L’art. 21 cod. strada

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 2 dicembre 2019, n. 48758

Massima estrapolata:

L’art. 21 cod. strada, laddove stabilisce che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, si riferisce non solo ai lavori che abbiano ad oggetto la sede stradale, ma più in generale ai lavori che si svolgano sulla sede stradale, anche se riguardanti beni diversi, come, ad esempio, fabbricati che vi si affacciano.

Sentenza 2 dicembre 2019, n. 48758

Data udienza 16 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusepp – Presidente

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
inoltre:
PARTE CIVILE;
avverso la sentenza del 15/01/2019 del GIUDICE DI PACE di MASSA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ZACCO Franca, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al giudice di pace di Massa per nuovo giudizio.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Massa ha assolto, perche’ il fatto non sussiste, l’imputato (OMISSIS) dal reato contestatogli ex articolo 590, commi 1 e 3, per aver cagionato, in data 3 settembre 2013, a (OMISSIS) lesioni guaribili in 60 giorni, collocando, con negligenza e con violazione dell’articolo 21 C.d.S., commi 3 e 4, una carriola sulla pubblica via, senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza, ai fini della delimitazione dell’area e della segnalazione dell’ostacolo, cosi’ che la vittima non poteva evitare l’urto, con conseguente frattura della gamba destra.
2. Il Giudice di Pace e’ pervenuto all’assoluzione dell’imputato, ritenendo insussistente, nel caso di specie, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 21 C.d.S., atteso che l’imputato non stava eseguendo lavori sulla sede stradale, ma stava potando una siepe all’interno della sua proprieta’ e che la carriola non integra un materiale depositato, ma piuttosto un veicolo a braccia, con esclusione, pertanto, dell’elemento soggettivo.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione li Procuratore della Repubblica di Massa e, a mezzo del difensore, la parte civile costituita (OMISSIS).
4. Il Procuratore della Repubblica di Massa ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essendo stato erroneamente interpretato l’articolo 21 C.d.S., che si riferisce non solo ai lavori eseguiti sulla sede stradale, ma anche a quelli eseguiti, come nel caso di specie, dalla strada, in quanto cio’ che rileva e’ il luogo dove si lavora e dove viene ubicata l’attrezzatura, e non essendo state indicate le ragioni per cui difetterebbe la colpa dell’imputato, contestata anche in termini di negligenza ed imprudenza, a prescindere dall’applicabilita’ della specifica disposizione richiamata.
5. La parte civile ha dedotto: 1) l’erronea applicazione dell’articolo 21 C.d.S., essendo pacifico che l’imputato stesse eseguendo dei lavori su area destinata alla circolazione dei veicoli; 2) il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della colpa generica dell’imputato, che prescinde dall’analisi delle regole cautelari; 3) la violazione dell’articolo 530 c.p.p., atteso che l’assoluzione per assenza dell’elemento soggettivo corrisponde alla formula “perche’ il fatto non costituisce reato”, che ha effetti diversi e piu’ favorevoli per la parte civile nel giudizio di risarcimento del danno.
6. L’imputato ha depositato memoria di replica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi devono essere accolti.
2. Le censure dalla parte pubblica e di quella privata in ordine alla violazione dell’articolo 21 C.d.S. ed al vizio di motivazione relativamente all’affermata insussistenza della colpa, possono essere esaminate congiuntamente e sono fondate. Il loro accoglimento determina l’assorbimento della terza censura proposta dalla parte civile.
In primo luogo l’articolo 21 C.d.S., laddove stabilisce che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita’ della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, si riferisce non solo ai lavori che abbiano ad oggetto la sede stradale, ma piu’ in generale ai lavori che si svolgano sulla sede stradale, anche se riguardanti beni diversi, come, ad esempio, fabbricati che vi si affacciano. La disposizione de qua e’, dunque, applicabile anche nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, avendo l’imputato operato, per potare la siepe nel giardino di sua proprieta’, dalla pubblica via, su cui aveva collocato la sua carriola.
A cio’ si aggiunga che nessuna indagine nella sentenza impugnata e’ stata svolta relativamente alla violazione, da parte dell’imputato, delle regole cautelari che impongono di non creare pericoli per gli altri e, quindi, di non collocare o lasciare sulla pubblica via oggetti che possano per la loro ubicazione o per la loro conformazione costituire un ostacolo o intralcio alla circolazione ed un pericolo per gli utenti della strada. Va, difatti, ricordato che, in tema di responsabilita’ da sinistri stradali, l’osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilita’ colposa dell’agente, perche’ esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attivita’ o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del “neminem laedere”, la cui violazione costituisce colpa per negligenza o imprudenza (Sez. 4 n. 15229 del 14/02/2008 ud. – dep. 11/04/2008, Rv. 239600 – 01).
3.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Massa. Va, difatti, sottolineato, che in applicazione del principio generale desumibile dall’articolo 623 c.p.p., in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace del medesimo ufficio (Sez. 5, n. 2699 del 06/11/2015 ud. – dep. 21/01/2016, Rv. 265711 – 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace di Massa.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *