Associazione traffico di stupefacenti ed il ruolo di organizzatore

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 luglio 2021| n. 28167.

Associazione traffico di stupefacenti ed il ruolo di organizzatore.

In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l’organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un’attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di organizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla “piazza” gestita dal sodalizio).

Sentenza|21 luglio 2021| n. 28167. Associazione traffico di stupefacenti ed il ruolo di organizzatore

Data udienza 16 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Associazione a delinquere dedita al narcotraffico – Esclusione dell’ipotesi di minore entità di cui all’art. 74, co. 6 DR n. 309/90 – Considerazione dell’elevato numero di associati, dell’articolata organizzazione e dei rilevanti quantitativi di droga smerciati – Configurabilità del reato associativo anche in presenza di reati fine relativi ad episodi di “piccolo” spaccio – Contributi di diversa entità apportati dai diversi partecipi – Valutazione in concreto – Annullamento parziale con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. NARDIN Mau – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. NARDIN MAURA;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
l’inammissibilita’ dei ricorsi per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento. L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA e’ altresi’ presente in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), in sostituzione rispettivamente dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA e (OMISSIS) dei foro di ROMA come da nomi’ne a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p. depositate in udienza, riportandosi ai motivi dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di TIVOLI in difesa di (OMISSIS) il quale illustrando i motivi insiste per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento. L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA e’ altresi’ presente in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p. depositata in udienza, riportandosi ai motivi del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di VELLETRI (delega orale) che si riporta ai motivi del ricorso insistendo per l’accoglimento. E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di VELLETRI in difesa di (OMISSIS) il quale illustrando i motivi insiste per l’accoglimento del ricorso. E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) il quale si riporta ai motivi del ricorso insistendo per l’accoglimento.

Associazione traffico di stupefacenti ed il ruolo di organizzatore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 luglio la Corte di Appello di Roma confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), sono stati ritenuti responsabili, con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) -per il medesimo fatto separatamente giudicati- del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1 e 2 – in particolare, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali organizzatori dell’associazione dedita al narcotraffico e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di compartecipi; nonche’, di una pluralita’ di reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, ascritti a tutti gli imputati, fatto salvo (OMISSIS), e compresi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
2. La sentenza da’ atto che il procedimento prende le mosse dall’attivita’ investigativa dei Carabinieri di Frascati, inerente all’attivita’ di spaccio di stupefacenti, nella “piazza” di via San (OMISSIS), e segnatamente nelle palazzine popolari ubicate tra il civico 322 ed il civico 338. L’organizzazione che gestiva la piazza, faceva capo, quantomeno dal 2011 in poi, a (OMISSIS), arrestato nel gennaio del 2014, in quanto capo dell’associazione, e giudicato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, in altro procedimento, la cui sentenza non e’ ancora definitiva. Il filone di indagine da cui sono scaturite le imputazioni in esame e’ stato reso possibile in forza della collaborazione di quattro appartenenti al sodalizio: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), cui sono seguite l’attivita’ di videosorveglianza della piazza di spaccio e le intercettazioni ambientali. (OMISSIS), sentito a seguito del suo arresto, nel febbraio 2016, affermava che al vertice dell’associazione, all’interno della quale egli svolgeva il ruolo di pusher da almeno sei anni, si trovava (OMISSIS) e che l’attivita’ sulla “piazza” era suddivisa in tre turni giornalieri: il primo dalle ore 9.30 del mattino sino alle ore 16.00; il secondo dalle 16.00 sino alle 22.00 ed il terzo dalle 22.00 sino alle 04.00 del mattino successivo, mentre il venerdi’ ed il sabato il turno notturno si prolungava sino alle 5.30-6.00,. Precisava, altresi’, che di solito il turno era ricoperto da tre persone, di cui uno vendeva le dosi, l’altro prendeva il danaro ed il terzo faceva da palo.

 

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Indicava i nominativi degli altri pusher nelle persone di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), minore degli anni diciotto e chiariva che se uno dei pusher veniva arrestato, era prontamente sostituito, con altra persona. In ogni caso, raggiunto un certo importo, nel corso del turno, il danaro veniva consegnato alla cd. retta, persona incaricata di raccogliere il ricavato e fornire lo stupefacente per la vendita. La medesima persona era incaricata di recapitare il denaro alla âEuroËœgestione’, mentre alla fine di ogni turno, (OMISSIS) od uno dei suoi incaricati provvedevano al ritiro delle somme. Raccontava, inoltre, di avere ricevuto la promessa che in caso di arresto l’organizzazione si sarebbe incaricata della sua difesa, procurandogli un legale, nonche’ a corrispondergli un importo giornaliero pari ad Euro centocinquanta, in caso di custodia in carcere, o di Euro settanta, in caso di arresti domiciliari. A suo dire, la “piazza” era sempre stata governata da (OMISSIS), unico in grado di reperire lo stupefacente sul mercato, il quale recentemente era coadiuvato da (OMISSIS), suo cognato, detto “(OMISSIS)” e da (OMISSIS). Quest’ultimo consegnava le âEuroËœpallette di cocaina ai pusher, che provvedevano allo spaccio, raccogliendo il denaro dalle c.d. rette, mentre i primi due non si esponevano. (OMISSIS) procedeva, inoltre, al riconoscimento di (OMISSIS), detto “(OMISSIS)”, coadiutore nella gestione della piazza, factotum di (OMISSIS), incaricato di conservare il denaro per suo conto; di (OMISSIS), fra i principali coadiutori della piazza, che insieme alla moglie (OMISSIS), stabiliva i turni di spaccio, scegliendo le persone che dovevano fungere da palo e che, nel riorganizzare il funzionamento della piazza, aveva dotato le “vedette” di walkie talkie; di (OMISSIS), detto “(OMISSIS)”, il quale si occupava del confezionamento delle dosi di cocaina; di (OMISSIS), cognato del (OMISSIS), personaggio di spicco nella gestione della piazza, di (OMISSIS), detto “(OMISSIS)”, pusher di lunga esperienza; di (OMISSIS), che gestiva il turno del mattino di (OMISSIS), altro cognato del (OMISSIS), che comandava la piazza insieme a (OMISSIS), e di (OMISSIS), che indicava come consumatore di stupefacente, il quale si appropriava della droga senza pagarla. Spiegava che a ciascuno dei pusher adibiti a singoli turni venivano consegnate due pallette di cocaina: uno contenente venti involucri dal peso di gr. 0,3 cadauno, e che venivano spacciati singolarmente per il corrispettivo di Euro venti, l’altra contenente cinque involucri dal peso di gr. 0,7 venduti al prezzo di Euro cinquanta, per un valore complessivo delle due pallette, pari ad Euro seicentocinquanta, di cui al pusher spettavano cento Euro. Il compito di preparare le dosi di cocaina era affidato a (OMISSIS) ed a (OMISSIS), mentre il ricavo quotidiano dell’attivita’ si aggirava fra i quattromila ed i dodicimila Euro. Per assicurare l’efficacia dell’attivita’, negli ultimi tempi (OMISSIS) aveva fatto installare nella piazza delle inferriate, ad imitazione delle piazze napoletane di spaccio.
Ricordava, infine, che chi tradiva l’incarico ricevuto, tenendo per se’ droga o denaro, veniva selvaggiamente picchiato. Alla collaborazione di (OMISSIS), seguivano quelle di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

 

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(OMISSIS), arrestato in data 14 giugno 2016 in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito del primo procedimento, cominciava a collaborare sin dall’interrogatorio di garanzia, dichiarando che la piazza di spaccio di (OMISSIS) esisteva sin dall’anno 2008 ed era stata creata da (OMISSIS), marito della sorella di (OMISSIS), il quale l’aveva ereditata. Nel secondo interrogatorio (OMISSIS) raccontava di avere conosciuto (OMISSIS), quando era andato ad abitare in (OMISSIS), nel gennaio del 2014, e che il medesimo gli aveva richiesto di conservare il denaro del turno serale-notturno. Descriveva l’affidamento dei turni ai compartecipi, spiegando che il turno mattutino era sempre assegnato a (OMISSIS), che preferiva lavorare da solo, mentre il turno pomeridiano era coperto da tale (OMISSIS), che fungeva da vedetta, e da (OMISSIS) e (OMISSIS), che svolgevano l’attivita’ di spaccio, e quello della sera era garantito da (OMISSIS). Rappresentava che il fornitore dello stupefacente era ”
(OMISSIS)il Valanga
(OMISSIS)Benny, (OMISSIS) e (OMISSIS) era padrone indiscusso della piazza e che lei ed il marito avevano ripreso la collaborazione con il (OMISSIS) dal novembre 2015. (OMISSIS), narrava di avere iniziato a lavorare come pusher, in favore dell’organizzazione, insieme con la moglie (OMISSIS), proprio il giorno dell’arresto e che erano stati loro offerti Euro duecento per ciascun turno di lavoro, sostenendo che “comandante della piazza” era tal (OMISSIS) che viaggiava su una Cinquecento di colore nero. La Corte di appello osserva che il quadro probatorio derivante dalle collaborazioni e’ completato da una serie di intercettazioni ambientali, fra cui spicca quella relativa alla conversazione fra (OMISSIS), il padre (OMISSIS), la sorella (OMISSIS) e la fidanzata (OMISSIS), nel corso della quale (OMISSIS) ammetteva le proprie responsabilita’, riferendo ai suoi interlocutori di temere che, prima o poi, gli sarebbe stato (OMISSIS)stato il reato associativo. A cio’ si aggiunge, secondo i giudici di secondo grado, la contabilita’ dell’associazione, sequestrata ad (OMISSIS) ed il monitoraggio delle videoriprese della piazza di spaccio disposte nel periodo fra il 16 febbraio ed il 17 marzo 2016, che ritraggono le attivita’ di spaccio e la sua strutturata organizzazione, nonche’ la commissione dei singoli reati fine. Su queste basi la sentenza conferma integralmente la decisione di primo sia in relazione all’esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico, che viene qualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, sia in relazione all’individuazione dei ruoli di ciascuno dei partecipanti, che, infine, in relazione alla sussistenza dei reati-fine.
3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

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4. (OMISSIS) formula quattro motivi di impugnazione.
5. Con il primo denuncia la violazione del disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 ed il vizio di motivazione. Sostiene che dal tessuto argomentativo della sentenza non sono ricavabili elementi dai quali trarre la sussistenza della struttura tipica della fattispecie associativa, con particolare riferimento al dato temporale dell’operativita’ del presunto sodalizio, indispensabile per affermare la stabilita’ del vincolo associativo e l’indeterminatezza del programma criminale. Invero, la Corte di appello ha ricavato l’esistenza dell’associazione dalla pluralita’ dei reati di cessione, consumati nella c.d. piazza, definita “supermercato a cielo aperto”, senza spiegare perche’ la reiterazione delle condotte di cessione sia idonea a rappresentare la sussistenza di una consorteria dedita al traffico di stupefacenti, operante prima e dopo la commissione di quei reati. Osserva che la decisione impugnata sovrappone il dolo del reato continuato in concorso a quello associativo, che presuppone la stabilita’ del vincolo e l’indeterminatezza del programma. Sottolinea che manca, nel caso di specie, un’estensione territoriale dell’attivita’ di spaccio, tipica del reato associativo, essendo la c.d. piazza corrispondente ad un breve tratto di via (OMISSIS), su cui affacciano le due palazzine, ubicate fra il civico (OMISSIS).
6. Con il secondo motivo fa valere la falsa applicazione del disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6 ed il vizio di motivazione. Sottolinea la contraddittorieta’ della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, afferma che l’associazione era attiva “da anni” e, dall’altro, distingue l’associazione oggetto del processo, dalla prima, in funzione dell’operativita’ temporale.
Rileva che la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione le argomentazioni difensive sull’inquadramento dell’associazione nel delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, allorquando tutti i reati fine abbiano ad oggetto il c.d. piccolo spaccio, come riconosciuto dalla giurisprudenza della stessa Corte romana, in altre occasioni e per casi del tutto sovrapponibili a quello oggetto del processo. Sostiene che il ragionamento dei giudici del gravame, che ritengono non configurabile la fattispecie di cui all’articolo 74, comma 6 cit., in ragione delle necessita’ di approvvigionamento consistente per fornire la piazza di spaccio, finisce per escludere in radice l’applicabilita’ della disposizione, essendo evidente, come chiarito da altre pronunce, che per l’operativita’ di un’associazione, ancorche’ dedita al commercio al minuto, e’ sempre necessario l’acquisto di quantitativo considerevole per fornire gli spacciatori e gli acquirenti.

