ATP non partecipata: valore di prova atipica in giudizio

Esposizione della Sentenza: Corte di Cassazione n. 342/2026

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la sentenza del 7 gennaio 2026, n. 342, ha affrontato un tema cruciale in ambito processualcivilistico: l’efficacia probatoria dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) svolto senza la partecipazione di una delle parti che, successivamente, viene evocata nel giudizio di merito.

1. Il valore di “Prova Atipica”

Il cuore della decisione risiede nel riconoscimento della relazione conclusiva dell’ATP come prova atipica. Sebbene l’accertamento sia stato compiuto in assenza di una parte (violando, in astratto, il principio del contraddittorio perfetto nella fase genetica della prova), esso non è nullo né inutilizzabile. Una volta acquisito ritualmente agli atti del giudizio di cognizione, il documento entra a far parte del materiale probatorio a disposizione del magistrato.

Il Giudice può quindi fondare il proprio convincimento su tali risultanze, a patto che:

  • La relazione venga esaminata nel raffronto critico con le altre prove acquisite (testimonianze, documenti, altre perizie).

  • Venga fornita una motivazione adeguata e logica che spieghi perché quegli accertamenti siano ritenuti attendibili nonostante la mancata partecipazione di una parte.

2. Il dovere di collaborazione della parte

Un punto di particolare rilievo della sentenza n. 342/2026 riguarda la condotta della parte che non ha partecipato all’ATP. La Suprema Corte chiarisce che tale soggetto non può restare inerte.

Non è sufficiente eccepire la propria assenza durante il sopralluogo del consulente per invalidare l’atto; la parte ha l’onere di contestare nel merito le conclusioni della relazione. Disinteressarsi dell’esito dell’accertamento, confidando solo su un vizio formale di partecipazione, è una strategia processuale soccombente, poiché il principio di acquisizione della prova impone che il giudice valuti tutto ciò che è ritualmente prodotto.

3. Conclusioni della Suprema Corte

In definitiva, la Cassazione ribadisce che il processo civile moderno tende alla ricerca della verità materiale e all’economia processuale. Se un accertamento tecnico è stato svolto con rigore metodologico, esso “vale per tutti” nel giudizio di merito, pur degradando a prova atipica per chi non era presente, obbligando quest’ultimo a una difesa attiva e analitica sui contenuti tecnici della perizia

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 gennaio 2026| n. 342.

ATP non partecipata valore di prova atipica in giudizio

Massima: La relazione conclusiva dell’Atp al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato. La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell’accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsi al suo esito per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione.

Sentenza|7 gennaio 2026| n. 342. ATP non partecipata valore di prova atipica in giudizio

Integrale

Tag/parola chiave: PROVA CIVILE – Assunzione dei mezzi di prova – Accertamento tecnico preventivo – Mancata partecipazione di una parte all’accertamento – Conseguenze. (Codice del consumo, articoli 130, 131 e 132)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere Rel.

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8741/2024 R.G. proposto da:

BI. MO.AR. Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato GI.RO. unitamente agli avvocati PA.RO. e PA.LA. – domicilio digitale alle PEC: (Omissis) e(Omissis)-

– ricorrente –

contro

Sc.Da., rappresentato e difeso dall’avvocato AD.MA. -domicilio digitale alla PEC: – (Omissis)-

– controricorrente –

contro

DI.EU. Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato MA.IN. -domicilio digitale: (Omissis)-

– controricorrente –

contro

DU.MO. Spa, rappresentata e difesa dall’avvocato SI.SC. -domicilio digitale: (Omissis)-

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonché contro

Og. Spa,

– intimata –

avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 653/2023 depositata il 04/10/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE, le conclusioni ribadite dal Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Pepe, e le difese esposte dall’avv. An.Li. – per delega dell’avv. G.Ro.- nell’interesse di Bi. MO.AR. Srl, dall’avv. MA.IN. per DI.EU. sr.l. e dall’avv. AD.MA. per Sc.Da. -tutti partecipanti all’udienza-.

