Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 13 novembre 2014, n. 47014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesc – Presidente
Dott. FIDELBO G. – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. APRILE E. – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedett – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

3) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25 gennaio 2013 emessa dalla Corte d’appello di Palermo;

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;

udito il sostituto procuratore generale Selvaggi Eugenio, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente ai due episodi di concussione di cui al capi n. 2) contenuti nei decreti di citazione a giudizio dell’11.12.2007 e del 21.5.2008 e il rigetto nel resto;

uditi, per gli imputati, gli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 marzo 2010 il Tribunale di Palermo riteneva (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ispettori superiori della polizia municipale di (OMISSIS), responsabili di una serie di episodi di concussione, condannando il primo, che rispondeva anche del reato di maltrattamenti in famiglia, alla pena di otto anni di reclusione con l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, il secondo alla pena di anni cinque di reclusione di cui tre anni condonati, con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, e il terzo a tre anni di reclusione interamente condonati, con l’interdizione di anni cinque.
Sull’impugnazione dei tre imputati la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione ad alcuni episodi di concussione posti in essere nei confronti di (OMISSIS) per non aver commesso il fatto e ha assolto (OMISSIS) dal reato di maltrattamenti perche’ il fatto non sussiste, riducendo per tutti le pene ( (OMISSIS) anni sei e mesi nove di reclusione; (OMISSIS) anni quattro e mesi dieci di reclusione; (OMISSIS) anni due e mesi otto di reclusione), limitando per (OMISSIS) l’interdizione dai pubblici uffici ad un tempo pari alla pena inflitta e precisando che per (OMISSIS) l’interdizione deve intendersi applicata in perpetuo.
In particolare, (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile dei seguenti reati contestati con il decreto di citazione a giudizio dell’11.12.2007:
– (capo 1) delitto di cui agli articoli 56 e 317 c.p. perche’, abusando della propria qualita’ di ispettore superiore della polizia municipale e dei poteri derivanti da tale qualifica, in concorso con il collega (OMISSIS), compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, a costringere (OMISSIS), gestore di un’attivita’ di vendita di autovetture, a cedergli una BMW X5 3000, in permuta, a condizioni economiche del tutto favorevoli, non riuscendo a portare a termine la condotta per cause indipendenti dalla sua volonta’ (commesso tra il (OMISSIS));
– (capo 2) delitto di cui all’articolo 317 c.p. perche’, abusando della propria qualita’ di ispettore superiore della polizia municipale e dei poteri derivanti da tale qualifica, costringeva (OMISSIS), titolare di un’autorimessa, a fornire gratuitamente, con frequenza quotidiana, il posto auto alla moglie, (OMISSIS), e, saltuariamente, il parcheggio per la propria moto (commesso dal (OMISSIS));
– (capo 3) delitto di cui all’articolo 317 c.p. perche’, abusando della propria qualita’ di ispettore superiore della polizia municipale e dei poteri derivanti da tale qualifica, costringeva (OMISSIS) ad assumere quale commessa presso l’esercizio commerciale gestito dallo stesso, la propria amante (OMISSIS), assicurandole condizioni di lavoro privilegiate (commesso in epoca prossima al (OMISSIS));
– inoltre, tutti e tre gli imputati sono stati ritenuti responsabili dell’episodio di concussione contestato al capo 1 del decreto di citazione a giudizio del 21.5.2008 perche’, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando delle rispettive qualita’ di ispettori superiori della polizia municipale e dei poteri derivanti da tali qualifiche, costringevano (OMISSIS), titolare della societa’ (OMISSIS) , a fornire l’installazione, presso le loro abitazioni, di un climatizzatore ciascuno, nonche’, per quanto riguarda (OMISSIS) e (OMISSIS), a riparare due apparecchi di telefonia mobile e, per il solo (OMISSIS), a fornirgli gratuitamente beni di modico valore (commesso dall'(OMISSIS));
– infine, (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati ritenuti colpevoli del delitto di cui agli articoli 81, 110 e 317 c.p., perche’, in concorso tra loro, abusando della propria qualita’ di ispettori superiori della polizia municipale e dei poteri derivanti da tali qualifiche, in tre distinte occasioni, costringevano (OMISSIS), titolare di un esercizio commerciale, a fornire loro, gratuitamente, 48 camicie (commesso nel corso del (OMISSIS)).
La Corte d’appello ha ritenuto che gli imputati con la loro condotta abbiano realizzato una vera e propria coartazione della volonta’ dei loro interlocutori, che intimoriti dalle conseguenze minacciate hanno acconsentito a fornire le utilita’ richieste, confermando la qualificazione giuridica dei fatti nel reato di concussione previsto dall’articolo 317 c.p.
2. Tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS), hanno dedotto dodici motivi di ricorso che di seguito si riassumono.
