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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5639. Al giudice di legittimita' deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita' esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita' di apprezzamento"

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 6 febbraio 2015, n. 5639 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano – Presidente Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere Dott. DE...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5691. Il provvedimento di confisca ha un contenuto "tipico" anche nelle ipotesi di confisca per equivalente, nel senso che vanno indicate in modo analitico le res oggetto di ablazione, non potendo la confisca riguardare beni futuri. Cio' perche' la giurisdizione implica verifica della effettiva corrispondenza del valore delle cose oggetto di confisca (pur non strettamente pertinenziali) al quantum rappresentato dalla determinazione del profitto del reato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 5691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere Dott. BONI Monica – Consigliere Dott. MAGI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5725. In tema di responsabilita' da reato degli enti, i diritti di difesa, con esclusione degli atti difensivi cosiddetti personalissimi, possono essere esercitati in qualunque fase del procedimento dal difensore nominato d'ufficio, anche qualora la persona giuridica non si sia costituita ovvero quando la sua costituzione debba considerarsi inefficace a causa dell'incompatibilita' del rappresentante legale perche' indagato o imputato del reato presupposto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 febbraio 2015, n. 5725 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. ALMA Marco...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità
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In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3592. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3737. Quando si istituisce un trust, l’imposta di donazione si paga subito e non invece nel momento in cui il trustee distribuisce il patrimonio del trust ai beneficiari. Nel caso di specie, si trattava di un trust costituito da alcuni enti pubblici e privati con lo scopo di provvedere alla manutenzione, riqualificazione e sviluppo dell’aeroporto umbro di S. Egidio nel periodo 20052010, con la previsione che l’eventuale residuo di patrimonio sussistente alla cessazione del trust fosse devoluto alla Regione Umbria o ad altro soggetto pubblico. Per Ctp e Ctr l’imposizione doveva avvenire al momento di uscita dei beni dal trust e non al momento della loro sottoposizione al vincolo del trust. Di diverso avviso è stata la Cassazione, secondo la quale «va applicata l’imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi». E ancora, l’atto istitutivo del trust autodichiarato è soggetto all’imposta di donazione con l’aliquota dell’8%. In questo caso, si trattava di un trust autodichiarato in cui il settlor nominava se stesso come trustee al fine di meglio realizzare la tutela delle banche creditrici, con la previsione di se stesso (e in subordine dei figli) quale beneficiario del patrimonio residuo. L’atto istitutivo venne tassato con la sola imposta fissa, ma dopo l’alternarsi delle decisioni nelle commissioni tributarie, la Cassazione ha statuito che «l’atto col quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all’imposta gravante su tali vincoli a norma del comma 47° dell’articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....