r.l., ed alla sua natura costitutiva, determinante, quale effetto, la nullita’ degli avvisi di accertamento;
10. per le ragioni che si espongono risulta inammissibile il gravame proposto in nome della estinta (OMISSIS) S.r.l., mentre, e’ infondato il ricorso interposto dai soci contribuenti, e da (OMISSIS) quale titolare della ditta individuale (OMISSIS);
11. deve, innanzitutto, essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso proposto dalla (OMISSIS) S.r.l.;
12. la societa’ risulta infatti estinta, come attestato dall’epigrafe del ricorso in disamina, e cio’ comporta la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla medesima societa’, per la quale l’estinzione e’ equiparabile alla morte della persona fisica (Cass. 23765/08);
13. passando all’esame dei motivi di ricorso azionati dagli altri ricorrenti, s’appalesa infondato il primo motivo;
14. contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nel caso che occupa la notifica dell’atto di accertamento risulta tempestiva, in quanto anche nella materia in riferimento opera il principio generale, in base al quale la notificazione dell’atto per il notificante, si perfeziona, per il notificante, non alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, bensi’ a quella, antecedente, di consegna all’ufficiale giudiziario (Corte Cost. n. 477 del 2002 – Cass. n. 15298/2008).
15. E’ pure infondato il secondo motivo, poiche’, in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente L. n. 212 del 2000, ex articolo 12, e’ meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullita’ degli atti compiuti dopo il suo decorso, ne’ la nullita’ di tali atti puo’ ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla piu’ lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione (Cass. n. 10481/2017).
16. Il terzo motivo e’ inammissibile, in quanto al di la’ della relativa intestazione formale, chiede, nella sostanza, la revisione in punto di fatto delle valutazioni operate dalla CTR in merito al contenuto del processo verbale di constatazione e dei verbali di accertamento;
17. Per ragioni di ordine logico va trattato il quinto motivo, strettamente connesso, al precedente, quarto motivo.
18. Anche il quinto mezzo di gravame s’appalesa infondato, in quanto la dichiarazione integrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8, non puo’ essere presentata, come avvenuto nella fattispecie in disamina, dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attivita’ di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare agli errori commessi e si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni (Cass. n. 14999/2015); a cio’ consegue l’assorbimento del quarto motivo con il quale viene censurata la motivazione inerente le dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti.
19. Il sesto ed il settimo motivo vanno trattati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi.
20. Tali mezzi di gravame, attinenti l’attendibilita’ di quanto attestato nei verbali di constatazione della GDF, prodotti nel grado di merito, sono inammissibili, perche’, entrambi, al di la’ dell’intestazione formale chiedono una inammissibile pronuncia sul merito della vicenda processuale.
21. Risulta, infine, pregiudiziale per ragioni di ordine logico, la trattazione del nono motivo rispetto al precedente ottavo motivo.
22. E’ infondato, anche, il nono motivo.
23. Va disatteso, infatti, l’assunto sostenuto sul punto dai ricorrenti, secondo i quali, la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese determinerebbe la nullita’ dell’accertamento “erga omnes”, sia nei confronti della societa’ che dei soci che la compongono.
24. Infatti secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Sent. n. 21188/14), che il Collegio ritiene di condividere pienamente, in base al quale, l’estinzione della societa’, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, posto che cio’, sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali, cui sono soggetti “pendente societate”; consegue a cio’ l’assorbimento dell’ottavo motivo, con il quale viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla nullita’ dell’accertamento per estinzione della (OMISSIS) S.r.l..
25. Per quanto precede, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in nome della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, mentre va rigettato il ricorso proposto dai soci (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS); sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, avuto conto della peculiarita’ delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla (OMISSIS) S.r.l., in liquidazione, rigetta il ricorso proposto dai soci (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS). Compensa le spese del giudizio.

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