Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 17 novembre 2014, n. 47343 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Mar – Consigliere Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere Dott. IANNELLO Emilio – rel....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 17 novembre 2014, n. 47318. La confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, ha adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa, sicchè non può più essere ritenuto consentito il sequestro preventivo disposto per consentire di applicare la confisca del bene
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 17 novembre 2014, n. 47318 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 dicembre 2014, n. 50355. Ai fini della configurabilità del reato di falso in testamento olografo, è irrilevante che questo presenti profili di annullabilità o di nullità, ai sensi della disciplina civilistica, dovendosi considerare come testamento olografo, ai fini penalistici, qualsiasi manifestazione di volontà estrinsecatasi nella forma di cui all'art. 602 cc, con la quale taluno disponga, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. A parere del collegio, viceversa, la prospettiva va radicalmente rovesciata, atteso che una cosa è la nullità o la annullabilità civilisticamente intese (che vanno eventualmente accertate nella deputata sede processuale), altra cosa è la falsità come rilevante in diritto penale. Se falsità è immutatio veri, è di tutta evidenza che solo una alterazione (materiale, nel caso in esame) significativa del documento originale può e deve essere presa in considerazione. Se, come nel caso di specie, la parte aggiunta e/o alterata è nettamente e agevolmente distinguibile dalla parte originaria, è ovvio che la falsità, se deve essere dichiarata, deve essere dichiarata in parte qua, non dovendosi (né potendosi), oltretutto, il giudice penale sostituire a quello civile in quello che è un accertamento connotato da squisito tecnico, ancorato ai principi di quel ramo dello scibile giuridico.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 dicembre 2014, n. 50355 Ritenuto in fatto 1. P.E. è stata assolta in primo grado dai delitti di cui agli articoli 485 e 489 cp, per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, senza essere concorsa nella falsità, fatto uso di un falso testamento olografo a nome...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 dicembre 2014, n. 25380. La giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo; ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore; per altro verso, il giudice può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 dicembre 2014, n. 25380 Svolgimento del processo La IBM Italia s.p.a. impugnava la sentenza del Tribunale di Milano con cui venne dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a D.G.G. in data 11.2.08, con le conseguenze di cui all’art. 18 L. n. 300/70. Il primo...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25213. Se a fronte di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore, volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito, la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare il contrario, vale a dire che la somma non sia stata in effetti pagata, deve ritenersi inammissibile nel rispetto della previsione degli artt. 2726 e 2729 cc, tali limiti non si applicano invece quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé – circostanza questa, contrastante con il contenuto della quietanza, come tale insuscettibile di essere provata a mezzo di testimonianze e presunzioni – ma si intenda invece provare, circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell'ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25213 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 1.3.2000 R.L. conveniva in giudizio L.A. al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto dell’azienda commerciale sita in (OMISSIS) Stazione ferroviaria (omissis) , avvenuto con scrittura privata dell’8.1.1989 per l’importo di L....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2014, n. 23695. Il frazionamento evincibile dai titoli di provenienza anche se semplicemente richiamato costituisce elemento utile per stabilire la linea di confine tra fondi limitrofi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2014, n. 23695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. ABETE...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2014, n. 25145. L'individuazione, agli effetti dell'articolo 1136, quarto comma, cod. civ. (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti metà del valore dell'edificio), della "notevole entità" delle riparazioni straordinarie è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (al quale chi deduce l'illegittimità della delibera deve fornire tutti gli elementi utili per sostenere il suo assunto); il giudice, d'altro canto, può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell'ammontare complessivo dell'esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2014, n. 25145 Svolgimento del processo Con citazione del 19/5/2005 C.G. , quale condomino, conveniva in giudizio il condominio di via (omissis), chiedendo dichiararsi la nullità della delibera 11/3/2005 dell’assemblea condominiale in quanto non convocato e perché la delibera di approvazione di preventivi di spesa non...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2014, n. 24668. Legittimo il licenziamento del dipendente di banca che abbia divulgato informazioni riservate relative ad un proprio cliente
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 19 novembre 2014, n. 24668 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433. Costituisce invero ius receptum che l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva, è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraversi gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto essersi verificato, attraverso una valutazione di stretto merito, ancorata ad un elemento sintomatico decisivo, quale il comportamento della debitrice, la quale – per avere pagato prontamente l'importo in precetto – ha dimostrato implicitamente, ma inequivocamente di aver ben compreso cosa le si richiedeva di pagare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433 Svolgimento del processo Con sentenza in data 17.08.2011 il Tribunale di Palermo – decidendo sull’opposizione proposta da S.E. avverso il precetto notificatole ad istanza di T.G. in data 02.09.2009 per il pagamento della somma di Euro 2.361,54, in forza di decreto emesso dalla...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1 dicembre 2014, n. 5927. In merito al ricorso esperito ai fini dell'annullamento del parere contrario alla condonabilità delle opere edilizie, espresso ai sensi dell'art. 32 della legge del 28 febbraio 1985, n. 47, per effetto del vincolo sopravvenuto, all'edificazione, si rileva che tale la circostanza non può condurre a considerare del tutto inesistente un vincolo di inedificabilità totale, ricadendo nella previsione di carattere generale contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, secondo cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, da acquisire a prescindere dal requisito della anteriorità dell'opera rispetto al vincolo. In attuazione del principio tempus regit actum, invero, l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 1 dicembre 2014, n. 5927 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6314 del 2013, proposto da: ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO, nella persona...