Il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 11 dicembre 2019, n. 50171

Massima estrapolata:

Il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis c.p. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi

Sentenza 11 dicembre 2019, n. 50171

Data udienza 30 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. BELMONTE Maria – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/05/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CORASANITI GIUSEPPE;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio;
L’avvocato (OMISSIS) si associa alla richiesta del P.G.; deposita procura speciale in qualita’ di difensore di fiducia, nota spese, decreto di ammissione al gratuito patrocinio per il suo assistito.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Pordenone che aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole di tentato furto aggravato della somma di 100 Euro posta all’interno di un barattolo nella cucina della vittima, ultranovantenne, nella cui abitazione lo ricorrente era ospite abituale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento svolgendo tre motivi:
2.1. Con i primi due motivi denuncia violazione dell’articolo 111 Cost., commi 3 e 4, articoli 498 e 500 c.p.p. e articolo 6 CEDU e correlato vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale fondato la affermazione di responsabilita’ sulle dichiarazioni contenute nella querela, acquisita ai sensi dell’articolo 512 c.p.p., per l’intervenuto decesso della persona offesa. Richiama i principi affermati dalla giurisprudenza convenzionale in ordine al diritto dell’imputato di interrogare i testimoni.
2.2. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 131 bis c.p. lamentando che i giudici di merito avevano negato la causa di non punibilita’ in considerazione delle minorate condizioni di difesa della vittima, e per i precedenti dell’imputato, questi ultimi non ostativi di per se’ ai fini della valutazione di tenuita’ del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso non e’ fondato.
2. Nella sentenza impugnata sono espressamente richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di letture dibattimentali, nel cui ambito si considera che il decesso del querelante integra un’ipotesi di impossibilita’ di natura oggettiva che consente l’acquisizione della querela ai sensi dell’articolo 512 c.p.p. e l’utilizzabilita’ a fini probatori, senza che cio’ determini una violazione dell’articolo 6 CEDU qualora la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non puo’ essere collegata all’intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha specificato che le dichiarazioni contenute in querela, pur potendo essere poste a fondamento della sentenza di condanna, devono essere oggetto di una valutazione particolarmente accurata (Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016 Rv. 265900; conf. ex plurimis Sez. 2, n. 2232 del 20/12/2017 Rv. 272016 – 01). Giova rilevare, a tal proposito, che i giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilita’ non soltanto sul contenuto della querela della persona offesa, acquisita ai sensi dell’articolo 512 cod. proc., ma, altresi’, valorizzando un importante riscontro logico ravvisato nelle dichiarazioni testimoniali di un vicino di casa che aveva ascoltato la discussione tra la vittima e il ricorrente proprio nel momento in cui il primo contestava al secondo il furto, tenendo accartocciata nella mano una moneta di 100 Euro. L’operato della Corte di merito e’, pertanto, giuridicamente corretto e la valutazione di responsabilita’ si fonda su un vaglio sinergico e logico del materiale probatorio, non limitato, come detto, alla sola querela della persona offesa.
3. Quanto al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuita’, la Corte di merito ne ha escluso la ravvisabilita’ innanzitutto in ragione del comportamento odioso dell’imputato, che aveva approfittato dell’ospitalita’ e dell’eta’ dei un amico per sottrargli danaro. Anche il riferimento ai precedenti specifici del ricorrente e’ pertinente in quanto trattasi di circostanza che consente di escludere la ricorrenza del presupposto della non abitualita’ della condotta, pure richiesta, unitamente alla tenuita’ del fatto, dall’articolo 131 bis ai fini in argomento, e tenuto conto che l’assenza dei presupposti per l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto puo’ essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5 n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033). E’ bene ricordare che il giudizio finale di particolare tenuita’ dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicche’ i criteri indicati nell’articolo 131 bis c.p., comma 1 sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuita’ dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilita’, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilita’ in questione e’ preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678). A tali coordinate si e’ attenuta la sentenza impugnata la quale resiste al vaglio di legittimita’.
4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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