 

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7. Con il terzo motivo denuncia la violazione del cit. D.P.R., articolo 74, comma 1. Sostiene che la sentenza, nell’attribuire ad (OMISSIS) il ruolo di organizzatore dell’associazione, contraddice i canoni interpretativi della disposizione. Ed invero, sono da ritenersi organizzatori coloro che coordinano l’attivita’ dei compartecipi, al fine di assicurare la vita, l’efficienza e lo sviluppo dell’associazione, assicurando un contributo primario al sodalizio. Al contrario, (OMISSIS) e’ descritto dalla decisione come un mero gestore dei turni di spaccio, che provvede alla consegna degli involucri contenenti la sostanza stupefacente, talvolta facendo da palo. Si tratta di attivita’ che non mostrano il carattere tipico specializzante delle posizioni apicali.
8. Con il quarto motivo si duole dell’inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in ordine alla mancata applicazione della fattispecie autonoma ivi descritta. Sottolinea la genericita’ dei capi di imputazione relativi ai reati fine, non essendo indicati i quantitativi della sostanza trattata e la carenza di motivazione in ordine alla ricostruzione probatoria, fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori, non assistite da verifica estrinseca, e sulle conversazioni intercettate nella piazza di spaccio, supportate delle riprese. Denuncia l’assenza di accertamenti individualizzanti e l’incompleto quadro indiziario, non essendo le captazioni fornite di riscontri esterni e mancando ogni notizia sulla quantita’ e qualita’ dello stupefacente, configurandosi l’ipotesi di “droga parlata”, al cui inquadramento non puo’ che provvedersi ai sensi del cit. D.P.R., articolo 73, comma 5. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

 

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9. (OMISSIS) formula tre motivi di ricorso.
10. Con il primo fa valere la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 ed il vizio di motivazione. Sottolinea la carenza argomentativa della sentenza impugnata in ordine alla stabilita’ del vincolo associativo, in assenza di mezzi predisposti per il perseguimento dello scopo illecito, quale, ad esempio, la creazione di una cassa comune, e di elementi che manifestino la condivisione degli scopi associativi e degli interessi economici ad essi correlati. Denuncia la mancanza dell’analisi dell’elemento soggettivo in capo all’imputato, che delinei la coscienza e volonta’ del medesimo di aderire ad una consorteria criminale, non essendo desumibile il dolo specifico caratterizzante il reato associativo dalla commissione dei singoli reati di spaccio.
11. Con il secondo motivo fa valere la violazione del disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6 e la manifesta illogicita’ della motivazione. Si duole della mancanza dell’opportuno raffronto fra l’associazione in esame e quella giudicata con sentenza della Corte di appello di Roma, del 26 maggio 2020, inerente alla medesima consorteria ed avente ad oggetto il filone di indagine principale, annullata dalla Suprema Corte proprio in relazione alla qualificazione del reato associativo nella fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1. Osserva che, seppure la decisione relativa al filone principale non sia ancora divenuta definitiva, nondimeno, il giudice di seconda cura avrebbe dovuto tenere conto delle risultanze emerse che, nell’altro processo, hanno condotto a ritenere compatibile l’associazione con l’organizzazione di attivita’ di spaccio di lieve entita’, anche in relazione all’approvvigionamento di sostanza stupefacente.
12. Con il terzo motivo lamenta la violazione del disposto del cit. D.P.R., articolo 74, comma 2 ed il vizio di motivazione. Sottolinea la sentenza della Corte di appello di Roma del 26 maggio 2020, considerava (OMISSIS) vertice del sodalizio, ma escludeva che (OMISSIS) ne facesse parte, essendo estraneo alle dinamiche associative.
Cio’ solo avrebbe dovuto condurre il giudice del gravame ad escludere (OMISSIS) dal novero dei promotori-organizzatori del sodalizio.
Questi, infatti, appare solo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, da cui sarebbe emerso che egli avesse ricevuto da (OMISSIS), a seguito del suo arresto nel 2015, l’incarico di controllare il turno pomeridiano. Dunque, il contributo di (OMISSIS) era oggetto del diretto controllo di (OMISSIS), il quale, infatti, lo allontano’ nel 2016, quando ritenne che egli non avesse corrisposto quanto dovuto, mescolando stupefacenti di diversa qualita’. Sul punto la Corte territoriale motiva in modo sbrigativo, ritenendo che la subalternita’ non sia incompatibile con il ruolo di organizzatore, sostanzialmente eludendo il motivo di appello. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
13. (OMISSIS) formula un unico motivo di impugnazione con il quale si duole dell’erronea applicazione del cit. D.P.R., articolo 74, comma 2 e del vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale, disattendendo l’analitica censura formulata dall’imputato, abbia, con motivazione solo apparente, consistente nel mero richiamo di considerazioni svolte per altre posizioni, ritenuto la sussistenza del vincolo associativo in capo a (OMISSIS), nonostante questi, soggetto tossicodipendente, si sia reso responsabile solo di 15 episodi di cessioni, nell’arco temporale di otto giorni.

 

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Sottolinea la carenza di argomentazioni sull’appartenenza di (OMISSIS) all’associazione, attesa l’autonomia fra il singolo reato di cessione di sostanza stupefacente e la fattispecie associativa e l’assenza di ruolo funzionale alle dinamiche associative. Rileva che, sotto il profilo soggettivo, manca ogni valutazione sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dal reato associativo, in assenza di elementi tale da far ritenere l’adesione al pactum sceleris, dovendo essere la prova della durevolezza del vincolo e della volonta’ di partecipare al programma delinquenziale particolarmente rigorosa e puntuale, non potendosi risolvere nella sola constatazione della commissione di piu’ reati di spaccio. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
14. (OMISSIS) introduce un unico motivo di ricorso, con cui fa valere la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, nonche’ il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fatto derivare la partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso dalla mera commissione di una serie limitata di reati-fine, in un ristretto lasso temporale. Assume che la Corte territoriale ha omesso di considerare la circostanza, pur risultante dagli atti che (OMISSIS) e’ gia’ stato condannato con sentenza irrevocabile per avere fatto parte, nel medesimo periodo, del c.d. clan (OMISSIS), che insisteva sullo stesso territorio e che svolgeva la medesima attivita’.
Sottolinea che la decisione gravata, pur dando atto che l’imputato veniva indicato dai collaboratori come un “prepotente che si prendeva la droga senza pagarla”, lo qualifica come compartecipe, benche’ la descrizione della sua condotta, per come descritta, debba condurre ad escluderlo. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
15. (OMISSIS) formula due motivi di ricorso, preceduti da una premessa inerente alle dichiarazioni dei collaboratori. Sostiene che dal loro esame non emerge, in alcun modo, l’indicazione di (OMISSIS) come compartecipe dell’associazione. Anzi, ne’ (OMISSIS), ne’ (OMISSIS) fanno menzione di (OMISSIS), il quale viene riconosciuto in fotografia solo da (OMISSIS), il quale riferisce testualmente che egli e’ un ragazzetto che “ha spacciato per noi e che nell’ultimo periodo vendeva l’erba per (OMISSIS), e che si chiama (OMISSIS) e abita nei pressi di un ristorante che si chiama (OMISSIS). Una volta mi ha accompagnato da (OMISSIS) la guardia giurata”. Peraltro, il medesimo (OMISSIS), in un altro interrogatorio, indicando i pusher dell’organizzazione non menziona (OMISSIS), ma solo (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) il (OMISSIS), (OMISSIS) ed un suo amico (OMISSIS), oltre una serie di ragazzini da lui non conosciuti, fra i quali, ovviamente non puo’ esservi (OMISSIS), che egli riconobbe in fotografia.

 

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16. Con il primo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova e del fatto. Assume che la Corte di appello pone a fondamento della ritenuta compartecipazione di (OMISSIS) all’associazione, una prova diversa da quella assunta in dibattimento, posto che afferma che (OMISSIS) metteva a disposizione la sua abitazione per il confezionamento della droga, come risulterebbe dalla dichiarazione di (OMISSIS). Nondimeno, e’ sufficiente leggere tutta la dichiarazione di (OMISSIS) per rendersi conto che il medesimo non afferma affatto quanto sostenuto dalla Corte. (OMISSIS), infatti, dopo avere riconosciuto (OMISSIS) in fotografia ed avere sostenuto di essersi recato con (OMISSIS) a casa di una guardia giurata, afferma “conosco una guardia giurata, di nome (OMISSIS), che abita in una via prossima a via (OMISSIS) (che potrei indicare) con la compagna (o moglie) il quale metteva a disposizione la sua abitazione per preparare gli involucri da spacciare o comunque custodire la droga. Ho accompagnato in una occasione (OMISSIS) a prelevare in detta abitazione la sostanza stupefacente gia’ preparata.”. Dunque, la guardia giurata di nome (OMISSIS) rendeva disponibile la sua abitazione per il confezionamento ed il deposito e non (OMISSIS). Posto che la compartecipazione di (OMISSIS) e’ desunta solo da questo elemento, contraddetto dalla lettura della dichiarazione, la motivazione si fonda su una prova del tutto travisata.
17. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicita’. Il ricorrente e’ stato ritenuto compartecipe dell’associazione dedita al narcotraffico per avere a lungo operato come pusher. Rileva che al medesimo sono ascritti dieci episodi di spaccio nei giorni del (OMISSIS), nonche’ nelle giornate del (OMISSIS), in qualita’ di pusher o vedetta. Lamenta che la posizione di (OMISSIS) non sia stata posta a confronto con quella di altri pusher, ritenuti non coinvolti nel reato associativo. In particolare, richiama le posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Il primo, (OMISSIS), al quale sono ascritti sei episodi di spaccio, non e’ considerato come compartecipe, sebbene i collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), lo indichino come uno degli spacciatori dell’organizzazione. Al secondo, (OMISSIS), sono stati contestati dodici reati fine, ma egli non viene ritenuto compartecipe, sebbene la Corte nel qualificare gli episodi di spaccio li inquadri nel dell’articolo 73, comma 1, perche’ (OMISSIS) commette i reati in appartamento in sintonia con sodali, rendendosi conto dell’organizzazione per cui lavora. Al terzo, (OMISSIS), sono contestati dodici reati fine, ed egli non viene ritenuto compartecipe, benche’ i collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) lo indichino come uno dei pusher dell’organizzazione. Sostiene che appare chiara la differenza fra le valutazioni poste in essere dalla Corte, posto che nonostante l’analogo numero di cessioni ascritte ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e nonostante il fatto che costoro ed il (OMISSIS) siano descritti come pusher strutturati dell’organizzazione dai collaboratori, circostanza non riferibile ad (OMISSIS), indicato solo da (OMISSIS), solo (OMISSIS) e’ definito intraneo, sulla base di una prova travisata. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
18. (OMISSIS) formula due motivi di impugnazione.

