Arte e falsi: annullabile la vendita per errore

Con l’ordinanza del 2 gennaio 2026, n. 143, la Corte di Cassazione (Sezione Civile) ha ribadito i confini della tutela contrattuale in caso di compravendita di opere d’arte che si rivelino, a distanza di tempo, dei falsi o delle contraffazioni.

L’inquadramento giuridico: l’errore sull’oggetto

Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 1428 c.c. e seguenti in materia di vizi del consenso. La Suprema Corte chiarisce che l’autenticità di un dipinto non è un semplice dettaglio accessorio, ma attiene all’identità e alle qualità essenziali dell’oggetto del contratto.

Se una o entrambe le parti concludono l’accordo basandosi sulla falsa rappresentazione che l’opera sia autografa di un determinato autore, mentre in realtà si tratta di una copia o di una contraffazione, il contratto è affetto da un errore essenziale. Tale errore, se riconoscibile dall’altro contraente (nel caso di errore unilaterale), legittima l’azione di annullamento del contratto.

La fattispecie: dal dipinto autentico al “falso”

Nel caso esaminato dall’ordinanza n. 143/2026, un dipinto era stato venduto come autentico, corredato probabilmente da documentazione che ne attestava la paternità. Successivi accertamenti tecnici ne hanno invece dimostrato la natura contraffatta.

La Cassazione ha confermato che:

  1. Caducazione del contratto: La falsa rappresentazione della realtà al momento del consenso determina il venir meno del vincolo contrattuale (caducazione).

  2. Irrilevanza della buona fede del venditore: Anche se il venditore era convinto dell’autenticità (errore bilaterale), l’annullamento resta lo strumento idoneo a ripristinare l’equilibrio, poiché l’acquirente ha ricevuto un bene radicalmente diverso da quello pattuito.

  3. Distinzione dall’aliud pro alio: Sebbene in alcuni casi la giurisprudenza parli di “consegna di cosa diversa”, l’ordinanza in oggetto sottolinea come la strada dell’annullamento per errore sia quella maestra quando il consenso è stato viziato da una falsa percezione della qualità artistica dell’opera.

Conclusioni

L’ordinanza n. 143/2026 protegge la stabilità del mercato dell’arte e l’affidamento dell’acquirente, confermando che l’attribuzione di paternità è l’elemento cardine che giustifica il prezzo e il consenso in questo tipo di transazioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 143.

Arte e falsi: annullabile la vendita per errore

Massima: In tema di vendita di opere d’arte, l’errore di uno o di entrambi i contraenti sull’autenticità dell’opera negoziata e sull’effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ex art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della conclusione dell’accordo. (Fattispecie in tema di vendita di dipinto dichiarato autentico e successivamente risultato contraffatto).

 

Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 143.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 143.

Arte e falsi: annullabile la vendita per errore

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti in genere – Invalidita’ – Annullabilita’ del contratto – Per vizi del consenso (della volonta’) – Errore (rilevanza) – Essenziale vendita di opere d’arte – Autenticità dell’opera – Errore di uno o di entrambi i contraenti – Conseguenze – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. CAVALLINO Linalisa – Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4587/2021 R.G. proposto da:

To.Lu., rappresentato e difeso dagli avvocati Pa.Pi. e Gi.Di.

– ricorrente –

Contro

Bl.Da., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma.St.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3260/2020 depositata il 11/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere REMO CAPONI.

Arte e falsi: annullabile la vendita per errore

FATTI DI CAUSA

1. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, nel 2002 Bl.Da. acquistò da To.Lu. un quadro intitolato ‘(Omissis)’, riportante la firma ‘(Omissis)’, al prezzo di Euro 240.000,00; l’opera fu accompagnata da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie di Se.Gi. e da attestazioni della Galleria (Omissis) di R.

Nel 2015 Bl.Da. stipulò un contratto con Christie’s per la vendita all’asta dell’opera. La casa d’aste comunicò che sarebbero state necessarie ricerche approfondite e che l’opera non avrebbe potuto essere inserita in asta in assenza di conferma ufficiale della sua autenticità da parte di Fo.Da., storica dell’arte e curatrice del catalogo ragionato delle opere di Se.Gi.

Nell’ottobre del 2015 Fo.Da., interpellata da Bl.Da., dichiarò di non essere in grado di attestare l’autenticità dell’opera. Nel 2020 l’opera, ritenuta falsa e integrante il reato di contraffazione ex art. 178 D.Lgs. 42/2004, è stata sequestrata in esecuzione di decreto della Procura della Repubblica di Milano.

Bl.Da. ha convenuto To.Lu. e De.Ma., in qualità di titolare di MF To.Lu. Ar.Mo., dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere l’annullamento del contratto di compravendita del quadro per errore e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande e la Corte d’appello di Milano ha individuato in To.Lu. l’unico venditore, escludendo il coinvolgimento di De.Ma. quale titolare della galleria MF To.Lu. Ar.Mo.; in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la proponibilità dell’azione di annullamento per errore anche ove l’attribuzione all’autore fosse stata garantita; nel merito, ha ravvisato il vizio del consenso per errore sull’autenticità e ha dichiarato l’annullamento del contratto; ha escluso ogni responsabilità risarcitoria ex artt. 1338 e 2043 c.c. in capo al venditore, in quanto al momento della vendita a sua volta incolpevolmente in errore, e lo ha condannato a restituire il prezzo di Euro 240.000,00 all’acquirente, senza condannare l’acquirente alla restituzione dell’opera al venditore, in assenza di domanda in tal senso.

2. Ricorre in cassazione il venditore con sette motivi, illustrati da memoria. Resiste il compratore con controricorso e memoria.

All’esito della camera di consiglio del 10-12-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

Arte e falsi: annullabile la vendita per errore

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 1453 c.c., anche in relazione agli artt. 1325, 1362 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omessa considerazione della previsione negoziale di autenticità dell’opera d’arte compravenduta, con le seguenti argomentazioni. La Corte di merito ha erroneamente ritenuto ammissibile l’azione di annullamento per errore del contratto di compravendita del dipinto.

Quando il venditore garantisce l’autenticità dell’opera, si configura vendita di aliud pro alio, che legittima l’azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., non l’annullamento per errore. La giurisprudenza consolidata qualifica tali fattispecie come vendita di cosa diversa da quella pattuita, in quanto l’autenticità costituisce elemento sostanziale di identificazione dell’oggetto.

1.2. Il primo motivo è infondato.

L’azione di annullamento della compravendita per errore e quella di risoluzione della compravendita di aliud pro alio hanno presupposti diversi, ma possono concorrere, anche come nel caso attuale ove il venditore abbia specificamente garantito una qualità della cosa determinante del consenso del compratore, cosicché nella situazione data il giudice può essere chiamato ad accertare i presupposti per l’accoglimento dell’una o dell’altra azione.

La soluzione opposta, propugnata dal ricorrente, riflette un pensiero ancorato a un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti improntato alla tipicità delle azioni, oggi superato dal principio di atipicità (art. 24 co. 1 Cost.).

In tale contesto spetta all’attore con la propria domanda imbastire il ‘filo diretto’ tra il proprio bisogno di proteggere un interesse giuridicamente rilevante e il rimedio adeguato a ciò (se del caso anche istituendo una scala di priorità tra i rimedi concorrenti, valendosi della tecnica di subordinare l’una domanda all’altra: così, Cass. n. 4245/2024).

Emblematica nel senso qui accolto, in una fattispecie non dissimile dal caso attuale, è Cass. n. 7557/2017. La pronuncia riguarda la vendita di quattro poltrone descritte come poltrone genovesi, di epoca Luigi XVI, rivelatesi poi copie del Novecento.

L’acquirente aveva proposto domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento e subordinata di annullamento del contratto per dolo o errore. Il giudice primo grado aveva dichiarato risolto il contratto per aliud pro alio, imputando al venditore la mancata prova dell’autenticità. La Corte di appello riformò la sentenza e rigettò la domanda di risoluzione, rilevando che l’incertezza sull’autenticità nuoceva all’acquirente e che difettava comunque la colpa del venditore, il quale aveva acquistato i beni presso una casa d’arte ricevendo rassicurazioni da esperti.

La Corte territoriale rigettò anche la subordinata di annullamento per errore, rilevando che l’errore non era riconoscibile dal venditore in buona fede. Con la pronuncia menzionata, la Suprema Corte ha rigettato i motivi del ricorso del compratore sulla risoluzione, ma ha accolto quello sull’annullamento.

Sotto il primo profilo, Cass. 7557/2017 ha rilevato che la mancanza delle qualità promesse integra aliud pro alio e non vizio redibitorio (per cui l’onere di provare l’esatto adempimento grava sul venditore), ma ha anche precisato che l’azione di risoluzione richiede la colpa dell’inadempiente, la quale è esclusa se il venditore dimostra (come in quel caso) che la circostanza non è a lui imputabile. Sotto il secondo profilo, il rigetto della domanda di annullamento è stato cassato con rinvio sulla base del principio per cui, quando l’errore è comune a entrambe le parti, non è necessario il requisito della riconoscibilità ex artt. 1428 e 1431 c.c.

In altri termini, dal precedente in questione si desume con evidenza che la mancanza della qualità promessa può integrare un aliud pro alio, ma non esclude che il compratore la possa far valere con il rimedio dell’annullamento, ove su tale qualità sia altresì caduto un errore essenziale ex art. 1429 co. 2 c.c. e tale rimedio sia il più adeguato, nella situazione data, a proteggere l’interesse del compratore meritevole di tutela (analogamente, cfr. Cass. n. 19509/2012, da pag.9).

Arte e falsi: annullabile la vendita per errore

Nel caso attuale il compratore ha agito per l’annullamento di una compravendita avente ad oggetto un quadro come di sicura attribuzione a Se.Gi.

Nel momento in cui tale sicurezza sulla paternità dell’opera è venuta meno, si è scoperto un errore essenziale ex art. 1429 n. 2 c.c., in quanto errore caduto su una qualità dell’oggetto della prestazione determinante del consenso. Si è data quindi una causa di annullamento del contratto, come correttamente è stato accertato dalla Corte territoriale. Anche il venditore è caduto nell’errore, cosicché l’errore non deve essere riconoscibile per essere rilevante (come già esposto, ma v. anche Cass. n. 26974/2011 per l’enunciazione del principio che nell’ipotesi di errore bilaterale, cioè comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio).

Si evidenzia come la soluzione qui accolta sia perfettamente in linea con l’orientamento già espresso anche da Cass. 985/1998, secondo cui, in tema di vendita di opere d’arte, l’errore di uno o di entrambi i contraenti sull’autenticità dell’opera negoziata e sulla effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell’art. 1428 cod. civ., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell’accordo (in una fattispecie in cui si trattava della attribuzione di un’opera a De.Ja.).

2.1. Il secondo motivo denuncia l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 1442 c.c. e del principio di certezza del diritto, anche in relazione agli artt. 1427, 1428, 1429 c.c. e 113, 115 c.p.c. A fronte del dato che la Corte territoriale non ha ritenuto prescritta l’azione di annullamento proposta dal compratore, si sostiene che la decorrenza della prescrizione non possa essere collegata ai pareri dubitativi della dott.ssa Fo.Da. (luglio 2015), ma dovrebbe decorrere dalla data di acquisto dell’opera (2002), in quanto il termine dell’art. 1442 c.c. deve essere interpretato costituzionalmente. Si evidenzia come l’interpretazione della Corte territoriale legittimi il paradosso giuridico di poter agire per annullamento anche molti decenni dopo l’accordo negoziale.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 1442 co. 2 c.c., il termine di prescrizione quinquennale per l’azione di annullamento per errore decorre dalla scoperta dell’errore stesso. La norma costituisce una deroga all’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Infatti, secondo l’orientamento della Suprema Corte (il quale peraltro, specialmente negli ultimi decenni, ha incontrato critiche sempre più frequenti e incisive in dottrina), la possibilità di esercizio del diritto rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. è la possibilità giuridica e non quella di fatto.

In altre parole, il titolare può far valere il diritto (e quindi il termine di prescrizione inizia a decorrere ex art. 2935 c.c.) sol che siano venuti meno gli ‘impedimenti giuridici’, mentre non rileva che il titolare sia impedito nell’esercizio da un ostacolo di fatto, come l’ignoranza da parte sua circa l’esistenza del proprio diritto. L’ignoranza non preclude il decorso della prescrizione, salva l’ipotesi del dolo ex art. 2941 n. 8 c.c. (cfr. Cass. n. 9291/1997, conforme la giurisprudenza successiva; tra le più recenti, Cass. n. 17451/2025).

Viceversa, secondo l’art. 1442 co. 2 c.c. rilevante è proprio tale impedimento di fatto.

Nel campo delle opere d’arte vendute come attribuite a un certo autore, esso è rimosso solo nel momento in cui l’acquirente acquisisce consapevolezza della non autenticità o (come nel caso attuale) della mancanza di certezza nell’attribuzione dell’opera, sulla base di elementi oggettivi quali il parere di esperti qualificati. La tesi del ricorrente, volta a far decorrere il termine dal momento della conclusione del contratto o da quello in cui l’errore sarebbe stato genericamente verificabile, contrasta non solo con il dato legislativo testuale ma anche con l’esigenza di tutela dell’acquirente caduto in errore; pertanto, non si pone neppure questione di violazione di alcuno dei principi costituzionali evocati dal ricorrente.

3.1. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 c.c. e 113, 115 c.p.c., nel ritenere sussistente l’errore-vizio rilevante sulla base delle opinioni dubitative di esperti d’arte successive alla cessione, nonché violazione degli artt. 20 e 23 della legge n. 633/1941, anche in relazione agli artt. 2727, 2729 c.c. e 113, 115, 116 c.p.c., nell’affermare l’errore nonostante l’opera fosse stata consegnata con certificazioni di autenticità delle eredi dell’artista.

Il ricorrente argomenta che le parti hanno negoziato la vendita dell’opera autentica di Se.Gi. sulla base delle dichiarazioni delle figlie dell’artista (del 1990 e 1998) e che i successivi pareri dubitativi non possono inficiare tale volontà negoziale. In via sussidiaria, denuncia l’omessa considerazione delle certificazioni di autenticità.

3.2. Il terzo motivo è infondato.

L’errore bilaterale è stato accertato dal giudice di merito rilevando che, al momento della vendita, entrambe le parti erano convinte della sicura paternità dell’opera in capo a Se.Gi.

Come già anticipato nella pronuncia sul primo motivo, in caso di errore bilaterale o comune non è richiesto il requisito della riconoscibilità dell’errore, poiché ciascuno dei contraenti ha dato causa alla invalidità del negozio indipendentemente dall’altro (Cass. 26974/2011, già citata).

La circostanza che l’errore si fondi sulla mancanza di certezza dell’attribuzione piuttosto che su un accertamento definitivo di falsità non è priva di rilievo, diversamente da quanto sostiene il ricorrente: l’oggetto del contratto era il dipinto in quanto attribuito con certezza a Se.Gi. e quindi, in mancanza di tale sicura attribuzione, si è configurato errore essenziale determinante del consenso.

4.1. Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza ovvero violazione dell’art. 2728 c.c. e dell’art. 8 della legge n. 633/1941, per omessa considerazione della rilevanza quale prova legale della firma apposta dall’autore sull’opera. Nella parte rilevante, l’art. 8 L. 633/1941 stabilisce presunzione legale di paternità per chi è indicato come autore dell’opera ‘nelle forme d’uso’. La firma apposta sul dipinto, pacificamente presente, implica presunzione legale che comporta inversione dell’onere probatorio in capo a chi contesta la paternità dell’opera.

Arte e falsi: annullabile la vendita per errore

4.2. Il quarto motivo è infondato.

Data la sua sede, l’art. 8 L. n. 633/1941 opera nel contesto del diritto d’autore, per tutelare chi rivendica la paternità dell’opera intellettuale, in quanto l’indicazione dell’autore fa presumere la paternità dell’opera, ma non comporta in sé che la sottoscrizione individui necessariamente l’autore, e cioè che la sottoscrizione coincida con l’autenticità dell’opera. La disposizione si limita a porre solo una presunzione di paternità dell’opera (fondata sulla indicazione come autore di un determinato soggetto), pienamente superabile dalla prova contraria (così, Cass. 19220/2016, pag.13).