Motivi attinenti ai reati contestati con il decreto di citazione a giudizio dell’11.12.2007:
1) con riferimento al reato di tentata concussione di cui al capo 1), si lamenta il vizio di motivazione per la mancata considerazione delle deduzioni difensive con cui era stata messa in evidenza, sotto diversi profili, l’inattendibilita’ di (OMISSIS), presunta vittima della concussione, e del teste (OMISSIS), nonche’ il travisamento delle deposizioni rese dai vigili urbani (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’illogicita’ delle considerazioni svolte in merito alla relazione di servizio del 21.10.2005 a firma del (OMISSIS). Inoltre, si evidenzia l’illogicita’ delle argomentazioni relative ai tempi di redazione della relazione di servizio in cui si faceva riferimento ad una chiamata anonima che segnalava la presenza di auto parcheggiate sul marciapiede davanti alla rivendita del (OMISSIS), relazione che secondo la sentenza impugnata sarebbe stata realizzata artatamente per giustificare il controllo eseguito nei confronti della rivendita di autovetture;
2) anche per la concussione consumata nei confronti di (OMISSIS) (capo 2) si censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l’inattendibilita’ della persona offesa e l’omessa valutazione delle dichiarazioni di alcuni testimoni, tra cui l’ispettore (OMISSIS) che ha escluso che l’imputato avrebbe mai parlato della chiusura dell’autorimessa, (OMISSIS) che avrebbe assistito al colloquio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) per il pagamento del parcheggio, (OMISSIS) che ha riferito di essere stato lui stesso a chiedere la disponibilita’ di un posto auto per l’imputato;
3) analoghi motivi sono stati dedotti in relazione all’episodio di concussione di cui al capo 3, relativo all’assunzione di (OMISSIS) presso il negozio di (OMISSIS). Si assume l’insussistenza del reato dal momento che l’assunzione della (OMISSIS), che all’epoca aveva una relazione sentimentale con l’imputato, avvenne dopo che (OMISSIS), a seguito dei controlli eseguiti dall’imputato, aveva regolarizzato la propria situazione acquisendo la documentazione mancante, circostanza questa che la Corte d’appello ha omesso di valutare, sostenendo che la pratica amministrativa non risultava comunque esitata ; si sostiene, inoltre, l’inattendibilita’ della persona offesa, che sarebbe caduta in ripetute ed evidenti contraddizioni non rilevate dai giudici nonostante siano state oggetto di specifiche deduzioni difensive; si lamenta, inoltre, la mancata considerazione delle deposizioni della (OMISSIS) e dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), tutte favorevoli alla posizione del (OMISSIS).
Motivi attinenti ai reati contestati con il decreto di citazione a giudizio del 21.5.2008:
4) riguardo alla concussione contestata nei confronti di (OMISSIS) si deduce, anche in questo caso, il vizio di motivazione e la violazione di legge. Si evidenzia l’insussistenza del reato dal momento che neppure la persona offesa avrebbe mai messo in relazione la mancata irrogazione della sanzione amministrativa per l’omessa indicazione dei prezzi sui gusci dei (OMISSIS)andi con l’istallazione dei condizionatori d’aria;
5) con riferimento all’episodio di concussione di cui al capo 2), si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in quanto la persona offesa ( (OMISSIS)) non avrebbe riferito alcun elemento obiettivo idoneo a descrivere l’abuso di qualita’ e dei poteri che avrebbe caratterizzato la condotta dell’imputato; d’altra parte, si sottolinea come dalla sentenza non risulti neppure che la condotta si sia estrinsecata in un effettivo costringimento ovvero in una forma di induzione; infine, i giudici non avrebbero preso in considerazione la circostanza che la stessa persona offesa avrebbe precisato di non aver richiesto il pagamento delle camicie. Sotto un altro profilo si evidenziano una serie di contraddizioni rinvenibili nelle dichiarazioni della persona offesa;
6) in relazione all’episodio della richiesta di disponibilita’ di un posto per l’autovettura della moglie, nel ricorso si sostiene, valorizzando le stesse dichiarazioni di (OMISSIS), quale persona offesa, che si sarebbe trattato di una corruzione e non di una concussione, dovendosi riconoscere l’esistenza di un vero e proprio accordo in base al quale (OMISSIS), consapevole delle carenze strutturali ed amministrative della propria attivita’, aveva aderito alla proposta dell’imputato per ottenere il vantaggio di continuare la sua attivita’. Si sottolinea che su queste deduzioni la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione;
7) anche in rapporto all’episodio dell’assunzione dell’ (OMISSIS) si sostiene che si sia trattato di una corruzione, in quanto l’accordo avrebbe avuto ad oggetto da un lato l’assunzione, dall’altro evitare la redazione dei verbali di accertamento per il difetto delle autorizzazioni amministrative. Si chiede pertanto la riqualificazione e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
8) con l’ottavo motivo il ricorrente, torna ad occuparsi dell’episodio delle camicie, per sostenere che anche in questo caso i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare il fatto ai sensi dell’articolo 319 c.p. e, conseguentemente, dichiarare l’avvenuta prescrizione, trattandosi di fatti risalenti al (OMISSIS);
9) viene dedotta l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dalle persone offese, in particolare da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti titolari di esercizi commerciali a carico dei quali erano gia’ emersi nel corso dell’escussione indizi in ordine al reato di corruzione, sicche’ la loro testimonianza avrebbe dovuto essere interrotta e il non averlo fatto ha determinato, comunque, l’inutilizzabilita’ delle successive dichiarazioni rese. Tale eccezioni sarebbero state del tutto ignorate dalla sentenza impugnata. Sotto altro profilo si assume che le loro dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 2, stante la presenza di situazioni oggettive che inducevano a dubitare della loro attendibilita’;
10) con riferimento ai fatti di cui ai capi 1, 2 e 3 del decreto di rinvio a giudizio del 2007 nonche’ ai fatti di cui ai capi 1 e 2 dell’altro decreto si assume che la Corte d’appello avrebbe dovuto riqualificare le condotte poste in essere dall’imputato nel nuovo reato di cui all’articolo 319-quater c.p. entrato in vigore nel corso del giudizio di appello. Tale richiesta era stata svolta in via subordinata sia in sede di discussione orale sia successivamente con una memoria difensiva, ma la Corte d’appello avrebbe omesso di offrire una risposta sul punto;
11) si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenunte di cui all’articolo 323-bis c.p.;
12) si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessivita’ della pena inflitta.