 

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19. Con il primo deduce la violazione della legge processuale con riferimento all’articolo 546 c.p.p., comma 2, rilevando che la sentenza e’ stata sottoscritta dal solo Presidente del Collegio e non dal giudice estensore, senza che sia stato segnalato il suo impedimento. Cio’ comporta la nullita’ della sentenza impugnata, ai sensi del comma 3 della disposizione richiamata
20. Con il secondo ricordata la genesi del procedimento e le fonti di prova poste a fondamento dell’esistenza di un’associazione dedita al narcotraffico, contesta la qualificazione del reato nella fattispecie di cui al cit. D.P.R., articolo 74, comma 1.
Osserva che, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori ed alle intercettazioni ambientali e le video riprese, si aggiungono solo due sequestri di stupefacente per complessive 188 dosi singole di cocaina (di cui 66 in data 17 febbraio 2016 e 122 in data 8 marzo 2016). Il quantitativo di sostanza, dunque, non e’ tale da confortare la capacita’ di penetrazione e gestione del territorio e non autorizza l’inquadramento nell’ipotesi di cui all’articolo 74, comma 1 cit., essendo chiarito dalla stessa Corte territoriale che gli episodi di spaccio contestati agli imputati, ineriscono al commercio al minuto di dosi singole. Ricorda che la sentenza relativa al primo filone di indagine e’ stata annullata dalla Suprema Corte proprio in ordine alla qualificazione dell’associazione nel cit. D.P.R., articolo 74, comma 1, anziche’ nel comma 6 della disposizione. Con riferimento alla specifica posizione di (OMISSIS), detto “il (OMISSIS)”, rileva che la sentenza gli attribuisce il compito di conservare la “retta” destinata al turno notturno e quello di raccogliere il denaro provento dell’attivita’, nondimeno, in occasione della perquisizione domiciliare del 14 giugno 2016, furono rinvenuti nella sua abitazione solo Euro duemiladuencentoquaranta, mentre in occasione del suo arresto, in data 17 giugno 2016, furono trovati solo Euro millecentocinquanta. Rileva che se davvero (OMISSIS) avesse rivestito la qualita’ di organizzatore della consorteria nella sua abitazione avrebbero dovuto essere reperite non solo somme ben maggiori, ma un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, il che non e’ accaduto.
21. (OMISSIS) formula tre motivi di ricorso.
22. Con il primo riprende l’eccezione processuale formulata da (OMISSIS), mentre con il secondo richiama le medesime considerazioni svolte dal medesimo coimputato relativamente all’inquadramento della fattispecie associativa.
23. Con il terzo fa valere la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 ed il vizio di motivazione. Deduce la contraddittorieta’ delle argomentazioni poste dalla Corte a fondamento della sussunzione dei singoli episodi di spaccio nel comma 1 della disposizione, avendo i giudici del gravame chiarito che non necessariamente all’associazione di cui all’articolo 74, comma 1 cit. corrispondono reati fine inquadrabili nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 posto che laddove essi riguardino spaccio di lieve entita’, ben possono essere qualificati ai sensi del cit. D.P.R., articolo 73, comma 5. Al contrario, dopo avere posto questa premessa, la Corte territoriale, pur elencando i criteri da tenere in considerazione, ne tiene in considerazione solo alcuni, senza, peraltro, valutare gli episodi caso per caso e senza considerare l’assenza di riferimenti sui quantitativi di volta in volta ceduti, con la conseguenza di una motivazione che si rileva apodittica e priva di riscontro sulla destinazione dello stupefacente ad un numero indefinito di clienti. Ricorda che la sentenza del filone principale di indagini e’ stata annullata dalla Suprema Corte solo relativamente alla qualificazione giuridica dell’associazione nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1 mentre e’ stata confermata ed e’ divenuta irrevocabile in relazione all’inquadramento dei singoli episodi di spaccio nell’ipotesi di cui al cit. D.P.R., articolo 73, comma 5.

 

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Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
24. (OMISSIS) formula tre motivi di impugnazione.
25. Con il primo svolge la stessa eccezione processuale formulata da (OMISSIS) e (OMISSIS).
26. Con il secondo richiama le considerazioni svolte dai coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione alla sussunzione della fattispecie concreta nell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1.
27. Con il terzo richiama le argomentazioni introdotte da (OMISSIS) sulla qualificazione dei reati-fine. A cio’ aggiunge, con specifico riferimento alla posizione di (OMISSIS) che al medesimo proprio la sentenza attribuisce il ruolo di pusher, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), il quale ha esplicitamente chiarito che (OMISSIS) si occupava dello “spaccio su strada” cioe’ della cessione di modesti quantitativi di sostanza, con mezzi rudimentali, cioe’ del tipico reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
28. (OMISSIS) formula tre motivi di impugnazione.
29. Con il primo fa valere l’eccezione processuale introdotta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
30. Con il secondo richiama le osservazioni relative all’inquadramento della fattispecie associativa nel cit. D.P.R., articolo 74, comma 6, gia’ svolta dai medesimi coimputati. Osserva, ulteriormente, in relazione alla specifica posizione di (OMISSIS), che la Corte lo indica come compartecipe per avere il medesimo partecipato alle spedizioni punitive nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo siffatto incarico affidato unicamente alle persone piu’ vicine a (OMISSIS), vertice dell’associazione. Sottolinea che il ragionamento del giudice del gravame e’ meramente presuntivo ed ipotetico, potendo al piu’ la circostanza richiamata essere sintomatica della conoscenza fra (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre l’affermazione secondo cui l’azione punitiva era commissionata alle persone di fiducia del secondo, appare del tutto gratuita, ben potendo le aggressioni essere motivate da ragioni personali di (OMISSIS) nei confronti sia di (OMISSIS), che di (OMISSIS).
31. Con il terzo motivo riprende la doglianza fatta valere da (OMISSIS) e (OMISSIS), in ordine alla qualificazione dei reati fine nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, anziche’ nel comma 5 della medesima disposizione.
32. (OMISSIS) formula tre motivi di impugnazione.

 

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33. Con il primo richiama l’eccezione processuale di nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 2, formulata dai coimputati.
34. Con il secondo fa valere la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 5 in relazione all’inquadramento dei reati-fine, assumendone la compatibilita’ anche con la sussistenza di un sodalizio di cui all’articolo 74, comma 1 Decreto del Presidente della Repubblica cit. Riprende sul punto le osservazioni svolte dai coimputati (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).
35. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale del tutto omesso di giustificare l’applicazione della recidiva, limitandosi ad affermare la congruita’ della pena inflitta, nonostante la sollecitazione contenuta nell’atto di appello con cui si era messo in evidenza che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e non giustificano l’applicazione dell’aggravante.
36. (OMISSIS) formula due motivi di ricorso.
37. Con il primo deduce la violazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 2.
e la nullita’ della sentenza, per omessa sottoscrizione del giudice estensore.
38. Con il secondo riprende i medesimi argomenti gia’ svolti dai coimputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sull’inquadramento dei reati-fine. A cio’ aggiunge in relazione alla posizione di (OMISSIS) che alla stessa vengono (OMISSIS)stati due soli episodi di cessioni, del 16 e 17 marzo 2016, allorquando l’imputata si tratteneva in strada con (OMISSIS), suo compagno, rispettivamente due ore nella prima giornata, ed un’ora e mezza nella seconda giornata, fornendo a (OMISSIS) la sostanza che conservava nel reggiseno. Assume che una simile limitata attivita’ non puo’ che essere inquadrata nella c.d. fattispecie lieve.
39. (OMISSIS) formula due motivi di impugnazione.
40. Con il primo, a sua volta, eccepisce la nullita’ della sentenza ex articolo 546 c.p.p., comma 2.
41. Con il secondo riprende gli argomenti gia’ esposti dagli altri coimputati in ordine alla qualificazione dei c.d. reati-fine nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. A cio’ aggiunge, con specifico riferimento alla posizione di (OMISSIS), che la Corte nel riconoscere la sua responsabilita’ per i reati di cui ai capi 12) e 15) dell’imputazione, fa riferimento al fatto che (OMISSIS) fu trovato, in occasione del suo arresto, nell’appartamento di (OMISSIS), da questi acquistato proprio per fare fronte alle necessita’ derivanti dallo spaccio al minuto, da cio’ desumendo il coinvolgimento negli episodi descritti dalle imputazioni, posto che la presenza non costituisce prova delle cessioni di stupefacente. Un simile ragionamento, infatti, finisce per configurare una responsabilita’ oggettiva, incompatibile con il canone costituzionale della personalita’ della penale responsabilita’ di cui all’articolo 27 Cost..

 

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42. (OMISSIS) formula due motivi di ricorso.
43. Con la prima censura si duole della mancata sussunzione dei reati ascrittigli ai capi 2), 3), 4), 23), 28), 36) e 45) dell’imputazione nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Richiama i parametri relativi alla quantita’ e qualita’ dello stupefacente, nonche’ ai mezzi, alle modalita’ ed alle circostanze dell’azione, che la disposizione invocata pone a fondamento della qualificazione del reato nella fattispecie c.d. di lieve entita’. Osserva che il riferimento alla modalita’ ed alle circostanze dell’azione non puo’ implicare che siano ostativi all’applicazione del cit. D.P.R., articolo 73, comma 5 la continuita’ delle condotte o lo svolgimento di un’attivita’, in qualche modo organizzata, posto che cio’ escluderebbe in radice la configurabilita’ di un’associazione minore, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6. Riprende i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’ sull’obbligo per il giudice di valutare caso per caso l’offensivita’ della condotta, avuto riguardo ai canoni individuati dall’articolo 73, comma 5 cit.. Sottolinea che, nondimeno, il dato ponderale assume valore centrale nella qualificazione del reato, il che implica di per se’, secondo la Corte Suprema, la sussumibilita’ del fatto nell’ipotesi lieve, allorquando non si conosca il quantitativo trattato. Deduce che nel caso di specie, manca ogni riferimento sul quantitativo di stupefacente trattato nei singoli casi di cessione. Rileva, inoltre, che tutti gli episodi si collocano in un ristretto arco temporale, ovverosia fra il 17 febbraio ed il 14 marzo 2016 e che per tutti gli episodi, ad eccezione di quello descritto al capo 2) e’ contestato a (OMISSIS) di avere svolto le funzioni di “vedetta”, senza che egli abbia partecipato concretamente alla cessione. Osserva che la Corte, nell’inquadrare i fatti nel cit. D.P.R., articolo 73, comma 1, si limita a fare riferimento all’organizzazione dell’attivita’ di spaccio, senza approfondire la valutazione degli altri parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, cosi’ incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione.

 

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44. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza. Assume che la Corte territoriale, nel negare l’inquadramento degli episodi ascritti a (OMISSIS) nella c.d. fattispecie lieve circoscrive il giudizio alla sola considerazione che l’imputato aveva consapevolezza dell’organizzazione nella quale operava, ponendosi in contraddizione con l’interpretazione assegnata al disposto dell’articolo 73, comma 5 cit. dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno chiarito il contenuto dell’obbligo motivazionale, con la sentenza n. 51063/2018 (Murolo), che richiede che il giudice formuli una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi.
45. (OMISSIS) formula un unico motivo di impugnazione, con cui denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5,. Ricorda che la Corte territoriale ha escluso la configurabilita’ della fattispecie lieve in relazione agli episodi di spaccio addebitati all’imputato, affermando che, pur prendendo atto degli elementi a discarico, il medesimo, operando come pusher, sotto il coordinamento di (OMISSIS) e (OMISSIS), appartenenti all’associazione, era nella condizione di rendersi conto dell’organizzazione strutturata nella quale operava, posto che riconsegnava loro lo stupefacente rimasto invenduto, corrispondendo i ricavi dello spaccio. Deduce che, nondimeno, gli stessi giudici del gravame riconoscono che all’imputato e’ contestato il concorso nel reato, non facendo egli parte dell’associazione, mentre non viene tenuto in considerazione che tutti gli episodi contestati ricadono in una sola giornata e che siffatta circostanza non solo non consente di affermare al consapevolezza dell’ambito di azione del sodalizio, contesto, ma neppure di negare l’inquadramento nella fattispecie lieve, anche qualora si ritenesse il collocamento dell’attivita’ svolta nell’interesse associativo, posto che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita’, la sua condotta assume caratteri differenziali rispetto al piu’ ampio contesto organizzato.