ATP non partecipata valore di prova atipica in giudizio

FATTI DI CAUSA

Sc.Da. aveva acquistato in data 4.6.2005 da Bi. Arezzo Motor Srl una moto DU. 999S tg (OMISSIS), la cui catena di trasmissione si era rotta il 15.5.2007 provocando gravissimi danni al motore.

Esperito un accertamento tecnico preventivo, che aveva coinvolto Bi. Ar.Mo. Srl e che aveva attribuito la rottura della cinghia di trasmissione ad un difetto costruttivo, Sc.Da. aveva agito nei confronti della società venditrice facendo valere la garanzia normativamente riconosciuta all’acquirente consumatore. Bi. Ar.Mo. Srl aveva chiamato in causa, in manleva, DU.MO. Spa, società produttrice del veicolo, che aveva a sua volta chiamato in causa, in manleva, Og. Spa, quale fornitrice del pezzo risultato difettoso; questa aveva chiamato in causa, ancora in manleva, pure DI.EU. Srl, società produttrice della catena di trasmissione.

Il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda risarcitoria svolta da Sc.Da. nei confronti di Bi. Ar.Mo. Srl, condannando la convenuta ad un risarcimento del danno pari a Euro 5.538,99, ma aveva respinto la domanda di manleva rivolta dalla convenuta alla prima chiamata in causa e quelle successive “a catena”, per mancanza della prova della riparazione o sostituzione della catena di trasmissione o del rimborso, totale o integrale, del prezzo da parte della società venditrice all’acquirente garantito e per intervenuta decadenza dalla garanzia, potendo il venditore finale agire in garanzia nei confronti del produttore, sussistendo la condizione indicata, entro l’anno dall’esecuzione della prestazione; il Tribunale aveva anche dichiarato DU.MO. Spa decaduta dall’azione di garanzia verso Og. Spa

La Corte d’Appello di Perugia, adita da Bi. Ar.Mo. Srl, aveva confermato la sentenza di primo grado.

Bi. Ar.Mo. Srl aveva proposto ricorso per cassazione dolendosi della ritenuta insussistenza dei presupposti per agire contro la produttrice; DU.MO. Spa aveva proposto ricorso incidentale, contestando la declaratoria di intervenuta decadenza dall’azione di garanzia nei confronti di Og. Spa; DI.EU. Srl aveva resistito al ricorso, mentre Sc.Da. e Og. Spa erano rimasti intimati.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.8164/2021 aveva accolto il primo motivo del ricorso principale con assorbimento dei motivi rimanenti e, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso incidentale, indicando i seguenti principi di diritto: -l’esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall’art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all’avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla “esecuzione della prestazione”, contenuto nel comma 2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il “dies a quo” del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo “exordium praescriptionis”; -anche l’azione di regresso del produttore verso gli altri soggetti tenuti, in particolare, nel caso di specie, l’azione di DU.MO. Spa verso DI. Europa Srl e Og. Spa, rientra nell’ambito di operatività dell’art.131 CdC.

Sia Bi. MO.AR. Srl che DU.MO. Spa avevano autonomamente riassunto il giudizio in sede di rinvio avanti alla Corte d’Appello di Perugia che, disposta la riunione dei due procedimenti così radicati, aveva dichiarato coperto da giudicato l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Sc.Da. nei confronti di Bi. MO.AR. Srl, che ne aveva reiterato la richiesta di rigetto, e aveva nuovamente respinto la domanda di manleva della venditrice verso DU.MO. Spa e di questa verso DI. Europa Srl e verso Og. Spa; ciò sul presupposto della non utilizzabilità dell’esito dell’accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti che non vi avevano preso parte e della conseguente assenza di prova dell’attribuibilità della rottura della cinghia di trasmissione ad un difetto di produzione della stessa.

Le spese processuali dei diversi gradi di giudizio erano state poste tutte a carico di Bi. MO.AR. Srl

Bi. MO.AR. Srl propone nuovamente ricorso per cassazione fondandolo su due motivi.

DU.MO. Spa propone controricorso con ricorso incidentale condizionato, insistendo, per l’eventualità dell’accoglimento del ricorso principale, per il riconoscimento del proprio diritto ad agire in manleva nei confronti di DI. Srl e/o di Og. Spa

Sc.Da. e DI. Srl propongono controricorso, con richiesta di rigetto del ricorso principale.