In disparte l’oscillazione tra due termini che indicano fenomeni diversi (‘prova legale’ e ‘presunzione legale’), lo stesso ricorrente è consapevole che l’art. 8 L. n. 633/1941 dispone una presunzione legale relativa di paternità dell’opera d’arte, derivante dalla firma dell’artista.

Nel caso attuale, in cui la sicura attribuzione dell’opera a Se.Gi. era stata accettata dalle parti come qualità della cosa compravenduta determinante del consenso, tale presunzione è stata superata sulla base di risultanze probatorie che indicavano gravi elementi contrari all’autenticità dell’opera e della firma. Oltre al rifiuto della Dr. Fo.Da. di confermare la paternità dell’opera, sono stati valorizzati dalla Corte d’Appello nell’accertamento in fatto riservato al giudice di merito estraneo al motivo come proposto la perizia grafologica, la quale ha attestato che la firma presente sul dipinto era il frutto di una imitazione pedissequa della firma di Se.Gi. e la perizia tecnico-artistica, la quale ha rilevato elementi stilistici e tecnici di dubbio sull’attribuibilità dell’opera, nonché il dato del sequestro del dipinto, disposto in sede penale a fronte di indizi di contraffazione.

5.1. Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sul thema decidendum, cioè sulla ‘falsità’ dell’opera, ovvero violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su tutta la domanda.

La Corte ha omesso di pronunciarsi sulla pretesa falsità dell’opera dedotta dal compratore, limitandosi ad affermare la ‘mancanza di certezza’ della paternità, concetto diverso dalla falsità. Tale omissione ha determinato decisione diversa da quella che sarebbe conseguita all’accertamento della falsità.

5.2. Il quinto motivo è infondato.

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, poiché il pronunciato deve essere corrispondente al chiesto e nel caso attuale sussiste tale corrispondenza. Infatti, l’attore ha domandato l’annullamento del contratto per errore essenziale e, a tale fine, per i motivi che qui non occorre ripetere ulteriormente, la Corte di appello ha correttamente considerato sufficiente l’accertamento della mancanza di certezza della attribuzione dell’opera a Se.Gi.

6.1. Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell’onere della prova. La Corte non ha ritenuto che fosse onere del compratore fornire prova della falsità del dipinto quale requisito per la sussistenza dell’errore rilevante.

6.2. Il sesto motivo è infondato.

Per l’argomentazione sarebbe sufficiente richiamare la motivazione che fonda il rigetto del motivo precedente. Ad abundantiam: la Corte di appello ha accertato la sussistenza di elementi probatori sufficienti per dimostrare il fatto costitutivo dell’errore essenziale, riferito alla mancanza di certezza dell’attribuzione; a fronte di tale accertamento, il motivo tende a una rivalutazione del quantum probatorio e dell’apprezzamento riservato al giudice di merito.

7.1. Il settimo motivo denuncia nullità ovvero violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1443, 1445 c.c. e 112, 113 c.p.c. La Corte ha erroneamente ritenuto che l’annullamento del contratto non determinasse obbligo di restituzione del dipinto al venditore. L’annullamento produce effetti retroattivi ex tunc, quindi le prestazioni corrisposte devono essere restituite reciprocamente. La sentenza è errata nel negare tale restituzione solo perché non espressamente domandata dall’appellato.

7.2. Il settimo motivo è infondato.

La sentenza impugnata (pag. 21) afferma espressamente che il compratore è obbligato a restituire l’opera al venditore, ma su tale questione la Corte di appello correttamente non dispone, poiché la corrispondente domanda non è stata formulata dal venditore neppure in via subordinata.

Sebbene l’annullamento abbia efficacia retroattiva e comporti l’obbligo restitutorio, sul piano processuale è necessario che la parte proponga una domanda specifica per ottenere la pronuncia restitutoria, stante la necessità di rispettare il principio della domanda. È acquisito il principio secondo il quale, qualora venga acclarata la mancanza di una causa ad quirendi e perciò nel caso di annullamento del contratto, come in qualunque ipotesi che faccia venire meno il vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo, ma l’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione (Cass. n. 28722/2022, Cass. n. 715/2018, per tutte).

8. In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Arte e falsi: annullabile la vendita per errore

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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