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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 17 marzo 2015, n. 5300. In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia manifestamente infondata

Suprema Corte di Cassazione  sezione II sentenza del 17 marzo 2015, n. 5300 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NUZZO Laurenza – Presidente – Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere – Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere – Dott. MANNA Felice – Consigliere – Dott. ABETE Luigi –...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 aprile 2015, n. 14145. L’utente della strada è responsabile della sicurezza della circolazione ed assume, pertanto, posizione di garanzia anche nei confronti di terze persone che vengono in contatto con lui, ogni qualvolta la sua condotta determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato alla circolazione stradale. Ne consegue che l’utente della strada è chiamato a rispondere per colpa della mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumità anche di queste persone. In tema di reato colposo, per attribuire ad una condotta omissiva una efficacia causale è necessario accertare che l’agente abbia in capo a sé la c.d. “posizione di garanzia”: cioè che, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire, giusta il disposto dell’articolo 40, comma 2, c.p., secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. La posizione di garanzia, nel rispetto del principio di legalità, può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche privatistica [negoziale], anche non scritta, e può trarre anche origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere, giuridico, o di fatto, che consenta al soggetto garante, attivandosi, di impedire l’evento. La posizione di garanzia, ovviamente, richiede l’esistenza in capo al garante di poteri impeditivi dell’evento, i quali, peraltro, possono essere anche diversi e di minore efficacia rispetto quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell’evento: nel senso che è necessario e sufficiente che il garante abbia il potere, con la propria condotta, di indirizzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico, esercitando, quindi, i poteri da lui esigibili anche laddove questi non siano da soli impeditivi dell’event

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 8 aprile 2015, n. 14145 Ritenuto in fatto Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, resa a seguito di giudizio abbreviato, che aveva affermato la responsabilità di G.M. per i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione della...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 marzo 2015, n. 1643. Le commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari, ai fini della valutazione dei candidati, devono tener conto di tutti i dati curriculari indicati dagli stessi (titoli e pubblicazioni), separando, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un altrettanto congrua ed adeguata motivazione, esprimendo, quindi, il giudizio comparativo sui dati così motivatamente enucleati. L’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli, deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli ed attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate. Ne deriva che il criterio metodologico da seguire dalla commissione riguarda la analiticità tipologica e non già la analiticità oggettuale, in funzione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 marzo 2015, n. 1643 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9016 del 2012, proposto da: Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore in carica, rappresentata...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 14247. I reati di violenza sessuale sono procedibili senza necessità di querela anche nell’ipotesi di collegamento investigativo rilevante a norma dell’art. 371, comma secondo, cod. proc. pen. con altra fattispecie procedibile di ufficio sul rilievo che la ragione della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale non risiede nel disinteresse dello Stato al perseguimento degli stessi, ma nella necessità di bilanciare l’esigenza del perseguimento dei colpevoli con l’esigenza della riservatezza delle persone offese, data la particolarissima natura di tali reati, in relazione ai molteplici contesti socioculturali nei quali gli stessi possono essere commessi. Tale esigenza viene meno proprio nel caso in cui le indagini su fatti perseguibili d’ufficio abbiano attinto alla riservatezza delle persone offese per connessi reati sessuali, nel caso in cui questi siano stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, ovvero – e questo è il caso più frequente – se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza o se la prova di più reati deriva anche parzialmente dalla stessa fonte

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 14247 Ritenuto in fatto 1. M.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26 novembre 2013 con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale della medesima città, ha rideterminato in anni sette e mesi sei...