Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 gennaio 2015, n. 642. Nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti
Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 16 gennaio 2015, n. 642 Considerato in fatto S. s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone l’avviso col quale, ritenuta l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2000 ed accertato pertanto induttivamente il reddito per l’anno in questione, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato Euro 665.612,08 per...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2015, n. 744. Il lodo arbitrale emesso oltre il termine non è – benché nullo – emesso in carenza radicale di "potestas iudicandi" degli arbitri, atteso che, a norma dell'art. 821 cod. proc. civ., il decorso del termine per la decisione non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione di quest'ultimo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza, e la possibilità che, con il mancato adempimento di tale onere, la nullità del lodo sia sanata è incompatibile con l'esclusione radicale della "potestas iudicandi"; con la conseguenza che la declaratoria di nullità del lodo per tale causa non impedisce alla corte di appello il passaggio alla fase rescissoria ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 gennaio 2015, n. 744 Svolgimento del processo 1 – La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Soc. Coop. Edilizia a r.l. Altair nei confronti di M.S. , titolare dell’omonima impresa, avverso il lodo depositato in data 11...
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 2 gennaio 2015, n. 2. Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 2 gennaio 2015, n. 2 Ritenuto in fatto M.E. azionava incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Milano, quale giudice competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti in data 21 dicembre 2011 dal Procuratore della Repubblica...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2015, n. 247. Il reato di favoreggiamento reale resta assorbito da quello di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso per cui non può essere contestato separatamente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2015, n. 247 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 72. Deve ritenersi nullo, in quanto affetto da motivazione soltanto apparente, il decreto di sequestro preventivo che a sostegno della esistenza del fumus commissi delicti si limiti a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero e l'informativa della polizia giudiziaria, e giustifichi la sussistenza del periculum in mora attraverso un generico rinvio all'art. 322 c.p.p., senza indicare elementi specifici atti a dimostrarne in concreto l'esistenza
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. SAVINO Mariapia – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. PEZZELLA...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 17 dicembre 2014, n. 52455. In tema di infortuni sul lavoro, nell’ipotesi di omicidio colposo per violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul posto di lavoro derivante dalla condotta di più soggetti titolari di autonome posizioni di garanzia, ciascuno è destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40, secondo comma, c.p. Ne deriva che tutti risponderanno di omicidio colposo, ognuno nella propria sfera di competenza, qualora si accerti che la predisposizione di misure di prevenzione ed antinfortunistiche avrebbe neutralizzato il rischio di verificazione dell’evento. In altri termini, qualora l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 17 dicembre 2014, n. 52455 Ritenuto in fatto Con sentenza resa in data 27/5/2013, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione in data 14/3/2001 con la quale il Tribunale di La Spezia ha condannato C.L. , B.S. e D.R. alla pena di sei mesi di reclusione...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 gennaio 2015, n. 2324. Quando sia stata indicata la data dell'udienza per l'esame dei testi, la loro omessa citazione ad opera della parte che li ha introdotti o ha interesse al loro esame comporta la decadenza dalla relativa prova. Il potere organizzativo della gestione delle udienze, quando la complessità del processo renda già dal suo inizio prevedibile l'impossibilità di concluderne la trattazione in giornata, non solo trova specifica fonte normativa negli artt. 468.2, 495 e 496 cod.proc.pen. ma risulta, sul piano sistematico, del tutto coerente sia al principio costituzionale della ragionevole durata del processo sia alle caratteristiche strutturali essenziali del processo di merito di primo grado (oralità ed immediatezza dell'assunzione delle prove), che sarebbero del tutto vanificate se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. Né l'attribuire conseguenze specifiche, e sistematicamente coerenti, all'omessa citazione per un'udienza tempestivamente indicata e concordata dei testi introdotti dalla parte potrebbe configurare alcuna incompatibilità con esigenze di tutela riconducibili ai principi del processo giusto (ex art. Ili Cost.) o equo (art. 6 Cedu)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 gennaio 2015, n. 2324 Considerato in fatto 1. Con sentenza del 5.7.2013 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di Z.L. e C.M. per reato continuato ex artt. 336 e 337 cod. pen. e 4 legge 110/1975 (entrambi), nonché 56, 582, 583, 61 n. 2...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 59. Omesso versamento INPS; la pubblica accusa può assolvere l'onere probatorio che sul PM incombe, sia mediante il ricorso a prove documentali (in particolare, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all'INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria, mentre compete alla difesa dimostrare il mancato pagamento delle stesse, non essendo sufficiente a destituire di fondamento la prova, anche indiziaria, fornita dall'accusa, la mera, labiale, affermazione del datore di lavoro di non averle corrisposte
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 59 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. MENGONI...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 gennaio 2015, n. 115. La misura interdittiva antimafia consiste in una tipica misura cautelare di polizia, avente natura preventiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso. Per la sua adozione non occorre, inoltre, né la prova di fatti di reato, né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né quella del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi. Ai fini della sua adozione è, pertanto, sufficiente un compiuto quadro fattuale ed indiziario di un "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato. Detta scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite
Consiglio di Stato sezione III sentenza 19 gennaio 2015, n. 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6291 del 2009, proposto da Al.Ma. di Al.Mi. e C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Ga.Ia., con...