Il Procuratore Generale della Repubblica, in persona del sostituto dott. Alessandro Pepe, ha svolto conclusioni scritte argomentando la richiesta di accoglimento del secondo motivo di ricorso principale e di rigetto del primo motivo di ricorso principale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.

Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ex art.378 c.p.c.

Sia il PG che i difensori delle parti costituite hanno altresì partecipato all’udienza pubblica reiterando le rispettive conclusioni.

ATP non partecipata valore di prova atipica in giudizio

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va rilevato prima di tutto che, pure se nelle conclusioni formulate ancora nel presente ricorso per cassazione dalla società ricorrente -che ricalcano impropriamente quelle delle fasi di merito- è reiterata la richiesta di rigetto della domanda risarcitoria proposta originariamente da Sc.Da. nei confronti della società ricorrente, non vi è alcun cenno critico alla decisione su di essa e alla posizione relativa del consumatore acquirente finale nello svolgimento dei motivi di ricorso: del resto, la questione non era stata sottoposta a questa Corte nel precedente giudizio di legittimità e doveva considerarsi quindi già definita all’epoca, con conseguente formazione del giudicato sul suo accoglimento a favore di Sc.Da. e a carico di Bi. MO.AR. Srl

Il passaggio in giudicato dell’accertamento di responsabilità a carico della società ricorrente e a favore di Sc.Da., con conseguente condanna della prima al risarcimento del danno al secondo, era stato del resto rilevato dalla Corte d’Appello di Perugia nella sentenza ricorsa, ove si legge che “la condanna di Bi. non fu oggetto né del grado di appello, né dei ricorsi sui quali si è pronunciata la Corte di Cassazione, oggetto dei gradi successivi al primo essendo stati solo i rapporti tra il venditore finale, l’asserito produttore della catena di trasmissione, il fornitore di questa al produttore del motociclo e il produttore stesso”.

Non è più questione, pertanto, sulla fondatezza della domanda di Sc.Da., accolta nei confronti di Bi. MO.AR. Srl ex art.130-132 CdC, ma si discute ancora solo delle domande di regresso proposte da Bi. MO.AR. Srl e da DU.MO. Spa, rispetto alle quali il rilievo del passaggio in giudicato della pronuncia di accertamento di responsabilità e di conseguente condanna a favore di Sc.Da. sarà valutato nel contesto dell’esame dei motivi di ricorso, principale e incidentale, proposti.

1. Con un primo motivo di ricorso Bi. MO.AR. Srl lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art.360 n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art.131 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206, cosiddetto Codice del Consumo. Difetto di motivazione”.

La Corte di merito avrebbe omesso di valutare e motivare sull’interpretazione dell’art.131 del Codice del Consumo data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.8164/2021; la ratio della norma richiamata consisterebbe nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall’accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riversandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità del bene; in quest’ottica, il diritto di regresso sarebbe unicamente subordinato alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore concretizzi, o sia la conseguenza, di un difetto di costruzione/produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena produttiva/distributiva; risulta inoltre dagli atti che DU.MO. Spa, coinvolta attraverso un proprio ispettore tecnico nella gestione delle problematiche tecniche evidenziate dall’acquirente, aveva contestato carenze manutentive della catena della motocicletta che aveva ritenuto ascrivibili all’acquirente finale, con la conseguenza che l’esecuzione dell’intervento in garanzia da questi richiesto avrebbe potuto esporre la ricorrente ad eccezioni e contestazioni nei rapporti con DU.MO. Spa

Il motivo di doglianza in esame è infondato.

Il Giudice del rinvio non ha disatteso i principi di diritto individuati nella sentenza n.8164/2023 e, in particolare, non ha rimesso in discussione l’interpretazione dell’art.131 CdC effettuata da questa Corte di legittimità, ma ha fondato il rigetto delle domande proposte da Bi. MO.AR. Srl nei confronti di DU.MO. Spa e da questa nei confronti di DI.EU. Srl e di Og. Spa su una diversa ratio decidendi. La Corte di merito ha infatti ritenuto che “il vizio di produzione della catena -e quindi del motociclo in cui essa fu incorporata-fu accertato solo in forza delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo promosso da Sc.Da. nei confronti di Bi., cui le altre parti del giudizio di merito… non furono chiamati a partecipare, sì che i terzi contestarono l’utilizzabilità dell’ATP nei loro confronti e quindi sia la sussistenza di prova del vizio di produzione, sia (DI. ed Og.) la riferibilità a loro della catena montata sul motociclo”.