 

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46. (OMISSIS) formula cinque motivi di impugnazione.
47. Con il primo fa valere la falsa applicazione dell’articolo 110 c.p..
Riprende la distinzione fra il concetto di concorso di persone nel reato e la connivenza non punibile, rammentando che la differenza fra il primo e la seconda va ricercata nell’agevolazione materiale o morale nel reato, essendo la mera tolleranza o la passiva assistenza al reato, condotta non punibile. Rileva che Corte di appello, violando siffatto principio cardine della penale responsabilita’, ha ritenuto la mera presenza di (OMISSIS) nei luoghi di spaccio, ed il suo allontanamento in occasione del passaggio delle Forze dell’ordine, condotta connotata da efficacia causale nella commissione dei delitti. Nondimeno, proprio dall’accertamento svolto in giudizio risulta che in relazione all’episodio descritto al capo 8) della rubrica, le cessioni di stupefacente si verificarono sia prima dell’arrivo di (OMISSIS), che dopo il suo allontanamento e che egli, nell’occasione, non avviso’ nessuno del passaggio dei militari. Nessun compito di vedetta, puo’, dunque, essergli attribuito. Le medesime considerazioni vanno estese al fatto descritto nel capo 82) dell’editto. Anche in questa occasione, infatti, due cessioni di stupefacente intervennero quando (OMISSIS) aveva gia’ lasciato i luoghi, sicche’ l’attribuzione del ruolo di vedetta non trova alcun appiglio probatorio, ne’ giuridico. Con riferimento al capo 54), relativo all’indicazione da parte di (OMISSIS) dei soggetti venditori di sostanza a tre acquirenti, osserva che la condotta, non e’ idonea a configurare l’ipotesi di concorso di persone del reato, essendo temporalmente limitata e riferibile a sole tre occasioni.
48. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, e dell’articolo 530 c.p.p., comma 2. Richiama la regola di giudizio che impedisce la condanna, laddove il giudizio di colpevolezza non superi il ragionevole dubbio ed afferma che la pronuncia che afferma la responsabilita’ dell’imputato per l’episodio di cui al capo 73; dell’imputazione, si fonda su un accertamento inidoneo a superare il canone normativo. Invero, risulta dalla sentenza, che in data 14 marzo 2016, alle ore 16 (OMISSIS) fu visto entrare all’interno della palazzina “F” di cui al civico (OMISSIS), dopo (OMISSIS), che, a detta dei giudici, il primo aveva raggiunto correndo. La Corte afferma che, nonostante la distanza dell’inquadratura e la presenza del vetro del portone, che limita in parte la visuale, e’ possibile notare (OMISSIS) che consegna lo stupefacente a (OMISSIS). Cionondimeno, gli operanti hanno riferito di avere solo “intravisto” una sagoma riferibile a (OMISSIS) che consegnava qualcosa a (OMISSIS). Non solo, tuttavia. da cio’ non e’ possibile trarre che si trattasse effettivamente di (OMISSIS), ma neppure e soprattutto che l’oggetto della consegna fosse sostanza stupefacente del tipo cocaina, in assenza di ogni effettivo riscontro sul punto. Simili considerazioni avrebbero imposto l’assoluzione dell’imputato, non potendosi superare il ragionevole dubbio di colpevolezza.

 

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49. Con il terzo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza in ordine alla ritenuta responsabilita’ per l’episodio di cui al capo 81) della rubrica. Rileva che il giudice di appello motiva in ordine alla sussistenza del concorso di (OMISSIS) nei reati di cui ai capi 8), 54), 73) ed 82), omette ogni argomentazione, foss’anche per relationem sull’episodio di cui al capo 81). Rammenta che l’imputato con l’atto di appello aveva segnalato la mancanza di motivazione in ordine al ritenuto concorso nell’episodio descritto e che la Corte territoriale non ha colmato la lacuna. Con il capo 81), infatti, si contesta all’imputato una condotta causalmente efficace in ordine ad una cessione di stupefacenti intervenuta al di fuori del portone di ingresso della palazzina T, solo perche’ egli si trovava all’interno dell’edificio, in luogo imprecisato. Con il gravame si era sottolineato che la mera presenza di (OMISSIS) nello stabile era incompatibile con l’assunzione della funzione di vedetta, anche perche’ il reato si era consumato all’esterno. Il giudice di seconda cura, tuttavia, ha omesso ogni motivazione su punto, affermando che all’imputato sono stati (OMISSIS)stati solo i capi 8), 54) 73) ed 82), mentre il primo giudice aveva posto a suo carico anche la cessione di cui al capo 81).
50. Con il quarto motivo si duole dell’erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in relazione ai reati descritti ai capi 8), 54) 73) 81) ed 82), nonche’ del vizio di motivazione. Contesta l’assunto formulato dalla sentenza impugnata secondo il quale, riconosciuta l’esistenza di un’associazione dedita a narcotraffico, ai sensi del cit. D.P.R., articolo 74, comma 1, non e’ possibile inquadrare i singoli episodi di cessione nella fattispecie c.d. lieve. Riprende gli enunciati della giurisprudenza di legittimita’ sul punto. Sostiene che, sebbene la sussistenza di un’associazione dedita al narcotraffico comporti l’organizzazione del sistema di smercio e l’approvvigionamento della droga in quantitativi non minima, tuttavia cio’ non muta la qualificazione giuridica del reato commesso dallo spacciatore da strada, che costituisce l’ultima pedina della cessione finale, la cui attivita’ e’ sfornita di professionalita’ ed e’ largamente fungibile, posto che la sua azione e’ del tutto marginale. D’altro canto, la storia giudiziaria insegna che nonostante i consistenti arresti operati nelle piazze di spaccio, ivi lo smercio di droga e’ sempre continuato ininterrotto, proprio per l’irrilevanza delle persone arrestate. non sia indifferente alla qualificazione del reato, nondimeno ogni. Ricorda che la previsione di cui al cit. D.P.R., articolo 74, comma 6 dimostra che anche la costituzione di un sodalizio articolato e’ compatibile, proprio perche’ a cio’ finalizzata, con la commissione di fatti di lieve entita’. Contesta la decisione nella parte in cui collega la qualificazione dei reati-fine alla pluralita’ delle condotte, affermando che l’ipotesi di cui all’articolo 73 cit., comma 5 e’ incompatibile con la molteplicita’ di cessioni, perche’ se cio’ fosse si dovrebbe ritenere che l’ipotesi di cui al comma 1 costituisca un reato eventualmente abituale, con le conseguenze che questo comporta in termini di assorbimento delle condotte ulteriori rispetto alla prima. Impostazione espressamente negata dalla giurisprudenza di legittimita’. Sostiene che tutte le condotte ascritte a (OMISSIS) debbano, su queste basi, essere sussunte nella fattispecie di cui all’articolo 73, comma 5 cit.. Rileva che il reato ritenuto piu’ grave, descritto al capo 8) dell’editto, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera b), per avere l’imputato asseritamente coinvolto un minorenne, non e’ incompatibile con l’ipotesi lieve, tanto e’ vero che la sentenza relativa al filone principale dell’inchiesta ha
espressamente qualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, i reati di cui ai capi 22) e 25) della relativa imputazione, benche’ aggravato dall’avere concorso nel reato con un minorenne. Sottolinea che sul punto quella sentenza e’ passata in giudicato. Critica la decisione impugnata nella parte in cui afferma l’incompatibilita’ fra l’associazione di cui all’articolo 74, comma 1 Decreto del Presidente della Repubblica cit., con la qualificazione dei reati fine ai sensi dell’articolo 73, comma 5, avuto riguardo alle modalita’ di esercizio dello spaccio, all’interno di una c.d. piazza, controllata da vedette, con turni prestabiliti e la ripartizione de ruoli. Invero, su questa base la Corte introduce una distinzione fra coloro che rivestono il ruolo di promotori, organizzatori e compartecipi e coloro che agiscono solo a titolo di concorso nel reato fine, rispetto ai quali introduce un criterio di valutazione che attiene al numero delle cessioni ed al lasso temporale nel quale le medesime sono intervenute, in quanto significativi della consapevolezza del contesto generale dell’organizzazione dell’attivita’. Cionondimeno, contraddicendosi palesemente, inquadra gli episodi contestati a (OMISSIS) nell’articolo 73, comma 1 cit., benche’ si tratti di un numero limitato di cessione intervenute in soli quattro giorni (e precisamente in data 18 febbraio 2016, 8 marzo 2016, 14 marzo 2016 e 17 marzo 2016), affermando che egli era “ben addentro all’organizzazione”. Ancora piu’ evidente appare la contraddizione in cui cadono i giudici dell’appello se si considera che essi assumono, in via generale ed astratta, che al fine di inquadrare i singoli episodi di cessione, ascritti agli imputati non associati, occorre compiere una rigorosa valutazione probatoria sulla consapevolezza del contesto associativo per il quale hanno operato, e poi, in concreto, riferendosi a (OMISSIS) si limitano ad una mera enunciazione, senza in alcun modo approfondire il tema. Denuncia la manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui, dopo avere richiamato la decisione inerente al filone principale dell’indagine, ricordando che in quel caso il giudice di appello aveva qualificato i singoli reati fine ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, assume che siffatta sentenza, benche’ coperta da giudicato sul punto non assume alcun rilievo nel presente procedimento. Sottolinea che seppure sia ovvio che il giudicato sulla qualificazione giuridica delle singole cessioni non possa condizionare l’inquadramento in una o nell’altra fattispecie, in questo processo, nondimeno, e’ chiaro che il giudice ha l’obbligo di motivare in modo stringente circa le ragioni che giustificano una diversa qualificazione di episodi analoghi, posto che essi sono stati commessi nel medesimo contesto associativo e sulla medesima piazza, con le stesse modalita’ organizzative.

 

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Risulta, infatti, del tutto incoerente la motivazione che non si faccia carico di detto confronto, avuto riguardo al fatto che la sentenza passata in giudicato sul punto riguardava 40 episodi di cessione di droga pesante, mentre in questo caso si tratta di pochi episodi di cessione su piazza di stupefacente di cui non si conoscono ne’ la natura ne’ la quantita’.
51. Con il quinto motivo si duole del vizio di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lettera b).
Deduce l’inconferenza degli argomenti adottati dalla Corte per giustificare il rigetto del relativo motivo di appello. Ed infatti, il giudice del gravame afferma come non sia sufficiente, a fondare un diverso bilanciamento delle circostanze “la mera incensuratezza dell’imputato, in presenza di fatti cosi’ gravi come l’associazione finalizzata al narcotraffico di stupefacenti, dimenticando che non solo a (OMISSIS) non e’ stato contestato il reato associativo, ma solo i reati fine, ma che il medesimo aveva segnalato con il gravame circostanze diverse dall’incensuratezza, quali il contenuto di minima importanza del contributo offerto alla realizzazione dei reati e la giovane eta’ dell’imputato, indicando la mancanza di precedenti penali solo come elemento di differenziazione della sua posizione rispetto a quella di altri coimputati. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
52. (OMISSIS) formula tre motivi di impugnazione.
53. Con il primo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita’ per i reati descritti ai capi 8) e 76) della rubrica. Osserva che la sentenza di appello attribuisce a (OMISSIS), in entrambi gli episodi, non un ruolo attivo nello spaccio, ma quello di controllo della piazza, essendo egli presente al momento delle cessioni. Nondimeno, cosi’ facendo la Corte territoriale non si confronta con la giurisprudenza di legittimita’ in tema di responsabilita’ da posizione apicale, nei reati associativi. Peraltro, con specifico riferimento all’episodio del 15 marzo 2016, di cui al capo 76), la prova del coinvolgimento di (OMISSIS) viene ricavata dai giudici di merito dalle sole dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), il quale, tuttavia, afferma di non ricordare esattamente cosa fosse accaduto quel giorno. Manca, dunque, un fondamento certo che consenta di legare (OMISSIS) al singolo episodio, in assenza della precisa e completa narrazione dei fatti da parte del collaboratore, richiesta dalla giurisprudenza di legittimita’, per apprezzare positivamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Rileva che il Collegio del gravame ritiene di superare il difetto di prova, facendo ricorso alla contabilita’ tenuta da (OMISSIS), benche’ la contabilita’ riguardi l’organizzazione nel suo complesso e non la presenza di (OMISSIS) in occasione di un episodio singolo.