In data 1 febbraio 2014 i difensori dell’imputato hanno depositato note difensive con cui hanno insistito nel decimo motivo, sostenendo la riqualificazione del reato di concussione in quello previsto dall’articolo 319-quater c.p.
2.2. L’avvocato (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), ha dedotto due motivi.
Il primo attiene all’erronea applicazione della legge penale e al conseguente vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello qualificato il fatto concussivo addebitato all’imputato nel reato previsto dall’articolo 319-quater c.p., introdotto dalla Legge n. 190 del 2012 gia’ in vigore al momento della celebrazione del giudizio di secondo grado. Si assume che la condotta posta in essere dall’imputato configura una forma di induzione e non di costrizione, con conseguente applicazione della piu’ favorevole norma di cui all’articolo 319-quater c.p., di cui pero’ i giudici avrebbero dovuto verificare la presenza di tutti gli elementi, cosa che invece non risulta essere stata fatta.
Nell’ambito dello stesso motivo si censura la sentenza per non aver dato rilievo alle dichiarazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Con un altro motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In data 10 luglio 2014 l’avvocato (OMISSIS) ha depositato una memoria difensiva con cui chiede qualificare il fatto come induzione indebita.
2.3. Nell’interesse di (OMISSIS) l’avvocato (OMISSIS) ha dedotto un unico motivo attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione, assumendo che la sentenza impugnata sia sfornita di giustificazioni in ordine alla affermata responsabilita’ dell’imputato in ordine alle ipotesi di concussione. In particolare, si assume che la Corte d’appello non ha offerto alcuna risposta alle argomentazioni critiche contenute nell’atto di appello, in cui si e’ messo in rilievo come dalle dichiarazioni delle due presunte vittime della concussione non sia emersa alcuna condotta diretta ad abusare della propria qualifica per ottenere le utilita’ cui si riferisce il capo di imputazione.
In data 1 luglio 2014 il difensore di (OMISSIS) ha depositato note difensive con cui ribadisce i motivi gia’ proposti nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La ricostruzione dei fatti, cosi’ come descritta in sentenza, non merita le censure contenute nei ricorsi.
(OMISSIS).
3.1. I motivi che, in riferimento all’episodio contestato al (OMISSIS) nel capo 1) di cui al decreto di citazione dell’11.12.2007, censurano la ritenuta attendibilita’ dei testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ il travisamento del significato delle dichiarazioni dei vigili urbani (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mirano ad ottenere una diversa lettura dei fatti senza pero’ indicare alcuna reale illogicita’ o incoerenza della motivazione della sentenza.
I giudici hanno ritenuto del tutto attendibili le dichiarazioni accusatorie del (OMISSIS) anche perche’ riscontrate nei fatti, soprattutto con riferimento alla circostanza, documentalmente provata, del ritardo con cui sono stati redatti e trasmessi i verbali elevati a carico della societa’ del (OMISSIS) per la sosta delle autovetture sul marciapiede antistante il negozio rispetto alla data del controllo, ritardo funzionale a sfruttare quel lasso temporale per convincere la persona offesa ad accettare le condizioni di permuta delle autovetture proposte dall’imputato, tanto e’ vero che fino all’espresso rifiuto del (OMISSIS) nessun verbale di contestazione risulta notificato. Inoltre, le dichiarazioni del (OMISSIS) risultano riscontrate dalla testimonianza resa da (OMISSIS) – che i giudici, respingendo le critiche della difesa, reputano del tutto attendibile -, il quale ha riferito non solo delle frequenti visite effettuate dall’imputato, accompagnato da un suo collega, presso l’autosalone del (OMISSIS) e dell’interessamento all’acquisto di un’autovettura in esposizione, ma ha anche detto di aver ricevuto dal (OMISSIS) la confidenza della proposta ricevuta dall’imputato.
