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Corte di Cassazione, sezione V, 15 gennaio 2015, n. 1781. L'espressione "condizione analoga alla schiavitù", contenuta nella formulazione dell'art. 600 c.p., prima delle modifiche apportate a tale disposizione normativa dall'art. 1, l. 11 agosto 2003, n. 228, integra un elemento normativo della fattispecie del reato di riduzione in schiavitù, che non indica una situazione disciplinata in tassative previsioni legislative (diversamente la statuizione sarebbe "inutiliter data") ma quella di fatto, parificabile al parametro legale di schiavitù, indicata nella convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n. 1723, come lo "stato o condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di uno di essi"; situazione che la mutevole realtà può presentare con connotati volta a volta diversi ma fondamentalmente identici nell'ambito dei rapporti interpersonali, nei quali un individuo ha un potere pieno e incontrollato su un altro, assoggettato appunto al suo dominio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 15 gennaio 2015, n. 1781 Fatto e diritto Con sentenza pronunciata il 17.4.2013, la corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara, in data 21.6.2011, aveva condannato P.R. e P.X. alle pene ritenute...

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Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 14 gennaio 2015, n. 1364. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato corrispondente all'ammontare della imposta evasa nei reati tributari puo' legittimamente permanere "fino a quando permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria"; pertanto, in caso di rateizzazione quale piano di rientro dal debito tributario, "le ragioni del sequestro possono venir meno solo con il completamento rateale concordato". Il che non significa che la rateizzazione non incida sulla cautela penale: incide peraltro solo in termini di quantum, legittimando la decurtazione dell'importo corrispondente a quello che frattanto e' gia' stato pagato, poichè in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non puo' essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiche', altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non puo' mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa

Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 14 gennaio 2015, n. 1364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1751. La trattazione del processo prima dell'orario previsto non vìola il diritto di difesa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 gennaio 2015, n. 1751 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere Dott. RECCHIONE...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1784. La configurabilità di tale reato resta inevitabilmente esclusa quando le condotte possano essere imposte da concrete esigenze sopraggiunte, che non si pongano in contrasto con gli interessi del minore, atteso che l'elemento costitutivo di tale delitto sussiste solo quando i comportamenti illeciti siano finalizzati ad impedire di fatto l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 15 gennaio 2015, n. 1784 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott....

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 363. La qualifica di proprietario e quella di mero soggetto abitante nelle vicinanze dell'area direttamente incisa dall'opera pubblica contestata, costituisce circostanza ostativa alla proposizione di un unico ricorso collettivo, mancando la omogeneità delle posizioni giuridiche dei ricorrenti, costituente presupposto imprescindibile per l'ammissibilità del cumulo soggettivo delle domande. Ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre, invero, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Posto, invero, che nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale, secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 363   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2014, proposto da: Bo.Ma. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Fr.Lo., con domicilio eletto...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284. Ai fini della revoca della detenzione domiciliare, concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena per la gravità dei motivi di salute, occorre accertare la persistenza delle pregresse precarie condizioni di salute del condannato per verificare la compatibilità dello stato di salute con il ripristino della detenzione carceraria, nell'ambito di una valutazione comparativa tra le esigenze di tutela della collettività e quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica. A differenza di quanto previsto per la detenzione domiciliare ordinaria, per la cui revoca è sufficiente la valutazione della condotta del soggetto contraria alla legge, nel caso di una situazione di salute particolarmente grave e tale da giustificare la incompatibilità con il regime carcerario devono essere, infatti, "sottoposte a valutazione e comparazione anche le condizioni sanitarie del soggetto, la cui salute può essere sacrificata soltanto in presenza di condotte altamente negative e del tutto incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere"

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato, ai sensi degli artt. 51-ter e 47-ter, comma 6, Ord. Pen., la misura della detenzione domiciliare, prorogata nei confronti di C.C.D. dallo stesso Tribunale, con...