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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 febbraio 2016, n. 2816. Non è necessaria la forma scritta per dare il via libera a grossi investimenti anche sui mercati esteri. È legittimo, infatti, l’ordine telefonico impartito alla banca di acquistare 57mila euro di bond argentini (marzo 2000), anche se a darlo è stato un terzo appositamente delegato sempreché l’investitore avesse precedentemente autorizzato l’istituto ad operare in tal modo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 febbraio 2016, n. 2816 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 febbraio 2016, n. 6913. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/2012, le notificazioni e comunicazioni a soggetti per cui la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC, i quali non abbiano provveduto a munirsi o a comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 febbraio 2016, n. 6913   Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio, provvedimento con cui veniva rigettata l’istanza di revoca o sostituzione dell’applicata misura...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 febbraio 2016, n. 6916. In tema di bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario”, di cui all’art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato, eliminando l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, una successione di leggi con effetto abrogativo limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente con esclusione dall’effetto parzialmente abrogativo dell’esposizione di crediti inesistenti perché originati da contratti fittizi, dell’esposizione di crediti concernenti i ricavi di competenza dell’esercizio successivo, nonché dell’esposizione di crediti relativi ad una fattura emessa per operazioni inesistenti

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 22 febbraio 2016, n. 6916 Ritenuto in fatto Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Vicenza aveva respinto il ricorso presentato dall’istituto di credito sopra indicato, confermando il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal Gip di Vicenza in data 24.7.2015 in relazione al reato di false comunicazioni...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2016, n. 3680. L’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione non è idonea ad integrare il dolo di una parte processuale, poiché tale omissione non appare idonea ad impedire il diritto di difesa del ricorrente

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 24 febbraio 2016, n. 3680 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- con la prime delle due sentenze impugnate, depositata il 22 ottobre 2013, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di revocazione (proposta dalla Ferragina S. & C, ai sensi dell’art....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 febbraio 2016, n. 695. Se il bando di gara richiede che siano stati svolti precedentemente “servizi analoghi”, questa clausola non può essere interpretata nel senso di “servizi identici”. La sentenza ha esattamente precisato che i “servizi analoghi” riguardano i servizi che rientrano nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale si riferisce l’appalto

Consiglio di Stato sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9472 del 2015, proposto da: Co. St. di Co. Fi., in persona del legale rappresentante pro tempore,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 febbraio 2016, n. 703. La previsione della necessità dell’assenza, nell’offerta tecnica, di elementi riferibili all’offerta economica è a presidio del principio dell’autonomia dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica rispetto a quello dell’offerta economica, e il suo rispetto è garantito dall’anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall’offerta tecnica esulino elementi e valori propri dell’offerta economica (es. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2014, n. 5890), sicché è principio che le offerte economiche restino segrete fino alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche. Ma se il bando richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente l’offerta tecnica va a dover contenere alcuni elementi di rilievo economico, al limite indici indiretti di prezzi. Il che, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte. Infatti diversamente si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell’offerta tecnica – e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell’offerta tecnica a opera della lex specialis – che prendano in considerazione siffatti parametri economici: mentre ne ricorre il divieto solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell’offerta tecnica dall’offerta economica

Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 febbraio 2016, n. 703 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7165 del 2015, proposto da Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 febbraio 2016, n. 722. L’art. 167 comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di procedure di approvazione dei progetti, prevede che “il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell’opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare”. Dall’esame della disposizione appena citata, deriva la possibilità di avviare una nuova procedura finalizzata al raggiungimento di un’intesa sulla localizzazione dell’opera in sede di approvazione del progetto definitivo: tale procedura, che garantisce gli interessi dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dell’opera, è consentita non soltanto in caso di assenza o mancata approvazione del progetto preliminare, ma “anche” in caso di approvazione di un progetto preliminare. In ossequio ai principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, infatti, non risponderebbe a canoni di ragionevolezza la riattivazione di tutto l’iter procedimentale a fronte di ogni modifica progettuale da apportare: il coinvolgimento degli interessi dei soggetti coinvolti si sarebbe, dunque, già espresso nel consenso alla localizzazione delle opere contenute

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 febbraio 2016, n. 722   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10716 del 2014, proposto da: It. No. On. ed altri con domicilio eletto presso Gi. Fi....