Per quanto concerne il presunto travisamento delle testimonianze dei vigili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e delle argomentazioni relative alla redazione della relazione di servizio a firma di (OMISSIS), si osserva che si tratta della riproposizione delle identiche questioni gia’ trattate dai giudici d’appello e alle quali sono state offerte risposte logiche e coerenti. In ogni caso, la sentenza ha escluso la tesi avanzata dalla difesa circa l’ipotesi di un tentativo di corruzione da parte del (OMISSIS) nei confronti dei due vigili urbani, rilevando che nella condotta di quest’ultimo non si ravvisa alcun elemento concreto che possa far solo supporre un tentativo di corruzione. Quanto al rilievo della relazione di servizio redatta da (OMISSIS) i giudici hanno messo in rilievo il fatto che da essa non si evince neppure la data in cui e’ stata inoltrata al responsabile, sottolineando come il numero di protocollo (1/43) non coincide con la data riportata nella relazione del 21.10.2005, antecedente alle relazioni di servizio del 16.11.2005 e del 25.11.2005 che pero’ riportano numeri di protocollo piu’ bassi (1/40 e 1/41). Peraltro, la sentenza evidenzia, nelle pagine 10 e 11, come in tale relazione le circostanze riportate non siano concordanti con le risultanze probatorie.
In conclusione, deve ritenersi che i motivi dedotti non siano in grado di mettere in crisi la ricostruzione degli avvenimenti cosi’ come fatta in sentenza, in base ad una motivazione che appare logica e coerente.
3.1.1. Anche i motivi proposti in relazione al capo 2) di cui al decreto di citazione dell’11.12.2007, relativo all’episodio del parcheggio delle autovetture presso l’autorimessa di (OMISSIS), non sono fondati per quanto attiene alle critiche sulla ricostruzione dei fatti.
Il ricorrente assume l’inattendibilita’ del (OMISSIS) in maniera del tutto apodittica.
D’altra parte, la sentenza d’appello – da pagina 11 a pagina 15 – ha preso in attento esame le dichiarazioni rese da (OMISSIS), da (OMISSIS) e da (OMISSIS) – queste ultime due invero trascurate dal primo giudice – ritenendo che nessuna di esse scalfisce le accuse rivolte dal (OMISSIS) all’imputato, cosi’ confermando che l’offerta rivolta al (OMISSIS) di utilizzare la propria autorimessa per un comodo e gratuito parcheggio e’ stata la conseguenza dell’accertamento amministrativo eseguito dall’imputato presso la stessa autorimessa gestita dal (OMISSIS), cui e’ seguita la prospettazione da parte dell’imputato di una possibile chiusura del locale per una serie di violazioni amministrative riscontrate, ma che non hanno portato ad elevare alcuna contravvenzione.
3.1.2. Analogo discorso deve essere fatto anche per l’episodio dell’assunzione dell’ (OMISSIS) presso l’esercizio commerciale dell’ (OMISSIS) (capo 3 di cui al decreto di citazione dell’11.12.2007).
I giudici d’appello hanno ritenuto dimostrato che l’assunzione dell’ (OMISSIS), che all’epoca dei fatti intratteneva una relazione sentimentale con (OMISSIS), e’ avvenuta dopo i controlli effettuati dai verbalizzanti presso l’esercizio commerciale dell’ (OMISSIS) e il riscontro di una serie di irregolarita’ amministrative con la solita prospettazione del rischio di chiusura del negozio, cui e’ seguita la richiesta dell’imputato di assumere la sua amante. Anche in questo caso non vi sarebbe stato alcun esito della pratica amministrativa.
La sentenza ha innanzitutto rilevato che la stessa (OMISSIS) ha ammesso di essere stata assunta grazie all’interessamento dell’imputato, circostanza rilevante perche’ riscontra le accuse della persona offesa che, correttamente, e’ stata ritenuta del tutto attendibile. Per il resto la sentenza ha evidenziato l’inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dai coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) e di quelle della (OMISSIS) relative ai rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
Deve ritenersi che i motivi dedotti non siano in grado di mettere in crisi la ricostruzione degli avvenimenti cosi’ come fatta in sentenza, in base ad una motivazione che appare logica e coerente.
(OMISSIS) e (OMISSIS).
3.2. I motivi dedotti nei confronti della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’episodio di cui al capo 2) del decreto di citazione del 21.5.2008, relativo alle 46 camicie che i due imputati avrebbero ottenuto da (OMISSIS) dopo il solito controllo effettuato nel suo esercizio commerciale, sono anch’essi infondati con riferimento alle critiche sulla ricostruzione dei fatti.