 

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54. Con il secondo motivo censura il provvedimento impugnato in ordine alla mancata qualificazione dei reati di cui ai capi 8) e 76) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Ricorda che (OMISSIS) e’ stato giudicato per il reato associativo con la sentenza pronunciata per il primo filone di indagine e che le qualita’ soggettive dell’interessato non rientrano fra i parametri valutativi di cui all’articolo 73, comma 5 cit., di natura meramente oggettiva, in quanto relativi al dato qualitativo e quantitativo delle sostanze trattate, nonche’ alla modalita’ ed ai mezzi dell’azione. Con la conseguenza che il ragionamento della Corte territoriale, laddove attribuisce rilievo alla posizione apicale di (OMISSIS), nella valutazione dei reati fine, commette un errore, esorbitando dal dato letterale della norma e finendo per duplicare la sanzione gia’ inflitta in relazione alla posizione di promotore dell’associazione giudicata nell’altro processo, ponendo a suo carico due volte la stessa circostanza.
55. Con il terzo motivo fa valere al contraddittorieta’ della sentenza nella parte in cui, dopo avere correttamente posto la premessa della compatibilita’ fra la sussistenza di un’associazione inquadrata nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1 e la commissione di reati inquadrabili nell’articolo 73, comma 5 Decreto del Presidente della Repubblica cit. finisce per affermare esattamente l’opposto, in assenza di alcuna giustificazione dell’approdo finale del ragionamento.
56. Con il quarto motivo fa valere la falsa applicazione del cit. D.P.R., articolo 73, comma 5 ed il vizio di motivazione. Rammenta che la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma nel filone principale e’ stata annullata dalla Corte di cassazione in relazione all’inquadramento dell’associazione, ma e’ divenuta definitiva in relazione alla qualificazione dei reati fine ai sensi del cit. D.P.R., articolo 73, comma 5 essendo stato rigettato il ricorso del Procuratore generale sul punto. Ricorda che quella sentenza dava atto del fatto che “la piazza di spaccio” e’ sempre rimasta la stessa, iniziata da (OMISSIS) e continuata da (OMISSIS). Il Collegio giustificava tale convinzione sulla base dello iato temporale tra gli episodi di spaccio confluiti nel medesimo procedimento, nonostante il cambio di vertice, il che dimostrava che la consorteria era sempre la medesima. Con siffatti argomenti la decisione qui impugnata non si confronta, tenuto conto che giustifica la presunta diversa offensivita’ dei reati fine solo sulla base della distanza temporale rispetto a quelli relativi al primo filone di indagine. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso debbono essere affrontati nel loro ordine logico, e trattati congiuntamente nelle parti comuni.
2. La prima doglianza da esaminare e’ quella formulata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Si tratta dell’eccezione di nullita’ inerente la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice relatore-estensore, in assenza dell’indicazione del suo impedimento, essendo il provvedimento sottoscritto dal solo Presidente.
3. Si tratta di un rilievo privo di fondamento. Invero, nell’intestazione della
sentenza, laddove e’ indicato il Collegio giudicante, si legge che il medesimo e’ composto dal Presidente (OMISSIS) e dai consiglieri, (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre la sentenza e’ sottoscritta dal solo Presidente (OMISSIS).
Ora, seppure l’intestazione non indichi il nome del relatore, la sottoscrizione del solo Presidente, rende evidente che il medesimo e’ anche l’estensore del provvedimento.
Questa Corte, in piu’ occasioni, ha chiarito che qualora il presidente di un collegio giudicante abbia provveduto personalmente a redigere la motivazione della sentenza, e’ sufficiente la sola firma dello stesso per ritenere rispettato il disposto dell’articolo 546 c.p.p. (Sez. 3, n. 12308 del 19/02/2001, Minieri, Rv. 218756; Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico, Rv. 213365; Sez. 2, n. 2185 del 16/05/1996, De Gregorio, Rv. 205592). Cio’ che importa, invero, ai fini della validita’ della sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente e’ il fatto che egli sia l’estensore della motivazione, non il fatto che tale sua qualita’ sia attestata di seguito alla sottoscrizione (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 51252 del 11/11/2014, Rv. 262120, secondo cui “In tema di requisiti della sentenza, qualora il presidente di un collegio giudicante rediga personalmente la motivazione della sentenza, e’ sufficiente la sua sola firma per ritenere rispettato il disposto dell’articolo 546 c.p.p.”).
A nulla rileva, infatti, che la relazione in udienza sia stata svolta da altro componente del Collegio, posto l’articolo 546 c.p.p., impone la solo firma dell’estensore e del Presidente, non essendo previsto che si dia conto delle ragioni per cui, eventualmente, il relatore non sia anche l’estensore del provvedimento, riguardando il comma 2 della disposizione la sola necessita’ di sottoscrizione da parte del Presidente e dell’estensore e le modalita’ di eventuale sottoscrizione da parte di soggetto diverso dall’estensore o dal Presidente, in caso di impedimento.

 

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4. Cio’ premesso, occorre, preliminarmente, occuparsi del primo motivo rispettivamente introdotto da (OMISSIS) e (OMISSIS), relativo all’affermata sussistenza di un’associazione dedita al narcotraffico. Con la censura si lamenta, invero il vizio logico della motivazione, travalicante nell’errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, a fronte della chiara inconsistenza degli indici significativi della fattispecie, quali l’indeterminatezza del programma criminale, la condivisione degli scopi da parte dei consociati, la sussistenza di una cassa comune. I ricorrenti si soffermano sugli elementi caratterizzanti del reato associativo di cui all’articolo 74 del T.U., che correttamente individua nella proiezione dell’interesse del compartecipe oltre ai singoli episodi che lo vedono direttamente momento genetico dell’associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entita’, che le potenzialita’ dell’organizzazione, non solo facendo riferimento ai quantitativi trattati ed offerti in vendita dai partecipanti all’associazione ai consumatori finali (Sez. 4, Sentenza n. 38133 del 02/07/2013, Rv. 256289; Sez. 6, Sentenza n. 37983 del 16/03/2004, Rv. 230372), ma anche ai quantitativi di sostanze che il gruppo e’ in grado di procurarsi (cfr. da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 44837 del 06/02/2018 Rv. 274696; Sez. 4, Sentenza n. 34920 del 14/06/2017, Rv. 270803).
16. In altre parole, laddove l’attivita’ del sodalizio, pur rivolto al diretto spaccio al consumatore ed a questo fine costituitosi, riveli la capacita’ di approvvigionarsi in modo continuativo e soddisfacente le richieste di un vasto numero di acquirenti finali, attraverso un complesso e stabile sistema di distribuzione dello stupefacente, deve escludersi che essa rivesta le caratteristiche tipiche dell’associazione minore, descritta dal cit. D.P.R., articolo 74, comma 6.
E’ invero, proprio la “competenza” ad aggredire il mercato dei consumatori che connota la qualificazione nell’una o nell’altra ipotesi di reato, non avendo il legislatore inteso punire con sanzioni piu’ lievi coloro che si associno per rivolgersi in modo diretto al cliente finale, predisponendo un sistema distributivo ampio ed articolato, idoneo a creare una vera e propria rete, capace di assicurare il rifornimento continuo, stabile e capillare, ma solo coloro che associandosi adottino un programma criminale di modesto impatto, con modalita’ rudimentali, che, pur assicurando la fornitura al consumatore finale, non comporti la movimentazione di quantitativi ingenti di stupefacente, ne’ sotto il profilo degli acquisti, ne’ sotto quelle delle vendite. Sul punto, nondimeno, essendo la struttura associativa strettamente connessa con la qualificazione dei reati fine, si tornera’ anche piu’ avanti.
17. Quanto al mancato confronto con la sentenza della Suprema Corte n. 35148 del 9 luglio 2019, che ha annullato la decisione della Corte capitolina -il cui processo e’ scaturito dal primo filone di indagine- relativa alla medesima associazione, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di seconda cura richiamano la decisione il cui contenuto e’ invocato con i gravami, ne indicano i presupposti e chiariscono che il giudice del rinvio, chiamato a precisare le caratteristiche del sodalizio, in relazione ai tratti tipici dell’associazione di cui all’articolo 74, comma 6 Decreto del Presidente della Repubblica cit., ha ritento di escluderla, pur precisando che le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate.

 

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18. In definitiva, deve ritenersi che la decisione qui impugnata faccia corretta applicazione dei principi supra enunciati, mettendo in risalto non solo l’estensione soggettiva della consorteria, quanto al numero degli associati, ma la sua articolata organizzazione, attraverso turni prestabiliti, il controllo del territorio di spaccio, i rilevanti quantitativi di droga smerciati settimanalmente ed i profitti ricavati desunti dalla contabilita’ tenuta da (OMISSIS), l’evidente capacita’ di approvvigionamento, l’esteso bacino di consumatori raggiunti.
19. I relativi motivi di ricorso debbono pertanto essere respinti.
20. A questo punto, prima di esaminare le posizioni dei singoli, e per concludere la trattazione dei temi comuni, va considerata la doglianza, proposta da tutti i ricorrenti, relativa alla qualificazione dei reati fine, inquadrati dal provvedimento impugnato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, pur trattandosi di spaccio al minuto e pur essendo, nel parallelo processo relativo al primo filone di indagine, ormai divenuta irrevocabile la statuizione sulla qualificazione dei reati fine nella fattispecie di cui al comma 5 della medesima disposizione, per avere la Suprema Corte rigettato sul punto il motivo di ricorso del Procuratore generale.
21. La Corte territoriale, invero, introduce una premessa chiarendo che anche in presenza di un’associazione rientrante nei parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1 i singoli reati fine possono essere inquadrati nella fattispecie di lieve entita’, di cui all’articolo 73, comma 5 Decreto del Presidente della Repubblica cit.. Ma, precisa che la valutazione deve essere svolta non avendo riguardo al quantitativo della sostanza oggetto delle cessioni, ma all’intensita’, alla capacita’ di raggiungere un indeterminato numero di clienti, potendo, in astratto, piccole quantita’ essere cedute sulla base di un assetto organizzativo importante e quantita’ piu’ rilevanti essere oggetto di transazione, in assenza di un’organizzazione a monte. E su questa base, ritiene tutti gli episodi di spaccio al minuto non inquadrabili nella fattispecie di minore offensivita’, proprio in considerazione delle modalita’ con le quali e’ posta in essere la singola cessione, dell’inserimento del singolo spacciatore che vi provvede in un ambito organizzativo complesso, attraverso la modulazione in turni della sua attivita’, tutelata da un sistema di controllo (le vedette), tenuto conto, altresi’, della capacita’ di rifornimento continuo ai pusher dello stupefacente da cedere.

 

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22. La questione e’ delicata, perche’ involge il rapporto fra la struttura associativa, piu’ o meno, articolata e complessa e la realizzazione dei reati che ne formano lo scopo, riflettendo la qualificazione della prima sui secondi, cosi’ rischiando, come sottolineato con i ricorsi, di contraddire la premessa posta dalla Corte territoriale, secondo la quale anche un’associazione inquadrata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1 e 2, puo’ essere finalizzata alla commissione di reati di cui all’articolo 73, comma 5 Decreto del Presidente della Repubblica cit..
Invero, nonostante la premessa, la sentenza impugnata pare, in realta’, affermare che laddove ci si trovi di fronte progettazione delle attivita’ di spaccio al minuto, caratterizzata dall’allestimento di un sistema pianificato e gestito in modo organico ed organizzato, attraverso una struttura consolidata e permanente, i reati coinvolto. Gli elementi sintomatici della partecipazione, tuttavia, sarebbero stati del tutto ignorati dalla motivazione che, senza rispondere alle doglianze difensive, e semplicemente aderendo alla motivazione di primo grado- ricava affectio societatis dalla commissione dal numero degli episodi di spaccio sul breve tratto di (OMISSIS), su cui si affacciano le palazzine dei civici (OMISSIS), indebitamente definita “piazza di spaccio” dai giudici del merito.
5. Ora, con riferimento alla lettura della disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, la soluzione del problema posto dagli impugnanti va ricercata nel confronto con la copiosa giurisprudenza di questa Corte relativa alla sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato.
6. Sotto il primo profilo e’ stato anche ultimamente ribadito l’orientamento secondo il quale il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non e’ incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione (cfr. “In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine puo’ integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione. (Conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.)”. (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015 – dep. 14/01/2016, Policastri, Rv. 26589001; conformi Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013 – dep. 25/10/2013, Durand e altri, Rv. 25780001).