Come è evidente, la ratio decidendi del rigetto delle domande di regresso ancora sub iudice non è conseguente ad una interpretazione dell’art.131 CdC in tesi diversa da quella operata dal Giudice di legittimità, come è prospettato nel motivo in esame, ma si fonda su una ritenuta carenza probatoria.

2. Con un secondo motivo di critica la società ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art.360 n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art.696 e s. c.p.c. Difetto di motivazione”.

Rileva la società ricorrente che la Corte d’Appello di Perugia pronunciando in sede di rinvio ha ritenuto non provata la riferibilità del danno ad un difetto di costruzione della catena di trasmissione, sul presupposto della inutilizzabilità dell’esito dell’accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti non chiamati a parteciparvi e della conseguente impossibilità di riferire il danno procuratosi nell’aprile 2007 -a distanza di quasi due anni dall’acquisto del motociclo, nel giugno 2005- ad un difetto di costruzione. Ma nella precedente sentenza n.453/2018 la stessa Corte d’Appello aveva accertato, in adesione alla CTU, che la rottura della catena di trasmissione era da attribuire a cedimento strutturale per difetto di costruzione riferibile al produttore, con responsabilità del venditore verso l’acquirente finale e con conseguente applicazione del diritto di regresso del venditore stesso, a catena inversa fino al produttore, ai sensi dell’art.131 CdC. Sarebbe altresì erroneo ritenere che l’accertamento tecnico preventivo e il suo esito non siano utilizzabili nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato ma che sono parti nel processo in cui tali strumenti probatori vengono acquisiti.

Il motivo è pienamente fondato.

Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una -o più, come nel caso di specie- delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.

La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è infatti un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata, esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente allegato e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all’accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018).

Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. “In particolare, la relazione conclusiva dell’ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d’ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all’oggetto dell’indagine in funzione della quale è stata disposta). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell’accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsi al suo esito per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio).

Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l’attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento delle domande avversarie (…). Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere di poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla tamquam non esset, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente qualora (come nella specie) nessuna eccezione sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata”. -nel senso esposto cfr. Cass. n.8496/2023, dalla cui motivazione è tratta letteralmente la parte evidenziata; cfr. anche Cass. n.13229/2015, Cass. n.18567/2018, Cass. n.8459/2020, Cass. n.25162/2020, Cass. n.31312/2021-.

Nel caso di specie tutte le imprese coinvolte nella produzione e vendita del motociclo acquistato dal consumatore finale Sc.Da. sono state parti nel giudizio di cognizione nel cui ambito è stato prodotto e utilizzato come mezzo di prova l’accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam, su impulso di Sc.Da. nei confronti della venditrice finale Bi. MO.AR. Srl;

indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di istruzione preventiva, quindi, tutte le imprese coinvolte hanno avuto modo di interloquire sulla relazione tecnica formata all’esito dell’accertamento preventivo, con possibilità di sollevare eventuali contestazioni e di chiedere gli approfondimenti ritenuti necessari e/o opportuno, nel pieno rispetto dei diritti di contraddittorio e di difesa nell’ambito dei vari gradi del giudizio di merito; il fatto che i Giudici di merito abbiano ritenuto utilizzabile e condivisibile quanto ai contenuti l’esito dell’accertamento tecnico preventivo senza necessità di ulteriori approfondimenti è stato conseguenza o dell’assenza di contestazioni sul suo esito, o dell’inconsistenza delle contestazioni eventuali ritenuta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello nell’ambito del giudizio di appello, e rientra comunque nell’esercizio del potere di interpretazione e valutazione del materiale probatorio non sindacabile di per sé in sede di legittimità perché di esclusiva competenza dei Giudici di merito.