Le censure relative alla ritenuta attendibilita’ della persona offesa sono del tutto generiche e sfornite di qualsiasi giustificazione: le ritenute contraddizioni rinvenibili nelle sue dichiarazioni non appaiono in grado di mettere in crisi la complessiva ricostruzione che la sentenza ha fatto delle condotte tenute dai due imputati. Del resto i giudici di merito hanno dato atto della coerenza e logicita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS), che ha riferito con estrema precisione della visita ispettiva compiuta dai due imputati, dei rilievi fatti con riferimento alla mancanza di licenza e alla presenza di chiazze di umidita’ sul soffitto del locale, del successivo incontro avuto presso il Comando di Polizia Municipale in cui gli venne ribadito il rischio di una possibile chiusura dell’attivita’ commerciale e della contestuale richiesta di confezionare per loro delle camicie, facendo intendere che in tal modo avrebbero chiuso la pratica ; lo stesso (OMISSIS), nel suo racconto, riferisce che i due imputati chiesero altre camicie e che uno dei due, (OMISSIS), ne restitui’ alcune perche’ corte di manica, e che in tali diversi incontri nessuno dei due fece mai riferimento al prezzo da pagare, precisando che lui non richiese alcun corrispettivo per il timore ingenerato per la possibile chiusura del negozio.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.3. Ugualmente infondati sono i motivi con cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno censurato la sentenza per come ha ricostruito i fatti contestati nel capo 1) di cui al decreto di citazione del 21.5.2008 e relativo all’episodio che ha visto come persona offesa (OMISSIS).
Invero, i motivi che sul punto sono stati dedotti da (OMISSIS) e (OMISSIS) sono del tutto generici; quelli proposti dal (OMISSIS), diretti a evidenziare la circostanza che neppure la persona offesa ha mai messo in relazione la mancata applicazione della sanzione amministrativa per le irregolarita’ riscontrate nel suo esercizio commerciale con le prestazioni richieste di installazione dei condizionatori d’aria, sono inefficaci a mettere in crisi la ricostruzione dei fatti cosi’ come contenuta in sentenza, dal momento che i giudici, proprio in base alle dichiarazioni del (OMISSIS), hanno ritenuto la responsabilita’ del (OMISSIS) e degli altri due coimputati. Infatti, e’ (OMISSIS) ha riferire che quando venne convocato presso gli uffici della Polizia Municipale i tre vigili urbani si informarono della possibilita’ di installare i condizionatori presso le loro rispettive abitazioni e che successivamente venne effettuata l’installazione gratuitamente; lo stesso teste ha anche raccontato di successive riparazioni di cellulari eseguite in favore del (OMISSIS) da questi mai pagate.
4. A questo punto occorre dare atto che tutti i ricorrenti hanno sostenuto che i fatti cosi’ come contestati nelle imputazioni e ritenuti in sentenza andassero qualificati nel nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilita’ di cui all’articolo 319-quater c.p., anziche’ nel ritenuto reato di concussione.
La Corte territoriale ha valutato le ricadute derivanti dalle modifiche apportate dalla Legge n. 190 del 2012, escludendo che le fattispecie oggetto di contestazione potessero configurare il meno grave reato di induzione indebita di cui all’articolo 319-quater c.p.: si e’ infatti ritenuto provato che i pubblici ufficiali non si sono limitati a determinare, in maniera subdola, uno stato di soggezione nei soggetti passivi al fine di vedere soddisfatte le loro illegittime pretese, ma hanno esplicitato, in maniera palese, le loro intenzioni, costringendoli a conferire le utilita’ richieste per non subire le conseguenze loro prospettate, consistite nella chiusura dell’esercizio commerciale ovvero nell’irrogazione di multe ingenti. In tali situazioni le persone offese sarebbero state poste nell’alternativa di soddisfare le illegittime pretese dei pubblici ufficiali ovvero subire le conseguenze minacciate a seguito delle rilevate violazioni amministrative nel corso dei controlli, sicche’ e’ stato escluso che le vittime si siano trovate nella possibilita’ di operare una libera scelta, essendo state costrette ad erogare le prestazioni richieste al fine di non subire il pregiudizio minacciato. Di qui la conferma della qualificazione giuridica dei fatti nel reato di concussione previsto dall’articolo 317 c.p..
4.1. Come e’ noto la citata Legge n. 190 del 2012, ha operato uno sdoppiamento dell’originario articolo 317 c.p., prevedendo due distinti reati: la concussione cd. per costrizione (articolo 317 c.p.) e l’induzione indebita (articolo 319-quater c.p.). Nella concussione precedente la riforma, le condotte prese in considerazione dalla norma incriminatrice, attraverso cui il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio), abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, riusciva a farsi dare o promettere indebitamente denaro o altra utilita’ potevano essere, indifferentemente, condotte di costrizione o di induzione ; con la novella del 2012 la costrizione e’ divenuta la condotta che caratterizza il reato di concussione, punito piu’ gravemente (da sei a dodici anni di reclusione), mentre l’induzione costituisce il comportamento oggetto del distinto reato previsto dal nuovo articolo 319-quater c.p., punito con la pena della reclusione da tre a otto anni. Ne deriva che oggi, ai fini della qualificazione giuridica, diventa rilevante accertare se la condotta posta in essere dal pubblico ufficiale, abusando della sua qualita’ (o dei suoi poteri), sia consistita in una costrizione ovvero in una induzione. Un tale problema di qualificazione giuridica interessa anche la fattispecie in esame, dal momento che il riconoscimento di una condotta induttiva posta in essere dagli imputati avrebbe come conseguenza l’applicazione, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, dell’ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 319-quater c.p., norma piu’ favorevole rispetto all’originario reato di concussione di cui all’articolo 317 c.p., che prevedeva una pena da quattro a dodici anni di reclusione.