 

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7. La ragione sottostante siffatta interpretazione- che limita sino ad escluderla la necessita’ di partecipazione al reato-fine (cfr. in questo senso “In materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine” dell’associazione, di qualunque tipo essa sia, non e’ necessaria, ne’ ai fini della configurabilita’ e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione.” (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 – dep. 08/03/2016, Venere, Rv. 266710) – risiede nella classificazione del reato come reato di mera condotta, consistente nella compenetrazione nel sodalizio orientato alla realizzazione di un programma criminoso e nella dimostrata disponibilita’ al perseguimento del fine comune, anche tramite la realizzazione di reati-fine. Sicche’ la partecipazione ai reati fine finisce per essere elemento sintomatico della disponibilita’, intesa come appartenenza associativa, ma non ne integra l’elemento oggettivo. La particolarita’ della condotta di partecipazione sta, infatti, nella sua impermeabilita’ alla consumazione del reato fine (cfr. di nuovo Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015), tanto che di questo, o meglio di questi, risponde solo chi vi abbia materialmente o moralmente contribuito causalmente, proprio come accade nell’ipotesi di mero concorso di persone nel reato, restando esclusi coloro che condividono il generale programma dell’organizzazione e contribuiscono al suo sviluppo, laddove non personalmente coinvolti.
8. Sotto il profilo soggettivo, invece, cio’ che connota il reato associativo e’ proprio l’apporto individuale apprezzabile, che integri un contributo alla stabilita’ dell’unione illecita.
9. Proprio a questo proposito puo’ assumersi che, in generale, l’adesione al programma associativo puo’ prescindere dall’effettiva prova della duratura appartenenza al sodalizio criminale, essendo sufficiente, da un lato, la dimostrazione della sua condivisione per un tempo apprezzabile e dall’altro, la prospettiva soggettiva di durevole intraneita’ all’organizzazione. Sicche’ e’ sufficiente anche l’osservazione di un breve periodo di contatti fra i compartecipi, quando dimostrino sia l’oggettiva sussistenza di una collaborazione stabile nella programmazione criminale, che la soggettiva volonta’ di condividere il progetto per un tempo apprezzabile.

 

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10. Requisito questo, ampiamente motivato dalla Corte territoriale, sia termini temporali, in ordine alla stabile prosecuzione dei rapporti fra i sodali trattandosi di un’associazione che perdurava sin dal 2011, e della quale il vertice e’ stato assunto nel 2014 da (OMISSIS), che e’ succeduto a (OMISSIS) – che riguardo alla predisposizione delle modalita’ di spaccio. Entrambe le sentenze di merito, infatti, delineano un sistema di distribuzione organizzato in turni, con l’assegnazione di specifici compiti ai compartecipi. Elementi che entrambi evocano l’esistenza di un solido programma comune, proiettato nell’indefinita commissione di reati fine, ma che indicano altresi’ come la consapevolezza del proprio inserimento nell’organizzazione sia indice dell’elemento soggettivo richiesto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
11. Deve osservarsi, soffermandosi sulla differenza fra l’appartenenza ad un’associazione rivolta al narcotraffico ed il semplice concorso in una pluralita’ di episodi di spaccio, che la sentenza qui impugnata non compie quel salto motivazionale che i gravami le addebitano, perche’ affronta in modo diretto il contenuto delle doglianze relative all’inidoneita’ della prova della commissione dei reati fine, in relazione alla dimostrazione dell’adesione al programma del sodalizio. Lungi dall’enunciare l’integrazione dei parametri soggettivi del reato associativo senza fare riferimento ad alcuna specifica circostanza od elemento probatorio idoneo a suggellare l’intraneita’ all’associazione, la Corte ripercorre i punti salienti della motivazione di prima cura e ne trae – cosi’ come il primo giudice- la condivisione ideale di tutti i compartecipi e la loro consapevole volontaria realizzazione di concrete attivita’ funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione. E cio’, non solo, come pretendono i ricorrenti, valutando la commissione di una pluralita’ di reati-fine, ma dando rilievo all’integrazione nell’organigramma associativo, dimostrato dal loro inserimento costante e continuativo nella programmazione dello spaccio al minuto, alla partecipazione a “turni di lavoro” organizzati in modo da assicurare il rifornimento della piazza nel corso dell’intera giornata e di parte della notte, con uno schema di rotazione predefinito, con il coordinamento di un addetto alla gestione della piazza di spaccio e con la predisposizione di sistemi di controllo, al fine di dare l’allarme in caso di controlli.

 

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12. Questa impostazione organizzativa, secondo la descrizione delle sentenze di merito -il cui tessuto argomentativo si salda, formando un unico corpo motivazionale- non solo consentiva a coloro che operavano per l’associazione nello spaccio al minuto un gran numero di cessioni giornaliere, ma prevedeva la distribuzione dello stupefacente attraverso le c.d. rette e la raccolta sistematica del denaro ricavato dalle cessioni, nonche’ la “retribuzione” degli spacciatori al minuto, secondo tariffe prestabilite, che venivano annotate in un’apposita “contabilita’” tenuta da (OMISSIS). A cio’, le decisioni aggiungono che e’ ulteriore sintomo non solo dell’esistenza dell’associazione, ma della sussistenza della consapevolezza di appartenervi, e’ la predisposizione di “spedizioni punitive” nei confronti di coloro che âEuroËœtradivano’ il mandato associativo.
13. Chiarita la solidita’ della motivazione in ordine alla configurabilita’ del reato associativo, va affrontata l’ulteriore questione posta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in ordine all’inquadramento del sodalizio nella fattispecie autonoma di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.
14. Sul punto i ricorrenti osservano, da un lato, che i c.d. reati fine consistono tutti in cessioni al minuto dello stupefacente, cio’ implicando di per se’ la costituzione di un’associazione avente le caratteristiche delineate dal cit., articolo 74, comma 6 dall’altro, che la Corte territoriale non si e’ confrontata con la sentenza della Suprema Corte n. 35148 del 9 luglio 2019, avente ad oggetto il medesimo sodalizio, capeggiato da (OMISSIS) (in quel processo condannato per il reato associativo) e riguardante il primo filone di indagine, che ha annullato la sentenza di seconda cura, proprio in relazione alla mancata qualificazione del reato nella fattispecie di cui al comma 6 della disposizione.
15. Ora, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimita’, ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 74, comma 6 non e’ sufficiente che gli episodi di cessione, costituenti la realizzazione del programma associativo, presentino le caratteristiche dello “spaccio al minuto”, riguardando modesti quantitativi scambiati con il consumatore, dovendo essere tenuto in considerazione sia il fine non possono essere ritenuti come di lieve entita’, proprio perche’ la loro offensivita’ non e’ minima, appartenendo ad un sistema che consente la diffusione del consumo, assicurando l’assoluta regolarita’ della fornitura all’assuntore.
23. Si tratta di un’impostazione che deve essere condivisa, perche’, al di la’ della solo apparente contraddizione, focalizza il rapporto fra la modalita’ della singola cessione, che di per se’ puo’ riguardare un quantitativo minimo di stupefacente, e l’ampiezza e l’articolazione della struttura associativa che sta sullo sfondo, che permette, con la sua strutturata e stringente organizzazione, con la sua capacita’ di rifornimento stabile, con la disponibilita’ di un consistente numero di spacciatori, disponibili in momenti diversi della giornata, di consentire che proprio quella transazione, pur relativa ad un’unica dose, sia assicurata in ogni tempo.

 

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24. Cio’ non significa, nondimeno, che nell’ipotesi di associazione inquadrabile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1 e 2, non possano realizzarsi condotte di minima offensivita’, perche’ e’ ben possibile che l’attivita’ associativa sia rivolta, per esempio, all’importazione, alla movimentazione ed alla cessione di ingenti quantitativi e che lo spaccio al minuto sia meramente occasionale, limitata nel tempo, senza che, a tal fine, sia stata predisposta alcuna progettazione specifica, sicche’ la transazione con il consumatore finale, pur rientrando “genericamente” nel programma criminale, va qualificata per quello che e’, ovverosia la cessione di un quantitativo modesto di stupefacente, connotata da modalita’ dell’azione non inserite in una specifica programmazione a cio’ destinata.
25. E’, dunque, evidente che la lamentata contraddittorieta’ della motivazione e’ del tutto apparente, mentre, sulla base degli enunciati principi, deve ritenersi del tutto scevra dai vizi denunciati la motivazione della sentenza impugnata.
26. Ed infatti, a ben vedere la strada intrapresa dalla territoriale e’ proprio quella indicata dalle Sezioni Unite Murolo per valutare l’offensivita’ concreta del singolo fatto di reato, che ha tracciato il percorso interpretativo chiarendo la necessita’ di procedere ad un complessivo vaglio degli indici di lieve entita’ elencati dalla disposizione di al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Secondo il Supremo Collegio, infatti, occorre: “abbandonare l’idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioe’, la lieve entita’ del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo”. Ed invero, va riconosciuta “la possibilita’ che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensivita’ del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso”.
Solo all’esito “della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entita’, e’ poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioe’ che la sua intrinseca espressivita’ sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o piu’ degli altri”. Ma, “e’ per l’appunto necessario che una tale statuizione costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entita’ alla luce dei criteri normativizzati e non gia’ il suo presupposto. Ed e’ parimenti necessario che il percorso valutativo cosi’ ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicita’ del fatto ai sensi dell’articolo 73, comma 5, Testo Unico stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi”.

 

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27. Ma, va superata anche la pretesa di derubricazione dei reati-fine l’inconciliabilita’ fra due diverse sentenze, della quali una gia’ divenuta irrevocabile, in ordine all’inquadramento dei medesimi, formulata sulla base dell’irrevocabilita’ della sentenza della Corte di appello di Roma, relativa al primo filone di indagine, in punto qualificazione dei singoli episodi di spaccio, non annullata sul punto dalla sentenza della Suprema Corte.
28. Ora, al di la’ del fatto che la decisione rescindente si limita a dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione del Procuratore generale di Roma per aspecificita’ dei motivi proposti sul punto, vi e’ che la questione trova soluzione facendo riferimento all’elaborazione in tema di revisione della sentenza, secondo la quale “La sentenza passata in giudicato ha un’efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi. Pertanto il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell’ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi”, in relazione ai fatti diversi. (Sez. 5, Sentenza n. 633 del 06/12/2017,
dep. 10/01/2018, Boschetti, Rv. 271928; Sez. 1, Sentenza n. 8419 del
14/10/2016, Mortola, Rv. 269757; Sez. 6, Sentenza n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449).

