Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433. Costituisce invero ius receptum che l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva, è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraversi gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto essersi verificato, attraverso una valutazione di stretto merito, ancorata ad un elemento sintomatico decisivo, quale il comportamento della debitrice, la quale – per avere pagato prontamente l'importo in precetto – ha dimostrato implicitamente, ma inequivocamente di aver ben compreso cosa le si richiedeva di pagare

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433 Svolgimento del processo Con sentenza in data 17.08.2011 il Tribunale di Palermo – decidendo sull’opposizione proposta da S.E. avverso il precetto notificatole ad istanza di T.G. in data 02.09.2009 per il pagamento della somma di Euro 2.361,54, in forza di decreto emesso dalla...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1 dicembre 2014, n. 5927. In merito al ricorso esperito ai fini dell'annullamento del parere contrario alla condonabilità delle opere edilizie, espresso ai sensi dell'art. 32 della legge del 28 febbraio 1985, n. 47, per effetto del vincolo sopravvenuto, all'edificazione, si rileva che tale la circostanza non può condurre a considerare del tutto inesistente un vincolo di inedificabilità totale, ricadendo nella previsione di carattere generale contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, secondo cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, da acquisire a prescindere dal requisito della anteriorità dell'opera rispetto al vincolo. In attuazione del principio tempus regit actum, invero, l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 1 dicembre 2014, n. 5927 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6314 del 2013, proposto da: ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO, nella persona...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 dicembre 2014, n. 5928. L'appello proposto dalla stazione appaltante nei confronti della sentenza che ha annullato gli atti di una procedura di gara d'appalto non deve essere notificato all'impresa che si era aggiudicata la gara, controinteressata nel giudizio di primo grado

Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 dicembre 2014, n. 5928 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7336 del 2014, proposto dall’ISTAT – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 novembre 2014, n. 47014. Ove dalle proposte rivolte dai pubblici ufficiali anche le presunte vittime finiscano per ricevere un indebito vantaggio, il fatto dev'essere qualificato non come concussione ma come induzione indebita, in quanto la vittima accetta la proposta del pubblico ufficiale non per evitare un male ingiusto, ma per conseguire un vantaggio indebito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 novembre 2014, n. 47014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesc – Presidente Dott. FIDELBO G. – rel. Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. APRILE E. – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, S.U.P., ordinanza 12 novembre 2014, n. 46837. Ai fini della confisca di prevenzione nei confronti di soggetti sottoposti a procedimenti per mafia (articolo 2-ter della L. 575/1965, attualmente articolo 24 del Dlgs 159/ 2011) «per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, non deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale».

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. ordinanza 12 novembre 2014, n. 46837 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. ESPOSITO Antonio – Consigliere Dott. MILO Nicola – Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere Dott. FRANCO Amedeo –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2014, n. 48696. La parte civile non può impugnare i capi penali della sentenza di primo grado se non indirettamente

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 novembre 2014, n. 48696 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26 ottobre 2012 il Tribunale di Livorno, in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado e su appello della sola parte civile, condannava I.B. alla pena di giustizia e al risarcimento dei danno per il reato...

Articolo

Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 17 novembre 2014, n. 47239. La mancanza della procura speciale ai sensi dell'articolo 100 c.p.p., delle parti private diverse dall'imputato al difensore non puo' essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'articolo 182 c.p.c., comma 2, ma comporta l'inammissibilita' dell'impugnazione

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 17 novembre 2014, n. 47239 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. ESPOSITO Antonio – Consigliere Dott. MILO Nicola – Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 25214. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. Quando l'evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica, proprio per il possibile rilievo quale agente dannoso del cattivo funzionamento, maggiore è la pericolosità intrinseca della cosa e minore può essere l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Incidenza che, al contrario, aumenta nei confronti di cosa inerte meno intrinsecamente pericolosa e, solo in questi ultimi casi, si richiede che per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 25214 Svolgimento del processo 1. P.M.A. convenne in giudizio IPERAL Spa, quale proprietaria del centro commerciale, e chiese il risarcimento dei danni subiti in esito alla caduta su un tappeto mobile, posto nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale “(…)”. Espose che, mentre si trovava...