Le misure sanzionatorie previste dall’art. 709 ter c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13400.

La massima estrapolata:

Le misure sanzionatorie previste dall’art. 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili, invero, di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”.

Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13400

Data udienza 29 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 7880/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n.1833/2017 della CORTE DI APPELLO DI Torino in data 8/8/2017;
udita la relazione del Consigliere Dott. Marina Meloni svolta nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 29/1/2019.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Torino ha accolto parzialmente il reclamo proposto dolagalsaluilr9 avverso il decreto del Tribunale di Biella con il quale erano state stabilite le modalita’ di frequentazione del padre con il figlio minore, (OMISSIS) ampliando le modalita’ di incontro del minore con il padre e condannando la madre del minore al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a favore del figlio ed a titolo di risarcimento dei danni a lui provocati in forza dell’articolo 709 ter c.p.c., comma 2, n. 2 per lesione del diritto alla bigenitorialita’ a causa del clima di conflittualita’ esistente tra i coniugi a seguito della separazione.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione (OMISSIS) affidato a due motivi e memoria. (OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 709 ter c.p.c., comma 2, n. 2 e articolo 346 c.p.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di Appello di Torino ingiustamente condannato la ricorrente al risarcimento del danno nei confronti del figlio in quanto responsabile della lesione del diritto del minore alla bigenitorialita’ mentre, al contrario, la ricorrente aveva sempre collaborato per rendere possibili gli incontri con il padre mentre era proprio il figlio (OMISSIS) a non voler vedere da solo il padre e pretendere in ogni incontro con il genitore anche la presenza della madre.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c. e articolo 2697 c.c. in tema di onere della prova in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice di secondo grado non ha riformato la sentenza del Tribunale in riferimento alla censura di nullita’ della CTU che aveva illegittimamente ampliato l’indagine peritale oltre il quesito posto dal giudice ed aveva consentito a controparte di produrre irritualmente documenti in violazione dell’articolo 183 c.p.c. ponendoli alla base delle sue valutazioni. Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto in ordine ad entrambi i motivi.
Quanto al primo motivo infatti il giudice di merito ha adeguatamente motivato l’esistenza dei presupposti della condanna ex articolo 709-ter c.p.c., comma 2 in quanto dalla sentenza impugnata si evince che il padre dal dicembre 2010 al luglio 2013 ha incontrato il figlio solo tre volte nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una piu’ ampia frequentazione. I comportamenti ostativi contestati alla ricorrente hanno condotto alla condanna di risarcimento a favore del figlio con l’intenzione di censurare proprio la mancata frequentazione tra il padre ed il figlio ed il ruolo svolto dalla ricorrente.
Le misure sanzionatorie previste dall’articolo 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili, invero, di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita’ dell’affidamento” (Cass. 16980/2018). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalita’ di affidamento del minore (p. 3), nonche’ il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre. Il motivo proposto contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili in quanto dirette a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi probatori del processo e un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento (Cass. 8758/2017).
Infine del tutto inconferente il richiamo all’articolo 346 c.p.c. (rectius 345), non avendo il giudice violato il principio del ius novorum, ma essendosi limitato a valutare, del tutto correttamente, trattandosi di giudizio su un rapporto, la situazione di inadempimento della madre al momento della pronuncia.
Il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, va osservato che la nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale ampliamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – e’ soggetta al regime di cui all’articolo 157 c.p.c., avendo carattere di nullita’ relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass. 15747/2018). Inoltre, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilita’ dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio (Cass. 11762/2018). Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che la documentazione acquisita irregolarmente ha avuto una limitata incidenza sulla complessiva analisi della capacita’ genitoriale, e che, comunque, la decisione di primo grado non si era affatto fondata esclusivamente sulle risultanze della c.t.u. relativa a circostanze che non hanno inciso sul giudizio finale complessivo in ordine alla analisi effettuata della capacita’ genitoriale delle parti.
Pertanto il ricorso risulta infondato e deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimita’.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater poiche’ il processo e’ esente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

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