 

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29. Quanto detto sin qui consente di rigettare il secondo ed il quarto motivo proposto da (OMISSIS), il secondo motivo formulato da (OMISSIS), il secondo motivo di (OMISSIS), il secondo ed il terzo motivo di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), il secondo motivo di (OMISSIS) e (OMISSIS), la prima censura proposta da (OMISSIS), l’unico motivo di (OMISSIS), il quarto motivo di (OMISSIS), il secondo, il terzo ed il quarto motivo di (OMISSIS).
30. Occorre, a questo punto, occuparsi della contestazione sui ruoli assunti all’interno del sodalizio in funzione di vertice, introdotta da (OMISSIS) (terzo motivo), (OMISSIS) (terzo motivo). Entrambi affermano che la Corte territoriale, nell’indicarli fra gli organizzatori, inquadrando il loro contributo ai sensi del cit. D.P.R., articolo 74, comma 1, solo in funzione del compito assunto di “gestori del turno”, rispettivamente mattutino e pomeridiano, contraddice i canoni interpretativi della disposizione, posto che l’attivita’ svolta e’ sintomo di subalternita’ al vertice associativo, risolvendosi in un compito meramente esecutivo. A cio’, (OMISSIS) aggiunge che l’assenza di un contributo primario da parte sua emerge dalla circostanza che egli fu allontanato da (OMISSIS), quando questi ritenne che egli avesse mescolato stupefacenti di diversa qualita’ e che non avesse corrisposto tutto quanto dovuto.
Ora, l’impostazione sottesa alle censure dimentica che la lettera di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1 non a caso distingue diverse figure: il promotore, cioe’ colui che si fa iniziatore del sodalizio, il dirigente, colui che indirizza l’attivita’, l’organizzatore, colui che coordina gli associati ed il finanziatore che investe capitali per assicurare il raggiungimento degli scopi della consorteria (cfr. sulla figura del finanziatore: Sez. 6, Sentenza n. 403 del 16/01/1991, Rv. 186226). La disposizione equipara siffatti ruoli, a fini punitivi, in quanto tutti indispensabili per trasformare il progetto criminoso nella sua realizzazione. E se il promotore coagula i consensi partecipativi dei primi associati, o contribuisce alla potenzialita’ pericolosa del gruppo gia’ costituito, provocando l’adesione di terzi all’associazione ed ai suoi scopi attraverso un’attivita’ di diffusione del programma, senza necessariamente partecipare alla complessiva attivita’ di gestione dell’associazione, ne’ all’assunzione di funzioni decisionali (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962), il dirigente o capo e’ chi assume le decisioni, mentre l’organizzatore assume un ruolo di tipo piu’ direttamente esecutivo, permettendo la realizzazione, attraverso la predisposizione delle operazioni necessarie all’attuazione concreta del programma, gestendo il contributo dei compartecipi.
31. Ecco, allora, che l’attribuzione del ruolo di “organizzatore” a coloro che coordinano i turni di spaccio sulla “piazza” gestita dal sodalizio, ben si inquadra nei presupposti applicativi della norma, che non richiede affatto che promotori, capi ed organizzatori si trovino sullo stesso piano, ma solo che il loro contributo sia strutturato in modo da risultare indispensabile alla realizzazione del pactum sceleris, ancorche’ la compagine abbia una natura verticale, nella quale essi non si trovano all’apice.
32. I motivi vanno, pertanto, entrambi respinti, posto che anche l’allontanamento di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) ben si inscrive in un organizzazione di tipo piramidale, ma non esclude la funzionalita’ del ruolo rivestito in vista della realizzazione del progetto associativo.

 

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33. Venendo, a questo punto, alle censure introdotte da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla ritenuta veste di compartecipi della consorteria, contestata dai ricorrenti per il ridotto numero di cessioni che li hanno visti coinvolti, debbono distinguersi le posizioni dei primi due da quella del terzo.
34. Prima di esaminare i singoli motivi introdotti dagli imputati, tuttavia, va ricordato il generale principio secondo cui la condotta di partecipazione all’associazione, prevista e punita nell’articolo 74, comma 2, “costituisce un reato a forma libera, nel senso che puo’ assumere forma e contenuti diversi e variabili, onde e’ necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalita’, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all’evento tipico (tra le tante, Sezione 5, 4 aprile 2001, Carta ed altri): contributo che, purche’ consapevole, puo’ essere anche minimo, anche non permanente e limitato nel tempo. Cio’ che conta e’ che si tratti di un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all’esistenza od al rafforzamento dell’associazione (Sezione 5, 18 aprile 2002, Carvelli ed altri)” (in tal senso Sez. 4, Sentenza n. 4063 del 15 gennaio 2014, in motivazione, cfr. anche, piu’ recentemente Sez. 4, Sentenza n. 38227 del 21/06/2018, in motivazione; Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 29/11/2019, in motivazione)
35. (OMISSIS) sottolinea l’assenza della prova e la carenza della motivazione in ordine all’elemento soggettivo, rivelante l’adesione al sodalizio, posto che la sua attivita’, non solo ha riguardato solo quindici episodi in un arco temporale di appena otto giorni, ma proprio per questo non ha rivestito un ruolo funzionale alle dinamiche associative.
Ebbene, va, innanzitutto, osservato che seppure l’attivita’ di (OMISSIS) si collochi in un arco temporale ridotto -come rileva la stessa sentenza- nondimeno, diversamente da quanto affermato con il ricorso, le cessioni dal medesime realizzate e’ ben superiore alle quindici -numero che, per la verita’ corrisponde sostanzialmente al numero dei capi di imputazione ascritti all’imputato – essendo richiamate in ciascun capo della rubrica un numero variabile di episodi, sicche’ dall’editto nel suo complesso risultano, come evidenzia la Corte, ben cinquantaquattro cessioni singole. Ma, risulta, altresi’ che egli, pur per un periodo breve, egli abbia svolto non solo le mansioni di pusher, consegnando direttamente lo stupefacente a vari acquirenti, ma si sia attivamente inserito nell’attivita’ associativa, svolgendo le funzioni di vedetta (capi 25), 26), 49) e 50), preoccupandosi, inoltre, anche delle scorte da mantenere per gli acquirenti (capo 27 bis)).

 

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E’ su questa base che, correttamente, la decisione impugnata riconosce la sussistenza del dolo partecipativo, avuto riguardo alla consapevolezza e volonta’ del medesimo di assumere un ruolo esecutivo, non limitato alle mere cessioni, ma funzionale ad assicurare il sistema dello spaccio al minuto.
L’unica doglianza dal medesimo formulata va, dunque, respinta.
36. (OMISSIS), a sua volta, assume che il limitato numero di reati fine contestatigli -la sentenza ne richiama nove- non consente di inquadrarlo fra i partecipanti all’associazione e che non sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte territoriale la circostanza che egli e’ stato condannato quale componente del clan (OMISSIS), per fatti ricadenti nel medesimo periodo.
37. Ora, a prescindere dall’estrema genericita’ dell’unico motivo formulato da (OMISSIS), vi e’ che la sentenza gravata ricava il ruolo di compartecipe assunto dal medesimo non tanto dal numero delle cessioni, ma dal fatto che egli, seppure per conto di (OMISSIS), controllo’ la piazza di spaccio per ben un mese, dando atto che cio’ si desume dalla contabilita’ tenuta da (OMISSIS). Rispetto a queste argomentazioni, che dimostrano l’inserimento di (OMISSIS) nell’associazione capeggiata da (OMISSIS), il ricorrente non prende posizione, mentre va rilevato che, in generale l’appartenenza ad un sodalizio, non preclude l’intraneita’ ad una seconda organizzazione.
Ne’ i rilievi introdotti dal ricorrente con la memoria in data 27 maggio 2021 modificano quanto fin qui assunto, risolvendosi, fra l’altro, nella richiesta di rivalutazione del quadro probatorio a suo carico, il cui vaglio esula dal sindacato di questo giudice di legittimita’.
38. Il motivo deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

 

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39. La posizione di (OMISSIS), invece, va diversamente considerata. Le critiche mosse dal ricorrente alla decisione di seconda cura, riguardano due distinti profili. Il primo inerisce al travisamento della prova. Si sottolinea, infatti, che la Corte territoriale sia incorsa in un errore di lettura delle carte processuali, essendo la partecipazione di (OMISSIS) alla consorteria desunta dalla sola dichiarazione di (OMISSIS). Questi, tuttavia -dopo averlo riconosciuto in fotografia, come uno che abitava nei pressi del ristorante (OMISSIS), indicandolo come un ragazzetto che aveva spacciato “nell’ultimo periodo” – ha sostenuto che (OMISSIS) l’aveva accompagnato presso una guardia giurata di nome (OMISSIS). Subito dopo pero’ lo stesso (OMISSIS) ha formulato altra dichiarazione con cui ha affermato quanto segue: “conosco una guardia giurata, di nome (OMISSIS), che abita in una via prossima a via (OMISSIS) (che potrei indicare) con la compagna (o moglie) il quale metteva a disposizione la sua abitazione per preparare gli involucri da spacciare o comunque custodire la droga. Ho accompagnato in una occasione (OMISSIS) a prelevare in detta abitazione la sostanza stupefacente gia’ preparata.”. Dunque, era la guardia giurata di nome (OMISSIS) che rendeva disponibile la sua abitazione per il confezionamento ed il deposito e non (OMISSIS). D’altro canto, che ne’ (OMISSIS), ne’ (OMISSIS) lo indicano fra i pusher dell’associazione, non facendone menzione, mentre anche (OMISSIS), che pure lo riconosce, non ne fa menzione fra gli spacciatori che fanno parte del sodalizio. Il secondo profilo mette in evidenza che gli episodi di spaccio contestati sono solo dieci, collocati in soli sette giorni e che, per altri ricorrenti, proprio il ridotto numero di cessione e’ stato ritenuto sintomatico della non appartenenza alla compagine associativa, sicche’ escluso il suo coinvolgimento nella preparazione dello stupefacente deve applicarsi ad (OMISSIS) il medesimo principio.

 

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Sul punto, va osservato che effettivamente la Corte territoriale individua l’elemento sul quale fonda la compartecipazione di (OMISSIS) all’associazione solo sull’asserita messa a disposizione della sua abitazione per la preparazione della sostanza da spacciare. Caduto siffatto elemento, contraddetto dalla corretta lettura delle dichiarazioni di Palone come riportata dalla sentenza di primo grado nella sua interezza, la posizione di (OMISSIS) deve essere rivista, alla luce dei criteri valutativi estesi ai soggetti ritenuti esterni alla consorteria (in particolare Carrella(OMISSIS) (OMISSIS)).
40. La sentenza deve, dunque, essere annullata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
41. Proseguendo nella disamina dei motivi inerenti singolarmente introdotti dagli altri ricorrenti deve trattarsi il primo motivo formulato da (OMISSIS), con il quale l’imputato lamenta la falsa applicazione dell’articolo 110 c.p., sostenendo che la Corte territoriale giudicandolo responsabile dei reati di cui ai capi 8), 82 e 54) non avrebbe distinto fra il concetto di concorso di persone nel reato e la mera connivenza non punibile. Rileva, quanto al fatto di cui al capo 8), con il quale gli viene addebitato il ruolo di vedetta, che gli scambi sulla piazza di spaccio intervennero sia prima della sua comparsa, che dopo il suo allontanamento, e che egli non avviso’ nessuno dell’arrivo delle forze dell’ordine, sicche’ non puo’ sostenersi che egli abbia offerto un contributo alla sua realizzazione. Quanto al fatto di cui al capo 82), che riguarda una condotta della medesima natura (avere fatto da palo), che due delle cessioni contestate in quell’occasione, intervennero quando egli aveva gia’ lasciato la piazza. Mentre con riferimento all’imputazione di cui al capo 54) rileva che l’avere indicato a tre acquirenti i soggetti venditori di sostanza non puo’ essere ritenuta condotta configurabile come concorso.
42. Si tratta di una doglianza destituita di fondamento.
43. Va ricordato che la Corte territoriale da’ atto che (OMISSIS) e’ stato condannato nel processo relativo al primo filone di indagine, come compartecipe dell’associazione in oggetto e che in questo procedimento gli sono contestati tredici reati-fine. Nel ricostruire il comportamento tenuto da (OMISSIS) nelle tre occasioni richiamate dal medesimo con il primo motivo, la decisione qui impugnata descrive il suo specifico contributo, consistito nel fungere da vedetta. Con riferimento al capo 8) la sentenza da’ atto che (OMISSIS) era presente sulla piazza insieme con (OMISSIS) che cedeva lo stupefacente ed unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre all’arrivo delle Forze dell’ordine, i due gruppi si sono divisi, per non destare sospetti. La descrizione fatta dal giudice di seconda cura e’ molto sintetica, ma basta la lettura della sentenza di primo grado -la cui motivazione si integra con quella di secondo grado, formando un unico tessuto motivazionale- a chiarire che (OMISSIS) non e’ solo presente sui luoghi con gli altri compartecipi, ma che collabora con (OMISSIS) che procede alla vendita della droga a due acquirenti. Il primo, infatti, si intrattiene con lui e con gli altri, che vengono avvicinati da un’auto. A quel punto (OMISSIS) si reca all’interno della palazzina F e consegna un involucro all’acquirente, momentaneamente allontanatosi per poi fare ritorno sui luoghi e ricevere la sua dose, corrispondendo il denaro, mentre un secondo acquirente che aveva gia’ pagato in precedenza, riceve, a sua volta, la droga. Dopodiche’, all’arrivo delle Forze di polizia, il gruppo si dilegua, e gli operanti trovano in un’aiuola una dose, appena occultata da (OMISSIS). E’ nell’attivita’ di copertura di (OMISSIS), svolta dagli altri associati che, dunque, i giudici individuano il contributo causale di (OMISSIS).
Si tratta di una ricostruzione che inerendo alla valutazione della prova esime questa Corte da qualsiasi considerazione, non rientrando il nuovo vaglio del compendio probatorio nel sindacato di legittimita’.