4.2. Le conclusioni della Corte territoriale non possono essere condivise, dovendo riconoscersi la fondatezza dei motivi dedotti dai ricorrenti, soprattutto a seguito dell’intervento delle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013 (ric. Maldera ed altri), hanno chiarito la distinzione tra concussione e il nuovo reato di induzione, superando, almeno in parte, alcune incertezze applicative e interpretative registratesi all’interno della stessa Cassazione.
La sentenza impugnata ha, in sostanza, ritenuto che le condotte poste in essere dagli imputati abbiano dato luogo a vere e proprie forme di costrizione, rispetto alle quali le vittime non hanno potuto far altro che accettare le proposte ricevute dai pubblici ufficiali.
Secondo la citata sentenza delle Sezioni unite la costrizione, cui oggi fa riferimento esclusivo l’articolo 317 c.p., coincide con il concetto di minaccia , intesa come annuncio da parte dell’agente di un male o danno ingiusto , ossia una condotta illecita in grado di incutere timore in chi la percepisce, cosi’ da pregiudicarne l’integrita’ del benessere psichico e la liberta’ di autodeterminazione , precisando che puo’ assumere anche forme implicite o allusive o addirittura presentarsi come un consiglio, un’esortazione purche’ evidenzi comunque una carica oggettivamente intimidatoria. Pertanto la concussione, che origina da un abuso della qualita’ o dei poteri, si concretizza nel prospettare un male ingiusto cosi’ da porre la vittima in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa, tale da cedere la propria disponibilita’ a dare o promettere una qualche utilita’ sapendo che non e’ dovuta, pur di evitare il male piu’ grave minacciato.
Diversamente, come e’ noto, nel reato previsto dall’articolo 319-quater c.p. viene replicato il riferimento all’abuso della qualita’ e dei poteri da parte del soggetto attivo, ma l’elemento oggettivo della sua condotta consiste nell’indurre taluno a dare o promettere indebitamente. Viene cosi’ realizzato quello sdoppiamento, con definitiva separazione, della costrizione e dell’induzione , indistintamente richiamate nell’originaria formulazione dell’articolo 317 c.p. prima della riforma di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Oggi, come avvertono le Sezioni unite, a seguito di tale modifica normativa ai due concetti deve necessariamente attribuirsi un diverso significato non solo in senso naturalistico, dal momento che il verbo indurre cui si riferisce l’articolo 319-quater c.p., svolge una funzione di selettivita’ residuale perche’ e’ destinato a coprire quegli spazi non riferibili alla costrizione di cui all’articolo 317 c.p., cioe’ quei comportamento pur sempre abusivi, ma che non si concretizzino nella minaccia di un male ingiusto e, quindi, non pongano il destinatario dinanzi ad una alternativa obbligata tra due mali ingiusti. Coerentemente l’induzione si caratterizza per avere l’attitudine ad alterare comunque il processo volitivo altrui, ma lasciando, rispetto alla costrizione, un margine maggiore di decisione autonoma, tale da far ritenere che l’indotto possa resistere alle pressioni indebite, con la conseguenza che in caso di adesione a tali pressioni si giustifichi la sua punibilita’.
Non e’ un caso che la sentenza Maldera delle Sezioni unite individui nella previsione della punibilita’ del privato il vero indice rivelatore del significato dell’induzione . Nella dimensione dell’articolo 319-quater c.p. la volonta’ del privato non viene piegata dalla pressione del soggetto attivo, ma solo condizionata ed orientata da pressioni psichiche che possono assumere diverse forme, ma tutte diverse dalla minaccia (e dalla violenza), quindi prive del carattere tendenzialmente coartante. Per questa ragione le Sezioni unite, nella citata sentenza Maldera, finiscono per assumere quale criterio distintivo tra i due concetti la dicotomia minaccia – non minaccia , riconoscendo che puo’ essere induzione una condotta quale la persuasione, la suggestione, l’allusione, lo stesso silenzio, purche’ non si risolva in una forma di minaccia implicita di un danno antigiuridico senza alcun vantaggio indebito per il privato. Infine, e’ il vantaggio indebito che individua la fattispecie induttiva e che, come si e’ detto, giustifica la punibilita’ dell’indotto cosi’ come prevista dall’articolo 319-quater c.p., comma 2, in quanto da costui l’ordinamento penale esige il dovere di resistere alla pressione . In questo modo il legislatore si propone lo scopo di disincentivare forme di sfruttamento opportunistico della relazione viziata dall’abuso della controparte pubblica imponendo al privato, nei rapporti con l’amministrazione, di non perseguire vantaggi ingiusti che possono derivare anche da situazioni generate da abusi patiti ad opera di funzionari pubblici.
La conclusione cui giungono le Sezioni unite, con la decisione piu’ volte citata, e’ che il reato di induzione indebita si configura quando il funzionario pubblico pone in essere l’abuso induttivo operando da una posizione di forza e sfruttando la situazione di debolezza del privato che presta acquiescenza alla richiesta, non per evitare un danno ingiusto, ma per conseguire un vantaggio indebito. E’ evidente la collocazione della nuova induzione a meta’ strada tra la concussione e la corruzione: della prima conserva l’elemento dello sfruttamento della posizione di potere di cui l’agente abusa; della corruzione eredita la plurisoggettivita’ della struttura del reato che diventa a concorso tendenzialmente necessario.
