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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678. Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. Né risulta che l'odierno ricorrente abbia comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a sostituire la domiciliazione ex lege di cui al citato art. 82.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678 Svolgimento del processo E stata depositata la seguente relazione. “1. La Telecom Italia s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, M.G. , in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa omonima, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 novembre 2014, n. 24707. Non è illegittimo adibire l'abitazione privata condominiale ad attività commerciale di “affitta camere”, purché non si dimostri l'effettivo pregiudizio in danno ai vicini di casa. Le disposizioni contenute nel regolamento condominiale che si risolvano nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti, devono essere espressamente e chiaramente manifestate dal testo o, comunque, devono risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso. L'interpretazione del giudice di merito del regolamento condominiale è insindacabile dalla Cassazione salvo vizi logici. E il giudice di appello, nel caso di specie, con ragionamento «coerente» e «logico» ha ritenuto che il regolamento non vietasse l'attività ricettiva «tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast». Una affermazione coerente anche con il regolamento regionale del Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che l'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 novembre 2014, n. 24707 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2003. il condominio di via (omissis) – via (OMISSIS) , sito in XXXX, evocava dinanzi al Tribunale di Roma B.M.A. e M.M.L. dolendosi che le convenute, esercitando negli appartamenti di loro proprietà...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 novembre 2014, n. 23550. Il contribuente non può appellare la sentenza della Ctr contestando come la decisione sia stata presa solo sulla scorta di operazioni oggettivamente e non anche soggettivamente inesistenti, come appurato dall'Agenzia delle entrate in fase di accertamento

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 5 novembre 2014, n. 23550 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. MARULLI Marco – Consigliere Dott. TRICOMI Laura...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 novembre 2014, n. 5667. Il proprietario ed il conduttore dell'immobile non coinvolto nella variante del Piano Regolatore Generale approvata dall'Amministrazione comunale sono carenti di qualsivoglia interesse concreto ed attuale all'impugnazione del provvedimento predetto e, dunque, carenti di legittimazione ad agire

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 18 novembre 2014, n. 5667 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3804 del 2011, proposto da: LU. SPA, Ci. Spa, rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Ro., con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 ottobre 2014, n. 5347. L'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a e 395, n. 4, c.p.c., si sostanzia in una svista o in un abbaglio dei sensi idoneo a provocare l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, ritualmente acquisiti agli atti di causa, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio dei sensi. Mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, non sussiste l'errore revocatorio nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita

Consiglio di Stato sezione V sentenza 29 ottobre 2014, n. 5347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di registro generale 3401 del 2013, proposto dai signori SA.GA. ed altri (…), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 novembre 2014, n. 47584. Perché possa ritenersi sussistente I'impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento la quale costituisce condizione per il rinvio dell'udienza, è necessario che il difensore indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvedere alta propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo e che anzi integra un suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo; cosicchè è onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina dì un sostituto la cui necessità è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter comma c.p.p.Nel caso si specie si è, pertanto, correttamente posta nell'alveo di legittimità la decisione della Corte terriroiale che ha rigettato la doglianza relativa all'omesso riconoscimento dell'assoluto impedimento del difensore rispetto ad un ricovero programmato ed iniziato quasi una settimana prima dell'udienza prevista – ad onta della asserita urgenza del suo verificarsi – considerando non assoluto l'impedimento e ingiustificata la non sostituibilità dello stesso professionista nell'espletamento dell'incarico nell'ambito dei quale aveva chiesto di far valere l'impedimento per ottenere il rinvio della udienza

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 18 novembre 2014, n. 47584 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11.12.2012 la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall’imputato M.G. avverso la sentenza emessa il 14.5.2008 dal Tribunale della stessa città, ha confermato detta sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 novembre 2014, n. 45919. L'imprenditore deve obbligatoriamente procedere alla valutazione del rischio rumore sui luoghi di lavoro. Tale obbligo permane anche nel caso in cui l'intensità delle sorgenti sonore non rappresenti un pericolo per i dipendenti

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 novembre 2014, n. 45919 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 novembre 2014, n. 47601. Nei delitti contro la fede pubblica l'innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica. Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 18 novembre 2014, n. 47601 Fatti e diritto 1. Con sentenza pronunciata l’1.7.2013 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in composizione monocratica, in data 28.10.2009, aveva condannato L.P., imputato del delitto di cui all’art. 483, c.p., in relazione agli...