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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3893. In tema di notificazione dell'atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, essere compiuta alla parte personalmente, "ex" art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello. Ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio "ex lege" di cui al R.D. n. 37 del 1934, citato art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Pertanto la notifica effettuata alla parte personalmente presso la Cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione (o di sanatoria con efficacia "ex tunc" per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello ) perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio "comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 febbraio 2015, n. 3893 Svolgimento del processo 1. Nel settembre 2004 L.N. convenne in giudizio L.C.G. per far dichiarare la risoluzione, per inadempimento, del contratto preliminare stipulato inter partes ed avente ad oggetto la compravendita di un immobile di proprietà dell’attore. Sostenne il L. che a causa...

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LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00031) (GU n. 49 del 28-2-2015) Vigente al: 1-3-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art....

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 23 febbraio 2015, n. 861. Poste Italiane S.p.a. ha diritto ad usufruire del beneficio dell'esonero del contributo di costruzione, ex art. 9, comma 1, lett. f, legge. 28-1-1977 n. 10 (oggi art. 17, comma, 3 lett. c, del D.P.R. 6-6-2001 n. 380), per la realizzazione di manufatti funzionali all'esercizio del servizio pubblico postale (l'ampliamento di un edificio adibito a Centro Postale Meccanizzato)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 23 febbraio 2015, n. 861 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8154 del 2013, proposto da: Comune di Peschiera Borromeo, rappresentato e difeso dagli avv.ti An.Ma. e Ad.Pi.,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 873. In materia di procedure ad evidenza pubblica, l'esigenza di una puntuale individuazione dell'oggetto del contratto di avvalimento, oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l'indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti d'ingresso alle gare pubbliche (requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio). In tale prospettiva deve rilevarsi che la pratica della mera riproduzione nel testo dei contratti di avvalimento della formula legislativa della messa a disposizione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente (o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia sindacato da parte della stazione appaltante sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 873 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7761 del 2014, proposto da: G. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.Po. e Lu.De., con domicilio...