SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 15 gennaio 2015, n. 1781 Fatto e diritto Con sentenza pronunciata il 17.4.2013, la corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara, in data 21.6.2011, aveva condannato P.R. e P.X. alle pene ritenute...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 14 gennaio 2015, n. 1364. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato corrispondente all'ammontare della imposta evasa nei reati tributari puo' legittimamente permanere "fino a quando permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria"; pertanto, in caso di rateizzazione quale piano di rientro dal debito tributario, "le ragioni del sequestro possono venir meno solo con il completamento rateale concordato". Il che non significa che la rateizzazione non incida sulla cautela penale: incide peraltro solo in termini di quantum, legittimando la decurtazione dell'importo corrispondente a quello che frattanto e' gia' stato pagato, poichè in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non puo' essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiche', altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non puo' mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa
Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 14 gennaio 2015, n. 1364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1409. La sentenza di "patteggiamento" che, con riferimento a un fatto illecito relativo a droghe "leggere" abbia applicato una pena secondo i parametri edittali previsti dalla disciplina sanzionatoria dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, va annullata soltanto ove la pena base concordata dalle parti ecceda i limiti edittali previsti dalla normativa antecedente alla legge n. 49 del 2006 dichiarata incostituzionale, mentre nel caso in cui la pena concordata sia comunque compresa entro i limiti edittali nuovamente vigenti dopo la decisione della Corte costituzionale non ne consegue alcun effetto sulla sentenza di patteggiamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 gennaio 2015, n. 1409 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente Dott. LEO Guglielm – rel. Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1751. La trattazione del processo prima dell'orario previsto non vìola il diritto di difesa
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 gennaio 2015, n. 1751 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere Dott. RECCHIONE...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1784. La configurabilità di tale reato resta inevitabilmente esclusa quando le condotte possano essere imposte da concrete esigenze sopraggiunte, che non si pongano in contrasto con gli interessi del minore, atteso che l'elemento costitutivo di tale delitto sussiste solo quando i comportamenti illeciti siano finalizzati ad impedire di fatto l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 15 gennaio 2015, n. 1784 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2015, n. 467. In tema di beni demaniali, nessuna norma impone che la programmazione relativa all'uso del demanio, in particolare quello marittimo, elimini qualsiasi interazione con altri strumenti pianificatori, regionali o comunali, attinenti, comunque, alle funzioni programmatorie e regolamentari degli enti locali. Se, quindi, può convenirsi sulla illegittimità di un diniego di nuova concessione fondato sulla pura e semplice circostanza della mancata approvazione del piano comunale delle coste, non altrettanto può dirsi nel caso in cui l'Amministrazione pervenga a tale risultato negativo sulla base delle disposizioni rivenienti dallo stesso piano regionale delle coste, ovvero da un altro strumento pianificatorio vigente e di pari forza regolamentare
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 2 febbraio 2015, n. 467 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3795 del 2014, proposto da: Comune di Gallipoli in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2015, n. 473. La qualifica di esperto, richiesta per i componenti della commissione dall'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, non richiede necessariamente il possesso del diploma di laurea. Il possesso del titolo di studio adeguato è un elemento che garantisce, quanto meno sul piano presuntivo, la competenza tecnica, ma ciò non esclude che la qualifica di esperto possa, sempre in via presuntiva, desumersi, pur mancando il diploma di laurea, dai numerosi incarichi svolti, indicativi di una esperienza tecnica acquisita sul campo, nel concreto svolgimento dell'attività professionale
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 2 febbraio 2015, n. 473 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5845 del 2014, proposto da: C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 319. La realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza a un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto. Il Comune è competente a sanzionare gli abusi realizzati su immobili vincolati stante che il potere di vigilanza di cui all'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 deve intendersi come potere di carattere generale, appartenente al medesimo ente locale e riguardante l'intera attività edilizia sul territorio
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 319 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7673 del 2013, proposto da: So.Lu., rappresentata e difesa dagli avvocati Pi.Fe., En.Ro., Ma.St.Ma., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 363. La qualifica di proprietario e quella di mero soggetto abitante nelle vicinanze dell'area direttamente incisa dall'opera pubblica contestata, costituisce circostanza ostativa alla proposizione di un unico ricorso collettivo, mancando la omogeneità delle posizioni giuridiche dei ricorrenti, costituente presupposto imprescindibile per l'ammissibilità del cumulo soggettivo delle domande. Ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre, invero, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Posto, invero, che nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale, secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 363 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2014, proposto da: Bo.Ma. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Fr.Lo., con domicilio eletto...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284. Ai fini della revoca della detenzione domiciliare, concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena per la gravità dei motivi di salute, occorre accertare la persistenza delle pregresse precarie condizioni di salute del condannato per verificare la compatibilità dello stato di salute con il ripristino della detenzione carceraria, nell'ambito di una valutazione comparativa tra le esigenze di tutela della collettività e quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica. A differenza di quanto previsto per la detenzione domiciliare ordinaria, per la cui revoca è sufficiente la valutazione della condotta del soggetto contraria alla legge, nel caso di una situazione di salute particolarmente grave e tale da giustificare la incompatibilità con il regime carcerario devono essere, infatti, "sottoposte a valutazione e comparazione anche le condizioni sanitarie del soggetto, la cui salute può essere sacrificata soltanto in presenza di condotte altamente negative e del tutto incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere"
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato, ai sensi degli artt. 51-ter e 47-ter, comma 6, Ord. Pen., la misura della detenzione domiciliare, prorogata nei confronti di C.C.D. dallo stesso Tribunale, con...