Come molto opportunamente avverte la sentenza Maldera, i parametri del danno ingiusto e del vantaggio indebito, individuati per distinguere la concussione dall’induzione, non sempre riescono a raggiungere lo scopo, in quanto in talune fattispecie concrete possono presentarsi contemporaneamente, sicche’ spetta all’interprete valutare a quale di essi attribuire maggiore significativita’.
Ai criteri sopra sinteticamente esposti il Collegio ritiene di adeguarsi nell’accertamento della corretta qualificazione dei fatti oggetto di contestazione nel presente processo.
5. La Corte d’appello di Palermo ha bene evidenziato in fatto che gli imputati utilizzavano sempre la stessa tecnica per convincere le proprie vittime ad aderire alle loro proposte: effettuavano controlli presso gli esercizi commerciali che reputavano appetibili , talvolta anche al di fuori della loro competenza territoriale, rappresentando ai titolari la gravita’ della situazione riscontrata e le possibili conseguenze per l’attivita’ commerciale, come la chiusura ovvero il pagamento di sanzioni elevate, quindi proponevano una soluzione da cui derivava per loro una utilita’, soluzione che la vittima accettava per evitare le possibili conseguenze dei controlli effettuati: cosi’ e’ accaduto per quanto riguarda gli episodi presso la rivendita di automobili del (OMISSIS), presso l’autorimessa del (OMISSIS) e presso il negozio dell’ (OMISSIS); lo stesso e’ avvenuto negli altri due episodi ai danni di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
I giudici hanno osservato che in tutti i capi di imputazione risulta contestata specificamente la condotta di costrizione e mai quella di induzione, rilevando che in tutte le fattispecie i pubblici ufficiali non si sono limitati a determinare, in maniera subdola e larvata, uno stato di soggezione nel soggetto passivo al fine di vedere soddisfatte le loro legittime pretese ma esplicitarono, in modo palese, le loro intenzioni nei confronti dei soggetti passivi, costringendo questi ultimi a conferire ai predetti le utilita’ richieste al fine di non subire le conseguenze loro prospettate, consistite, nella maggior parte dei casi, nella chiusura dell’attivita’ commerciale (…) ed in altri nell’irrogazione di multe salatissime che avrebbero potuto avere effetti nefasti sulla prosecuzione dell’attivita’ d’impresa .
In questo modo, il carattere costrittivo delle condotte viene messo in relazione alla manifestazione esplicita delle pretese illegittime dei vigili urbani, con una argomentazione che non dimostra la natura minatoria delle richieste e, inoltre, non prende in minima considerazione il vantaggio indebito che le presunte vittime hanno conseguito nei vari episodi contestati: infatti, risulta apodittica l’affermazione della sentenza la’ dove assume che le persone offese non sono state poste nella facolta’ di operare una libera scelta, ma sono state costrette ad erogare le prestazioni richieste per non patire il pregiudizio minacciato.
Invece, emerge con una certa evidenza, dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza, che gli imputati non hanno posto in essere condotte minacciose, rientranti nel concetto di costrizione come sopra inteso, in quanto prospettare l’applicazione di multe ovvero la chiusura di attivita’ in presenza di violazioni amministrative effettivamente riscontrate non coincide con il prospettare un danno contra ius. Infatti, in tutti gli episodi contestati, gli imputati rappresentavano, sicuramente in maniera subdola, le possibili conseguenze che potevano derivare dagli illeciti amministrativi dopo avere accertato tali illeciti, a cui potevano effettivamente seguire le multe e, in alcuni casi piu’ gravi, la chiusura dell’attivita’.
Ma soprattutto, i giudici non hanno considerato che dalle proposte rivolte dai pubblici ufficiali anche le presunte vittime finivano per ricevere un indebito vantaggio: in tutti gli episodi le vittime accettano le proposte degli imputati non per evitare un male ingiusto, ma per conseguire il vantaggio indebito di non pagare le multe ed evitare la chiusura dei loro esercizi commerciali.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) dinanzi alla contestazione degli illeciti amministrativi e alla successiva proposta rivolta loro dagli imputati vi aderiscono opportunisticamente per conseguire comunque un vantaggio indebito, adesione che non comporta la configurabilita’ di una ipotesi di corruzione proprio perche’ la condotta dei pubblici funzionari rientra nel concetto di induzione, nel senso che da parte loro vi e’ stata una condotta persuasiva e suggestiva realizzata abusando della posizione rivestita, che ha condizionato fortemente il processo formativo della volonta’ delle vittime , sicche’ deve escludersi la sussistenza di un accordo corruttivo che necessita’ di una base paritaria. Un discorso analogo deve essere fatto anche per l’episodio in cui e’ stato riconosciuto il tentativo di concussione. Identica e’ stata la strategia dell’imputato che ha prima contestato al (OMISSIS) una serie di violazioni per le autovetture dell’autosalone parcheggiate irregolarmente e successivamente gli ha proposto una permuta per l’acquisto di un’auto in esposizione, attraverso una pressione morale con una capacita’ di condizionare la liberta’ di autodeterminazione piu’ blanda, che ha lasciato al destinatario un ampio margine di decisione, tanto da rifiutare la proposta, situazione che giustifica la riqualificazione in termini di induzione tentata.
