Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 marzo 2015, n. 6136 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 marzo 2015, n. 13017. Quando il reato è prescritto non può essere applicata la confisca per equivalente, in ragione del contenuto afflittivo e della natura punitiva che contraddistingue tale misura. Tuttavia si deve osservare come di recente, con riferimento alla confisca urbanistica, avente anch’essa contenuto afflittivo e natura punitiva, la Corte costituzionale abbia affermato che non esiste incompatibilità logica o giuridica tra la sentenza che rileva la prescrizione di un reato e un pieno accertamento di responsabilità, lasciando intendere che in presenza di una estinzione del reato per prescrizione è sempre possibile confiscare i beni, quale che sia la confisca che viene in gioco
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 marzo 2015, n. 13017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere Dott. ALMA...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 marzo 2015, n. 12962. risponde della omessa effettuazione della valutazione dei rischi e dell’omessa elaborazione del relativo documento (c.d. DVR) il datore di lavoro, a titolo di “culpa in eligendo”, per aver affidato l’incarico di redazione ad una società dotata di un’organizzazione inadeguata; a titolo di “culpa in vigilando”, per aver omesso di esercitare il necessario controllo sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento; in ogni caso, a titolo di colpa, per aver comunque continuato lo svolgimento dell’attività aziendale, rispetto alla quale tale documento che deve avere data certa ed essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 marzo 2015, n. 12962 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 aprile 2015, n. 1743. Dall’esame del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 87, comma 3, del codice dei contratti pubblici si può desumere che, se i costi del personale sono indicati come non ribassabili (in una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso), ciò non impedisce che, qualora l’impresa dimostri di poter sostenere (per tale voce di costo) oneri inferiori, possa comunque compensare, con le eventuali (dimostrate) relative economie, i costi da sostenere per le altre voci (o possa anche conseguire un utile maggiore). Dall’esame delle suddette disposizioni si desume, infatti, che la non ribassabilità del costo della manodopera, comporta la possibile indicazione nella lex specialis del costo del lavoro, quantificato sulla base della contrattazione collettiva nazionale di settore e dalle tabelle ministeriali (art. 82, comma 3-bis, e art. 86, comma 3-bis). Poiché i costi apprezzati dalla stazione appaltante sono peraltro costi medi, tipologici, che non vincolano tutte le imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili), non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che ai fini della valutazione della migliore offerta si possa tenere conto anche delle possibili economie che le stesse possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi. Del resto, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 aprile 2015, n. 1743 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9447 del 2014, proposto da: Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 aprile 2015, n. 1850. In merito ad un concorso pubblico, la commissione non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che la esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore
Consiglio di Stato sezione III sentenza 10 aprile 2015, n. 1850 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8895 del 2013, proposto da: Cl.Be., rappresentata e difesa dagli avv. Al.Bo., An.Me., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 1852. A norma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, un atto amministrativo anche se risulti affetto da qualche vizio di forma o di procedimento, non può essere annullato nel caso in cui si constati che, dati i presupposti di fatto, sottesi alla sua adozione, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 1852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 584 del 2015, proposto da: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, rappresentato e difeso dall’avv. Ge.Gi., con...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 1855. Relativamente all’eccezione del difetto di giurisdizione, sollevata, in seno al processo amministrativo, solo nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, essa deve ritenersi inammissibile, alla stregua del principio del divieto di abuso del processo e del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, nel caso in cui il ricorrente contesti la giurisdizione, da lui stesso adita, al solo fine di ribaltare l’esito negativo nel merito del giudizio. Una tale prospettazione si pone, infatti, in palese contrasto con il divieto del venire contra factum proprium e con la regola di correttezza e buona fede prevista dall’art. 1175 c.c.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 1855 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, in proprio e quale genitore del defunto dott. -OMISSIS-, e -OMISSIS-,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2015, n. 7176. La clausola contenente l’obbligo di procedere a perizia contrattuale per la valutazione dei danni configura gli estremi della clausola abusiva, se i principi di cui al 3 comma n. 18 vengono interpretati alla luce del principio di cui al primo comma dello stesso art. 1469 bis, secondo cui sono abusive le clausole che comportino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 aprile 2015, n. 7176 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2001 P.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Nola la s.p.a. Helvetia Assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento di oltre L. 100 milioni, in forza di polizza infortuni in corso con la società, a seguito...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 aprile 2015, n. 7388. Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dell’art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l’inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno. Infatti, soltanto “una volta provato l’inadempimento consistente nell’inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell’osservanza del precetto dell’art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro. La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standard” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 aprile 2015, n. 7388 Svolgimento del processo Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dei lavoro, rigettava la domanda della signora F.P., dipendente della Regione Emilia-Romagna ed appartenente all’area dirigenziale dall’ I .3.1997 diretta ad ottenere la rifusione dei danni patiti in dipendenza dell’infortunio in data...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 7349. Nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell’art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 7349 Svolgimento del processo Con sentenza del 19/5/2010 la Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dal sig. L.M.L. , e in conseguente riforma della sentenza Trib. Lanusei 19/3/2007, ha accolto la domanda nei confronti del società Ugf Assicurazioni s.p.a. proposta per...