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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 novembre 2014, n. 24393. Il Decreto Legislativo n. 564 del 1996, articolo 3, comma 2 inserito in un decreto legislativo che si occupa di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione , prevede che Le cariche sindacali di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 31, comma 2, sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. La disciplina del 1996 vale solo ai fini previdenziali, espressamente specificati dalla medesima norma, e non introduce una modifica di ordine generale della disciplina dettata dallo Statuto dei lavoratori e quindi una limitazione per l'autonomia sindacale nell'individuare le cariche sindacali provinciali e nazionali legittimate alla fruizione dei permessi.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 novembre 2014, n. 24393 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY Paola –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2014, n. 24662. L'oggetto del patto di non concorrenza è delimitato dall'attività del datore di lavoro nei confronti del quale è assunto il vincolo, sicché deve escludersi che possano rientrarvi, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 19 novembre 2014, n. 24662 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. LORITO Matilde...

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Corte di Casaszione, sezione II, sentenza 18 novembre 2014, n. 24513. Sulla natura giuridica della responsabilità di tipo extracontrattuale prevista dall'art. 2051 c.c. (riconducibile all'omessa vigilanza delle cose tenute in custodia), correlandola alla peculiare fattispecie concreta dei danni causati da movimenti franosi ad immobili ubicati in una zona in declivio e sottoposti ad altri.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 novembre 2014, n. 24513 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. SCALISI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 dicembre 2014, n. 50965. L'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui anche il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione, è pur vero che occorre un'adeguata motivazione sulla condotta di partecipazione dell'imputato al reato associativo e sul ruolo da lui stabilmente svolto all'interno dell'organizzazione, tenendo conto del fatto che la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa. Il vincolo associativo, infatti, può essere ravvisato quando l'attività del cd. "grossista" sia realizzata avvalendosi consapevolmente delle risorse dell'organizzazione, e con la coscienza di farne parte, ma deve escludersi che possa essere desunto automaticamente da una serie di operazioni, anche frequenti, di compravendita delle sostanze illecite concluse tra le stesse persone, in quanto è necessario che gli acquirenti agiscano con la volontà e consapevolezza di operare in qualità di aderenti ad una organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, dovendo siffatte condotte, per le loro connotazioni, essere in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  4 dicembre 2014, n. 50965 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 giugno 2014 il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame proposta da N.D. avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Salerno il 5 maggio 2014, che applicava nei suoi confronti la misura...