 

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Le medesime considerazioni debbono estendersi alla (OMISSIS)stazione sul capo 82), facendo anche in questo caso (OMISSIS) parte del gruppo che accompagna (OMISSIS), il quale ricevuta la richiesta di stupefacente, entra, a sua volta, nella palazzina âEuroËœF’, per prendere la droga e consegnarla all’acquirente, fungendo tutti coloro che attendono fuori da “vedetta”, per consentire di concludere la transazione senza intoppi.
In relazione al capo 54), poi, la censura proposta appare del tutto pretestuosa, anche nella sua formulazione, posto che la Corte da’ atto come sia (OMISSIS) stesso ad indicare a colui che chiede la sostanza, (OMISSIS) che gliela cede, compiendo, dunque, un’attivita’ che costituisce inequivocabilmente un’ipotesi di concorso di persone nel reato.
44. Il secondo motivo, cosi’ come il primo, e’ inammissibile. Esso riguarda la ricostruzione dell’episodio di cui al capo 73) della rubrica. Il ricorrente contesta che i giudici del merito abbiano ritenuto provato che la figura che dietro il vetro della Palazzina F consegna ad (OMISSIS) la sostanza che questi deve cedere, sia quella di (OMISSIS).
Ebbene, ancora una volta si insiste perche’ la Corte di legittimita’ proceda nuova valutazione del fatto e delle prove, attivita’ preclusa in questa sede, senza tenere, peraltro, nella debita considerazione che la decisione di primo grado chiarisce che (OMISSIS) entro’ nell’edificio, raggiungendo di corsa (OMISSIS), il quale aveva tentato invano di introdursi nella palazzina, dopo di che’, a seguito dello scambio dietro il vetro del portone, lo spaccio riprende. Cio’ rende evidente la tenuta della sentenza in ordine al concorso di (OMISSIS), al quale, sulla base della sequenza e’ addebitata la fornitura a (OMISSIS).
45. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la mancata risposta della Corte territoriale in ordine alla responsabilita’ per il capo 81), nonostante la sollecitazione contenuta nell’appello. Osserva che la Corte addebita a (OMISSIS) solo i capi 8), 54), 73) ed 82), mentre il primo giudice aveva posto a suo carico anche il capo 81).
46. Il motivo deve essere accolto. La sentenza impugnata, infatti, omette sinanco graficamente la risposta al punto 1E) dell’atto di appello, con il quale si contesta il concorso di (OMISSIS), in qualita’ di vedetta’ ella cessione materialmente operata da (OMISSIS), in data 17 marzo 2016, ritenuta, secondo il ricorrente, solo sulla base della sua presenza all’interno della palazzina F, mentre l’episodio contestato si svolse al di fuori dell’edificio, senza alcun contributo causale dell’imputato, neppure descritto dal primo giudice.
L’omessa risposta assume rilevanza in relazione alla pena complessivamente inflitta a (OMISSIS), essendo quella di cui alla sentenza di primo grado, stata confermata dal giudice di seconda cura, in assenza dell’esame del motivo di gravame.
47. Sempre con riferimento al tema della responsabilita’ per i singoli reati-fine, vanno affrontati, a questo punto, i motivi dedotti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
48. La prima, cui non viene addebitata la partecipazione all’associazione, lamenta, con il secondo motivo che gli episodi che le vengono addebitati, consistiti nell’aver accompagnato (OMISSIS), suo compagno, il (OMISSIS), e nell’avergli passato gli involucri che conservava nel reggiseno per cederli a terzi, non puo’ che essere inquadrata nella fattispecie lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non potendosi estendere a lei il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per gli altri imputati, con il quale si e’ giustificato l’inquadramento nel comma 1 della disposizione, afferente alla consapevolezza dell’organizzazione dell’attivita’ di spaccio.

 

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49. Si tratta di una critica priva di fondamento, non solo per quanto si e’ supra chiarito, ma perche’ il giudice di secondo cura precisa, da un lato, che gli episodi addebitati a (OMISSIS) sono ben tredici, e che la medesima si trattenne due ore il primo giorno ed un’ora e mezzo il secondo, dall’altro, che ella, che accompagnava (OMISSIS), era ben conscia dell’inserimento dell’attivita’ posta in essere in un’organizzazione articolata e stabile di spaccio al minuto, anche perche’ vide (OMISSIS) consegnare ad (OMISSIS) gli introiti ricavati, rendendosi perfettamente conto del contributo offerto con la sua presenza alla riuscita degli intenti associativi.
Si tratta di considerazioni che ben possono estendersi a tutti gli imputati -ivi compreso (OMISSIS) che svolge considerazioni simili a quelle di (OMISSIS), benche’ in modo piu’ generico- che hanno partecipato alla commissione dei reati-fine, pur non essendo qualificati come sodali, posto che per tutti la Corte da’ atto delle circostanze che consentono di affermare come essi fossero consapevoli di svolgere “pur occasionalmente” attivita’ collocata nell’esecuzione di un articolato progetto, ancorche’ al medesimo non abbiano aderito.
Vale in ogni caso quanto gia’ chiarito in ordine alla qualificazione dei reati fine.
50. Vanno dichiarati inammissibili anche il primo ed il secondo motivo di ricorso formulati da (OMISSIS). L’imputato -indiscusso vertice della consorteria, e come tale condannato con la sentenza della Corte di appello di Roma, relativa al primo filone di indagine, con statuizione sul punto irrevocabile-sostiene che in assenza di una sua diretta partecipazione agli episodi di cessione di cui ai capi 8) e 76) dell’editto, i giudici del merito gli avrebbero attribuito il concorso nei reati fine, sulla base della sola posizione apicale rivestita all’interno del sodalizio. In particolare sostiene che in relazione al fatto di cui al capo 76) il suo coinvolgimento verrebbe tratto dalle sole dichiarazioni di (OMISSIS)
(OMISSIS)Remiddi (OMISSIS)Careddu (OMISSIS)Remiddi (OMISSIS)Di Rocco (OMISSIS)
(OMISSIS) (OMISSIS) cede la sostanza stupefacente, prima ad un acquirente e poi ad altri. I giudici del merito danno atto che (OMISSIS), pur non ricordando esattamente l’episodio, tuttavia, spiega che la presenza di (OMISSIS) era sempre connessa con le attivita’ di spaccio. O per dare indicazioni, o per fungere da vedetta, o per ritirare il denaro conseguito.
E’ su questa base, dunque, che entrambe le sentenze di merito giudicano raggiunta la prova del suo fattivo intervento nell’episodio, anche perche’, lo stesso (OMISSIS) ha affermato che i suoi rapporti con (OMISSIS), in quel periodo gia’ deteriorati, non avevano altro oggetto se non le operazioni di cessione, con la conseguenza che solo quella poteva essere la ragione di intervento di (OMISSIS) e della sua interlocuzione con lui.
Anche sul punto, dunque, la motivazione del giudice di seconda cura, che si salda con quella della prima sentenza, rende ragione dell’addebito a (OMISSIS) dello specifico episodio di cui al capo 76), senza farlo derivare, come sostenuto, dalla sua posizione di vertice dell’associazione, ma ricavandolo dall’attivita’ pratica dallo stesso posta in essere.
53. Debbono, infine, essere esaminate le doglianze relative al trattamento sanzionatorio.
54. Manifestamente infondato e’ il quinto motivo di impugnazione introdotto da (OMISSIS), relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 1, lettera b) contestata in relazione al capo 8), per avere commesso il fatto con un minore degli anni diciotto. Il ricorrente si duole della mancata considerazione da parte del giudice di seconda cura, degli elementi positivi sottoposti alla sua attenzione, relativi al minimo contributo offerto ed alla sua giovane eta’, avendo con l’appello sottolineato che lo stato di incensuratezza dell’imputato solo per differenziarne la posizione in relazione ai coimputati.

 

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Ora, e’ vero che la Corte territoriale, compiendo il giudizio di bilanciamento da’ conto del fatto che la mera incensuratezza dell’imputato e’ inidonea a superare il disvalore della circostanza aggravante contestata, ma la motivazione sull’irrilevanza degli altri elementi ritenuti favorevoli al reo, si trova nel corpo della motivazione, posto che la decisione mostra di non ritenere affatto di minima importanza il contributo offerto da (OMISSIS) in relazione ai reati ascritti, il che di per se’ consente di ritenere la motivazione sul punto scevra dal vizio addebitato.
55. Da ultimo deve ritenersi infondato anche il motivo introdotto da (OMISSIS) in ordine all’applicazione della recidiva contestata. Il ricorrente si duole della mancata risposta al motivo di appello formulato sul punto, lamentandosi della genericita’ della risposta fornita dalla Corte territoriale, che si limita a ritenere congrua la pena inflitta dal primo giudice, nonostante con il gravame si fosse sottolineata la risalenza dei precedenti penali.
Ebbene, seppure la motivazione della Corte territoriale non espliciti in modo espresso le ragioni della reiezione della doglianza, tuttavia, aderisce, nella parte in cui conferma la pena inflitta all’imputato, alla motivazione della sentenza appellata, condividendola e ritenendo congrua la pena inflitta. D’altro canto, il primo giudice aveva giustificato l’applicazione della recidiva infraquinquennale contestata, non solo avuto riguardo ai precedenti penali (danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale) commessi da minorenne ed al reato di furto con trappo – unico rilevante ratione temporis-, ma al fatto che il medesimo imputato e’ stato condannato nel parallelo procedimento, relativo al primo filone di indagine, quale compartecipe dell’associazione, con il ruolo di organizzatore, avendo egli, peraltro, altre pendenze per reati connessi alla violazione della disciplina sugli stupefacenti, elementi tutti che depongono per un giudizio di accresciuta pericolosita’ del medesimo, dimostrata dalla commissione dei delitti oggetto del giudizio.
Il giudizio di congruita’ formulato dalla Corte di appello, dunque, deve ritenersi quale richiamo per relationem degli argomenti gia’ spesi dal primo giudice.
56. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di (OMISSIS) in ordine alla declaratoria di responsabilita’ per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, e nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al capo 81) della rubrica, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su entrambe le posizioni. I ricorsi dei medesimi imputati debbono essere rigettati nel resto.
57. Debbono altresi’ essere rigettati i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Rigetta il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al capo 81 della imputazione. Rigetta il ricorso nel resto e rinvia con riferimento ad entrambe le posizioni alla Corte di appello di Roma, altra Sezione.
Rigetta i ricorsi degli altri imputati e li condanna al pagamento delle spese processuali.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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