Sia il Tribunale di Perugia che la Corte d’Appello di Perugia in sede di giudizio di appello hanno inoltre fondato sull’adesione alle emergenze dell’accertamento tecnico preventivo l’accertamento di responsabilità di Bi. MO.AR. Srl per prodotto difettoso, con attribuzione della rottura della catena di trasmissione ad un vizio di costruzione e non a scarsa manutenzione.

La identificazione del vizio che ha determinato la rottura della catena di trasmissione come difetto di costruzione, giustificante il diritto del consumatore al risarcimento del danno, è quindi, come sopra rilevato, passata in giudicato come accertamento fondante della pronuncia di accoglimento della domanda relativa, rilevante sotto il profilo dell’identificazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria (intervenuta rottura della catena di trasmissione e danno conseguente, in relazione causale diretta con il rilevato difetto di costruzione), nei confronti di tutte le parti coinvolte ritualmente nel giudizio (in relazione alla domanda principale svolta dall’acquirente consumatore nei confronti dell’ultimo venditore e, in quanto accertamento di fatto presupposto, in relazione alle domande di regresso svolte a catena dal venditore al produttore, su di esso fondate quanto, appunto, all’effettività di detto accertamento positivo).

Alla luce delle considerazioni svolte il Giudice del rinvio: -ha erroneamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo solo nei confronti delle parti che vi avevano partecipato, senza considerare che con la rituale acquisizione al materiale probatorio del processo di cognizione conseguente del mezzo di istruzione preventiva, questo entra a far parte delle risultanze istruttorie acquisite, da valutare per la decisione di tutte le domande ed eccezioni proposte, a prescindere dalla partecipazione o meno al procedimento di ATP di tutte le parti in causa, il cui pieno esercizio dei diritti di difesa e di contraddittorio anche nei confronti dell’elaborato tecnico che ne rappresentava l’esito era garantito comunque dalla partecipazione al processo di cognizione; -ha di conseguenza da una parte contraddittoriamente ritenuto un elemento di prova utilizzabile, nell’ambito dello stesso giudizio, solo nei confronti di alcune parti (in contrasto, oltre che con i principi sopra esposti, anche con il principio di acquisizione probatoria: cfr. Cass. n. 5980/98 e Cass. n.23286/2024), dall’altra omesso di considerare che l’accertamento in fatto dell’ascrivibilità della rottura della catena di trasmissione del motociclo acquistato da Sc.Da. a difetto di costruzione era stato già definitivamente effettuato nelle fasi di merito precedenti al primo ricorso per cassazione, con valenza di giudicato nei confronti di tutte le parti coinvolte nel giudizio.

3. Il ricorso incidentale condizionato di DU.MO. Spa è volto a ribadire l’interesse della società -totalmente vittoriosa nei gradi di merito- “a far valere la propria domanda di manleva nei confronti di Og. Spa e/o DI.EU. Srl”: esso deve più propriamente essere qualificato come una reiterazione della domanda richiamata, non esaminata dalla Corte d’Appello di Perugia per assorbimento espressamente rilevato.

La domanda riproposta è quindi una domanda di merito, sulla quale la Corte d’Appello di Perugia non ha direttamente pronunciato e che dovrà essere vagliata in sede di rinvio: essa è inammissibile per carenza di interesse in questa sede di legittimità -per la quale chiaramente non esiste alcuna disposizione processuale assimilabile al disposto dell’art.346 c.p.c.-perché si pone al di fuori dell’ambito di operatività degli art.360-366 c.p.c. riguardando, appunto, i profili di merito della controversia non esaminati nella sentenza ricorsa per assorbimento -“In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza”: così Cass. n.22095/2018; cfr. anche, tra le altre, Cass. n.3796/2008, Cass. n.2582/2009, Cass. n.4472/2016, Cass. n.19503/2018, Cass. n.15893/2023-.

In conclusione, deve essere respinto il primo motivo di ricorso principale, accolto il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Perugia affinché, alla luce delle indicazioni che precedono riesamini la controversia decidendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato fonda l’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

ATP non partecipata valore di prova atipica in giudizio

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di DU.MO. Spa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 D.P.R. n.115/2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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