D’altra parte, la sussistenza del vantaggio indebito ricavato dai privati assurge a criterio discriminante rispetto alla ritenuta ipotesi di concussione e orienta definitivamente a favore dell’induzione indebita di cui all’articolo 319-quater c.p., che deve essere inteso nella sua specifica unitarieta’ di reato plurisoggettivo a concorso necessario, in cui devono confluire le condotte delle due parti protagoniste. Ne consegue che ai fini della riqualificazione non ha rilievo la circostanza che nella specie non possano essere presi in considerazione ai fini della responsabilita’ i soggetti indotti, dovendo farsi comunque riferimento al reato cosi’ come configurato in astratto dalla norma incriminatrice.
5.1. Nella specie, il reato di induzione indebita puo’ trovare applicazione sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata che ha riconosciuto che vi e’ continuita’ normativa, limitatamente al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione e il nuovo reato di cui all’articolo 319-quater c.p.
Sulla questione sono intervenute numerose decisioni di questa stessa Sezione, che hanno escluso che le nuove norme introdotte dalla novella del 2012 abbiano abrogato la precedente fattispecie di concussione, affermando l’esistenza di un rapporto di continuita’ fra la disposizione da ultimo menzionata e l’attuale reato disciplinato nell’articolo 319 quater c.p. (Sez. 6, 3 dicembre 2012, n. 3251, Roscia; Sez. 6, 4 dicembre 2012, n. 8695, Nardi; Sez. 6, 11 febbraio 2013, n. 12388, Sarno; Sez. 6, 11 febbraio 2013, n. 11792, Castelluzzo; Sez. 6, 11 gennaio 2013, n. 17285, Vaccaro; Sez. 6, 8 febbraio 2013, n. 23954, Breccia; Sez. 6, 25 gennaio 2013, n. 6578, Piacentini; Sez. 6, 11 febbraio 2013, n. 11794, Melfi). Da ultimo, le Sezioni unite hanno confermato questo orientamento, sostenendo che la prevista punibilita’ del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell’abuso induttivo, ferma restando, ovviamente, l’applicazione del piu’ favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma (Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera). In sostanza deve ribadirsi che anche la punibilita’ del soggetto indotto prevista dall’articolo 319-quater c.p., e che rappresenta una indubbia novita’ rispetto alla vecchia ipotesi di concussione, non e’ elemento che possa portare a negare la continuita’ normativa tra le disposizioni, in quanto la condotta del soggetto attivo, che viene punita come attivita’ di induzione era gia’ punita dall’originario articolo 317 c.p. In altri termini, deve ritenersi che l’operazione di svincolo della condotta induttiva dalla vecchia concussione alla nuova fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 319-quater c.p. non ha realizzato una abolito criminis, ma una successione modificativa di leggi.
6. La riqualificazione dei fatti nel reato di induzione previsto dall’articolo 319-quater c.p. – nella forma tentata per l’episodio contestato al capo 1) del decreto di citazione dell’11.12.2007 -, determina che per quanto concerne l’episodio contestato a (OMISSIS) e (OMISSIS), per l’induzione posta in essere nei confronti di (OMISSIS), il relativo reato e’ da considerare estinto per intervenuta prescrizione, risalendo i fatti al (OMISSIS) e tenuto conto che il termine massimo di prescrizione per l’induzione indebita e’ di dieci anni, per cui la sentenza su questo capo deve essere annullata senza rinvio.
Invece, con riferimento ai residui capi di imputazione la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, ai soli fini della rideterminazione delle pene, comprese quelle accessorie.
Restano pertanto assorbiti i motivi concernenti l’eccessivita’ delle pene inflitte.
Nel resto i ricorsi vanno rigettati, anche in relazione ai motivi con cui nel ricorso del (OMISSIS) si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 323-bis c.p. e delle attenuanti generiche.
Premesso che la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuita’ ricorre quando il reato, valutato nella sua globalita’, presenti una gravita’ contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entita’ del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 14825, Di Marzio; Sez. VI, 18 aprile 2013, n. 30821, Moretto), si ritiene che correttamente la sentenza abbia negato sia l’attenuante di cui all’articolo 323-bis c.p. sia le attenuanti genetiche, in considerazione della reiterazione dei reati da parte dell’imputato e delle stesse modalita’ della condotta.
P.Q.M.
Qualificati i fatti di concussione consumata nel reato di induzione indebita di cui all’articolo 319-quater c.p. ed il fatto di concussione tentata in quello di cui agli articoli 56 e 319-quater c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al capo 2) del decreto di citazione a giudizio del 21.5.2008 perche’ il reato e’ estinto per prescrizione; annulla, altresi’, la medesima sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per i residui capi di imputazione, cosi’ come riqualificati, e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Rigetta nel resto i ricorsi.

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